Vibe Coding e startup AI: proprietà intellettuale e difendibilità del valore negli investimenti
Vibe Coding e startup AI: proprietà intellettuale e difendibilità del valore negli investimenti
A cura di Prof. Mauro Miccio e Dott. Federico Cotroneo
Negli ultimi mesi, la diffusione di strumenti di coding basati sull’ intelligenza artificiale ha profondamente modificato le dinamiche di accesso all’imprenditorialità tecnologica. Soluzioni come Claude Code di Anthropic consentono oggi di progettare, sviluppare e distribuire software in tempi estremamente ridotti, anche in assenza di competenze tecniche avanzate ed utilizzando il linguaggio umano.
Il fenomeno – anche noto come “vibe coding” – ha determinato un incremento significativo nel numero di nuove startup, in particolare nel settore delle applicazioni AI-driven. La possibilità di convertire rapidamente un’idea in un prodotto funzionante, bypassando la scrittura del codice e utilizzando solamente il linguaggio umano, chiaramente rappresenta un elemento ad alta componente innovativa che porta con sé aspetti positivi. Tuttavia, tale accelerazione, sta producendo effetti collaterali rilevanti, sia in termini di sostenibilità dei modelli di business delle startup, che di solidità degli asset sottostanti.
Le startup nate da questa feature presentano caratteristiche comuni: forte dipendenza da modelli e infrastrutture di terzi, utilizzo estensivo di codice generato automaticamente, limitata presenza di componenti tecnologiche proprietarie.
In un mercato così strutturato, il rischio di saturazione è elevato. Prodotti simili competono sugli stessi mercati e rispondono a simili esigenze, con margini ridotti e scarsa capacità di differenziazione. In assenza di asset difendibili, la velocità di sviluppo, da vantaggio competitivo tende a trasformarsi in un fattore neutro.
A questo scenario si aggiunge un ulteriore elemento di complessità: il ruolo dei grandi operatori tecnologici. Società come OpenAI, Google e Anthropic dispongono della capacità di integrare rapidamente nei propri ecosistemi le funzionalità sviluppate da startup emergenti, sfruttando economie di scala, accesso privilegiato ai dati e canali di distribuzione globali.
Il risultato è il progressivo affermarsi del cosiddetto “feature, not company”: soluzioni create da queste startup che non evolvono in imprese autonome strutturate, ma vengono di fatto rese obsolete dall’introduzione di funzionalità analoghe all’interno di piattaforme già consolidate. In tali casi, il valore della startup può ridursi drasticamente in tempi molto brevi, con evidenti ripercussioni per fondatori e investitori.
Bisogna poi porre l’attenzione su una dirimente questione di proprietà intellettuale: l’utilizzo di strumenti generativi solleva interrogativi circa la possibilità di rivendicare diritti esclusivi sul codice interamente o in parte sviluppato dall’IA, alla luce del novellato art. 1 LDA (Legge 132/2025, art. 25) e alla luce del generale orientamento internazionale in materia (si vedano a titolo esemplificativo le linee guida USCO sulla copyrightability degli output generativi). Tali orientamenti, infatti, tendono a escludere la proteggibilità di opere interamente realizzate mediante strumenti di intelligenza artificiale e in cui il contributo umano risulti avere un impatto talmente minimo da non giustificare la protezione mediante copyright. La mancanza di chiarezza su tali aspetti può incidere sulla capacità della startup di dimostrare la titolarità dei propri asset tecnologici.
Un secondo elemento critico è rappresentato dalla dipendenza (vendor lock-in) da fornitori di servizi API. Molte startup AI costruiscono il proprio prodotto e, di fatto, il proprio modello di business sull’integrazione di modelli di IA accessibili via API messi a disposizione da piattaforme terze, rendendo l’intera offerta fortemente dipendente da tali infrastrutture. In questi casi, il valore della startup non risiede tanto nella tecnologia sottostante, quanto nella capacità di armonizzare servizi esterni, con il rischio che eventuali modifiche ai termini di utilizzo, ai livelli di servizio o ai modelli di pricing possano incidere direttamente sulla sostenibilità economica e operativa dell’impresa. Inoltre, la possibilità per il fornitore di limitare l’accesso, modificare le funzionalità o integrare direttamente le stesse soluzioni all’interno dei propri prodotti espone queste startup a un rischio strutturale difficilmente mitigabile.
Le nuove prassi di mercato lato venture capital e private equity
Alla luce di tali rischi, si sta registrando un’evoluzione significativa nelle prassi adottate da fondi di venture capital e private equity in fase di investimento.
In particolare, si osserva un rafforzamento delle representations & warranties in materia di proprietà intellettuale. Il proliferare della tutela tramite IP R&W è accompagnato dall’utilizzo sempre più accorto di clausole di indennizzo, strutturate per coprire in modo specifico i rischi legati all’IP e all’utilizzo di tecnologie AI. Sul piano operativo invece, assume rilievo sempre più centrale una accurata due diligence tecnica e legale.
In conclusione, l’attuale fase di democratizzazione dello sviluppo tecnologico impone una riflessione più ampia sul ruolo della proprietà intellettuale nelle startup nate dall’utilizzo massivo di AI e sulle modalità di investimento in queste dei fondi: in un contesto in cui la tecnologia è sempre più facilmente accessibile, il vero valore di una impresa non risiede più “solo” nella mera capacità di sviluppare un prodotto commercializzabile, ma tale valore risiede nella solidità giuridica e nella difendibilità degli asset su cui si fonda.
