ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n. 1 con relative domande di partecipazione e approvato il nuovo Bando Tipo n. 2 dedicato ai servizi di architettura e ingegneria
ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n. 1 con relative domande di partecipazione e approvato il nuovo Bando Tipo n. 2 dedicato ai servizi di architettura e ingegneria
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea
Premessa
L’art. 222, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 demanda all’ANAC il compito di supportare le Stazioni Appaltanti attraverso l’elaborazione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, con lo scopo di rendere più omogenee le procedure, ridurre i dubbi applicativi e di possibili contenzioni, nonché favorire una gestione più chiara degli affidamenti sopra soglia.
La novità è contenuta in due schemi approvati dall’Autorità: l’aggiornamento del Bando Tipo n. 1/2023, per servizi e forniture, e il nuovo Bando Tipo n. 2/2026, dedicato ai servizi di architettura e ingegneria.
L’Autorità ha precisato che l’aggiornamento non si è limitato alle clausole direttamente incise dal D.lgs. n. 209/2024, ma ha interessato anche parti del bando che avevano generato problemi interpretativi o applicativi nella prima fase di utilizzo del Codice.
Tali atti saranno efficaci dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
INDICE
Novità Bando tipo n. 1
ANAC ha approvato le modifiche e integrazioni allo Schema di Bando-tipo n. 1/2023, aggiornato al D.lgs. n. 209/2024 (cd. correttivo al Codice), a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 61/2026, dell’entrata in vigore della L. 132/2025 in tema di IA e della progressiva applicabilità del Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”).
Le principali novità:
- Uso dell’IA: introdotte dichiarazioni obbligatorie nella domanda di partecipazione sull’impiego di sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, di chiarire sin da subito se si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell’esecuzione della prestazione. Qualora lo faccia, deve garantire:
- la prevalenza del lavoro intellettuale umano
- il controllo e la verifica umana sui risultati prodotti dai sistemi algoritmici
- il pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003)
- Appalti delegati: nuove clausole da inserire nelle Premesse per indicare la Stazione Appaltante delegante, quella Delegata e i relativi atti adottati e inserimento di clausole volte ad indicare espressamente a chi intestare la garanzia provvisoria
- Anticipazione del prezzo: fissata al 20% del valore del contratto con la possibilità di incrementarla fino al 30%
- Soccorso istruttorio: chiarito che sono sanabili, tra l’altro, la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale/misto e la dichiarazione di impegno dell’ausiliaria, l’errata intestazione della garanzia provvisoria; viene precisato che l’esclusione è disposta solo se mancano documenti necessari e che la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale comporta la sola perdita del punteggio premiale
- Inversione procedimentale e avvalimento premiale: il bando suggerisce di prevedere l’allegazione del contratto di avvalimento premiale nell’offerta tecnica in caso di inversione procedimentale
- Accesso agli atti: il bando, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026, ha chiarito che in caso di inversione procedimentale ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla Stazione Appaltante
- Divieto di pantouflage: viene rafforzata la vigilanza sulla clausola del “divieto di pantouflage” (ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001), infatti sono esclusi dalla gara gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi o concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni. La dichiarazione che l’Operatore economico deve rendere ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 è ora più stringente e l’ANAC, in caso di riscontrata violazione, procede con l’accertamento per l’applicazione delle misure di esclusione previste dall’articolo 94 del Codice, segnalando l’evento nel casellario informatico degli Operatori economici
Novità bando tipo n. 2/2026
Il nuovo modello si è reso necessario per risponde alle esigenze specifiche dei servizi tecnici, che hanno caratteristiche diverse da quelle per servizi e forniture: le Stazioni Appaltanti devono disciplinare il calcolo dei corrispettivi, la composizione del gruppo di lavoro, le prestazioni specialistiche, i requisiti professionali e l’organizzazione dell’offerta tecnica.
Il modello recepisce il Codice dei contratti pubblici, richiamando in particolare l’Allegato I.13 al Codice, relativo alla determinazione dei parametri per la progettazione.
In particolare, i temi di maggiore interesse riguardano il calcolo dell’importo a base di gara, la distinzione tra quota non ribassabile e quota ribassabile, il BIM, i requisiti del gruppo di lavoro, la relazione geologica e le altre prestazioni specialistiche, l’avvalimento, il subappalto necessario, la revisione prezzi, l’anticipazione, il premio di accelerazione e i contratti che comprendono anche prestazioni diverse dai servizi di architettura e ingegneria.
