APPALTI PUBBLICI E CAUSE DI ESCLUSIONE: IL TAR LAZIO SULL’OMESSA DICHIARAZIONE DI CONDANNA IN FASE DI GARA
Il T.A.R Lazio, Sez. III-ter, con sentenza del 28.01.2020, n.1139, ha confermato lo stringente orientamento in tema di obblighi dichiarativi potenzialmente incidenti sulla professionalità dell’impresa.
Nel caso al vaglio del Collegio il ricorrente era stato escluso a causa dell’omessa dichiarazione di una sentenza di condanna avente ad oggetto il reato – emerso dal casellario giudiziale – di cui all’art. 590, commi 1 e 3, c.p., ovvero lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto che detta condanna assume rilievo ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto espressione di una grave infrazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30, co. 3, d.lgs. n. 50/2016, costituendo, dunque, in tale prospettiva, potenzialmente, un grave illecito professionale soggetto ad obbligo dichiarativo.
Difatti, secondo il Collegio “l’omissione di tale informazione giustifica dunque l’estromissione dalla gara, posto che la condotta reticente dei partecipanti non ha fornito un quadro completo della situazione dell’impresa partecipante in relazione agli accertamenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha impedito che il processo decisionale della stazione appaltante si svolgesse in maniera esauriente, non consentendo di esprimere ogni necessaria considerazione sulla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità ed affidabilità dell’impresa (cfr. in tema Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142, 25 luglio 2018, n. 4532; 11 giugno 2018, n. 3592)”.
Nel respingere il ricorso e confermare l’esclusione dell’impresa interessata, il T.A.R., inoltre, ha fornito alcune precisazioni in merito alla questione in esame.
In particolare, ha precisato che:
- l’omissione informativa non può essere emendata mediata attivazione del soccorso istruttorio, essendo la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore e non soltanto l’oggetto dell’informazione omessa;
- la tenuità della condotta e la vetustità del fatto sono irrilevanti, sul presupposto che “il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale” spetti esclusivamente alla S.A. (al riguardo, tuttavia, occorre precisare che, nel caso di specie, la disciplina di gara imponeva la dichiarazione di illeciti professionali risalenti anche oltre il quinquennio antecedente l’indizione della gara);
- è irrilevante la circostanza che la condanna riguardi non la società ma il suo amministratore, per un reato commesso in un periodo antecedente alla costituzione della società stessa, specificando che “non è corretto distinguere la società (in quanto tale, un’entità puramente giuridica) dai soggetti per il tramite dei quali, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, la medesima impresa concretamente opera in quanto si produrrebbe “l’effetto aberrante di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna ai fini della valutazione di affidabilità sottesa al precetto dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, dal momento che nel vigente sistema normativo la responsabilità penale riguarda direttamente le sole persone fisiche e non anche le imprese”.