Affidamenti pubblici e competenza territoriale del Giudice Amministrativo: prevale il criterio della sede dell’ente che ha emanato l’atto impugnato
Affidamenti pubblici e competenza territoriale del Giudice Amministrativo: prevale il criterio della sede dell’ente che ha emanato l’atto impugnato
A cura di Daniele Bracci, Andrea Campiotti
Con la recente ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, n.7372 del 15 aprile 2025 è stato ribadito il principio secondo il quale, in materia di affidamenti pubblici, la competenza territoriale si radica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che adottato l’atto impugnato ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
In particolare, l’ordinanza in parola è intervenuta sul ricorso promosso da una società operante nel settore automobilistico, la quale aveva impugnato i capitolati speciali di una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di “veicoli storici”, censurandoli nella parte in cui – si legge nell’ordinanza – “nel delineare il requisito di partecipazione alla procedura di affidamento de qua, viene posta l’espressa definizione di “autovetture storiche” ai fini dell’integrazione del requisito in parola”.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente aveva sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il giudizio rientrasse nella cognizione del T.A.R. Campania – Napoli, “in virtù – si legge nella memoria – del duplice elemento rappresentato dall’ambito di territorialità dell’Autorità emanante, da un lato, e dal luogo di produzione degli effetti dell’atto impugnato circoscritto al medesimo ambito territoriale, dall’altro” (rilievo, peraltro, condiviso dalla controparte con successiva memoria).
Pertanto, rilevato che gli atti di gara impugnati erano stati emanati da un’amministrazione con sede in Campania (nello specifico, a Nola), il T.A.R. Lazio ha ritenuto opportuno applicare il criterio ordinario di riparto di competenza prescritto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., ovverosia quello per il quale occorre incardinare il giudizio presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato l’atto impugnato (nella fattispecie, il T.A.R. Campania – Napoli).
In particolare, nel pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministrazione resistente e in adesione a precedenti pronunce (segnatamente, all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 21 luglio 2021), il T.A.R. ha ribadito il principio secondo il quale “il criterio principale di riparto della competenza per territorio fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale”. Invece, prosegue il Giudice amministrativo, laddove gli atti siano emanati da un’“autorità periferica” e abbiano “efficacia ultraregionale”, “riprenderà vigore il [diverso, n.d.a.] criterio della sede dell’Autorità emanante per individuare il Tribunale competente”.
Inoltre, con riferimento ai capitolati speciali di gara, non potendo desumere l’effettivo luogo di esecuzione delle prestazioni previste dall’affidamento, il T.A.R. ha comunque evidenziato che l’efficacia ultraregionale del luogo di esplicazione dell’attività contrattuale “non potrebbe valere ad individuare nella specie una diversa competenza territoriale” (sul punto, richiamando precedenti pronunce, tra le quali la recente ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, n. 4961 dell’8 marzo 2025, intervenuta su analoga vicenda).
Merita osservare, al riguardo, come la citata Adunanza Plenaria avesse già avuto modo di statuire che la ratio sottesa al c.d. “criterio dell’efficacia”, previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., “è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità e secondo una logica di decentramento, e radica quindi la competenza territoriale del Tribunale “periferico” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un diverso Tribunale o di un’autorità centrale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale “periferico” medesimo”. Invece, nel caso in cui ad essere impugnato sia un atto emesso da un’autorità statale
“periferica”, prosegue il Consiglio di Stato, la competenza spetta al T.A.R. “periferico”, laddove l’efficacia dell’atto non sia circoscritta al solo territorio regionale.
Intervenuto sulla medesima questione interpretativa, sempre il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare, più di recente, come “tra i due criteri di riparto della competenza territoriale, quello del luogo della sede dell’autorità emanante, e quello del luogo di produzione degli effetti dell’atto impugnato, si deve dare prevalenza a quest’ultimo in virtù del dato letterale costituito dall’uso dell’espressione “comunque”” (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 3555 del 6 aprile 2023).
È sulla base di tale indirizzo interpretativo che, con la pronuncia in esame, il T.A.R. Lazio – Roma – accogliendo l’eccezione formulata dall’amministrazione resistente – ha ritenuto opportuno devolvere la propria competenza in favore del T.A.R. Campania – Napoli, rimettendo a quest’ultimo la cognizione della causa in esame.
Pertanto, occorre sottolineare che l’ordinanza in parola si pone nel solco del prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la quale, in più occasioni, ha avuto modo di statuire che, in materia di competenza territoriale, prevale il criterio della sede dell’autorità emanante su quello dell’esecuzione del contratto, il quale può rilevare solo laddove gli effetti dell’atto si producano esclusivamente in ambito territoriale diverso.