Linee guida PNRR fase finale

Linee guida PNRR fase finale

A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea

Le linee guida del 17 aprile 2026 definiscono in modo puntuale come Comuni e altri soggetti attuatori devono attestare la conclusione degli interventi PNRR, fornendo indicazioni puntuali sulla documentazione, nonché mediante la predisposizione di modelli uniformi necessari per la validazione di target e milestone, nel rispetto delle scadenze del 30 giugno e del 31 agosto 2026 e degli obblighi di caricamento su ReGiS

Una corretta impostazione di questi adempimenti è decisiva per evitare l’inammissibilità della spesa e il mancato riconoscimento dei risultati da parte delle Autorità europee e nazionali.

INDICE

 

Linee guida PNRR per la fase conclusiva: cosa devono sapere Comuni e soggetti attuatori su fine lavori e rendicontazione

Il 17 aprile la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione PNRR, insieme all’Ispettorato generale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza della Ragioneria generale dello Stato, ha adottato delle nuove Linee guida per la fase conclusiva del PNRR.

In particolare, l’obiettivo delle Linee guida, che si rivolgono principalmente ai Comuni e alle loro forme associative, è fornire chiarimenti e indicazioni operative omogenee per:

  • considerare “conclusi” gli interventi finanziati dal PNRR;
  • predisporre le evidenze documentali necessarie a dimostrare il raggiungimento di target e milestone;
  • rendicontare correttamente alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea e alle Autorità nazionali.

 

Scadenze decisive: 30 giugno 2026 e 31 agosto 2026

Come noto, il quadro regolatorio richiede che il pagamento delle risorse sia subordinato alla prova del conseguimento dei risultati sulla base di evidenze verificabili e controllabili. Al riguardo, le Linee Guida chiariscono espressamente che per le misure con scadenza a giugno il termine per l’ultimazione materiale dei lavori fissato al 30 giugno 2026, mentre tutte le attività di rendicontazione – incluse quelle con scadenza antecedente a giugno, al fine al fine di assicurare uniformità nella fase finale del PNNR-  dovranno essere completate entro il 31 agosto 2026, scadenza oltre la quale le evidenze non potranno essere considerate valide ai fini della valutazione europea sul conseguimento di target e milestone.

Di conseguenza, il mancato rispetto delle tempistiche comporta l’inammissibilità della spesa e il mancato riconoscimento dei risultati.

 

Il cuore della rendicontazione: i certificati “finali”

Particolare attenzione viene dedicata alla standardizzazione dei certificati, che dovranno contenere informazioni minime obbligatorie e seguire modelli uniformi specifici, differenziati a seconda dell’oggetto dell’appalto (per i lavori il CEL e per servizi e forniture il CER), con l’obiettivo di garantire tracciabilità, controllabilità e comparabilità dei dati.

Ovviamente, è previsto l’utilizzo della piattaforma ReGiS per il caricamento della documentazione, con le seguenti tempistiche stringenti: i certificati principali devono essere caricati entro cinque giorni dalla conclusione degli interventi e la restante documentazione (ad esempio, in materia DNSH) deve essere caricata entro quindici giorni.

Nel complesso, le nuove Linee guida – in un contesto di controlli molto stringenti a livello europeo e nazionale – mirano a rafforzare il sistema di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, assicurando coerenza con il quadro regolatorio europeo e riducendo i margini di incertezza nella chiusura degli interventi, massimizzando le possibilità di validazione dei target e delle milestone.

 

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