Concessioni Balneari, Sardegna: la Giunta regionale approva gli indirizzi operativi per le concessioni balneari per la stagione 2025

Concessioni Balneari, Sardegna: la Giunta regionale approva gli indirizzi operativi per le concessioni balneari per la stagione 2025

Avv. Giuseppe Imbergamo, Dott. Alberto Boscarato

Indice

 

Introduzione

La Giunta regionale della Sardegna, con Deliberazione n. 22/37 del 23 aprile 2025, che si affianca agli indirizzi generali già stabiliti con la Deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024, su proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha delineato gli indirizzi operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo per la stagione balneare 2025. 

L’obiettivo primario è garantire una gestione coordinata della materia e prevenire criticità interpretative della normativa vigente.

Il contesto normativo di riferimento è significativamente influenzato dal disposto della Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, che ha ridefinito la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo tra la Regione Sardegna e i Comuni costieri, apportando modifiche sia alla Legge regionale n. 2 del 2016, sia alla Legge regionale n. 9 del 2006. In particolare, l’articolo 24 di quest’ultima Legge, attribuisce alla Regione il rilascio della maggior parte delle concessioni, mentre l’articolo 25 riserva ai Comuni le competenze in materia di elaborazione e approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL).

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131(noto come “Decreto Salva Infrazioni”) convertito con modificazioni nella Legge 14 novembre 2024, n. 166. Tale normativa nazionale, ha introdotto disposizioni urgenti per adeguare l’ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein), e per risolvere procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti. 

Il Decreto Salva Infrazioni apporta delle modifiche alla Legge n. 118/2022, prevedendo, tra l’altro, la proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive in essere sino al 30 settembre 2027. 

La norma dispone, peraltro, che in presenza di difficoltà oggettive, debitamente motivate, quali ad esempio la pendenza attiva di contenziosi, sia consentito all’Ente concedente di differire la scadenza delle concessioni in essere entro e non oltre il 31 marzo 2028.

A livello regionale, la disciplina dell’uso delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è contenuta nella Legge regionale n. 45/1989, con particolare riferimento all’articolo 22-bis che disciplina il Piano per l’Utilizzo dei Litorali (PUL). Le linee guida per la predisposizione dei PUL sono state approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 35/12 del 09.07.2020.

 

Novità e Indicazioni Operative per la Stagione 2025

La Deliberazione n. 22/37 interviene specificamente per l’annualità 2025, fornendo indirizzi operativi volti a coordinare l’azione amministrativa regionale in relazione a diverse tipologie di “concessioni annuali”. Per i professionisti del settore e per gli Operatori economici interessati alle dinamiche del demanio marittimo in Sardegna, diviene dunque imprescindibile una attenta disamina delle disposizioni introdotte.

 

Concessioni stagionali

Un primo aspetto cruciale che i soggetti interessati devono considerare è l’esistenza e lo stato di approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) da parte del Comune competente per il tratto di costa di interesse. Infatti, come si evince dalla Deliberazione n. 22/37, l’assenza di un PUL approvato o la mancata previsione in esso di specifiche attività concessorie incide in maniera significativa sulle modalità di rilascio di nuove concessioni e sulla gestione di quelle preesistenti.

In particolare, per quanto riguarda le concessioni a carattere stagionale destinate a strutture ricettive e sanitarie, è fondamentale notare che, in mancanza di un PUL o qualora questo non contempli concessioni già autorizzate negli anni precedenti, è comunque possibile ottenere un titolo concessorio annuale, con validità stagionale estiva, limitatamente all’installazione di lettini e ombrelloni. Questa possibilità è subordinata al rispetto dell’articolo 11 delle Linee Guida PUL, che prevede una localizzazione entro i 1000 metri dalla battigia, calcolati dalla struttura ricettiva o sanitaria. Per i titolari di concessioni stagionali pregresse, è prevista la possibilità di presentare una specifica istanza di autorizzazione agli uffici regionali, con l’importante esclusione di qualsiasi ampliamento disposto per esigenze straordinarie. Analogamente, anche per le altre concessioni stagionali a finalità turistico-ricreative già rilasciate in passato, in assenza di PUL approvato, si potrà richiedere una mera autorizzazione limitata alla sola stagione 2025. In tutti questi casi, il concessionario sarà tenuto alla costituzione di idonea cauzione e al pagamento del canone erariale quantificato dai Servizi regionali.

 

Autorizzazioni Speciali: Corridoi di Lancio e Cavi Tarozzati

Un’altra casistica rilevante riguarda le autorizzazioni per il posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati, strumenti destinati a garantire la sicurezza dei bagnanti e l’accesso pubblico al mare per natanti non motorizzati e piccole imbarcazioni. Per ottenere tale autorizzazione dai Servizi territoriali della Regione, è necessario acquisire il parere preventivo dell’Autorità marittima e rispettare le modalità tecniche stabilite dall’ordinanza della Capitaneria di Porto. È inoltre prevista, come regola generale, una distanza minima di 200 metri tra corridoi adiacenti, salvo diversa indicazione dell’Autorità marittima o comprovata necessità.

 

Celebrazione di Matrimoni su Arenili e Iscrizione nel Registro delle Attività

Per quanto concerne la celebrazione di matrimoni su arenile, i Comuni hanno la facoltà di rilasciare concessioni, anche pluriennali, nelle aree specificamente individuate e destinate a tale scopo, dietro pagamento del canone erariale. Tali aree dovranno rimanere di norma di libera fruizione, con l’onere per il Comune concessionario di allestirle all’occorrenza, previa comunicazione ai Servizi regionali. In alternativa, il matrimonio può essere celebrato in aree demaniali già in concessione ad altri soggetti, previo accordo con il concessionario e semplice comunicazione al Servizio regionale competente.

In relazione all’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 68 del Codice della Navigazione per l’esercizio di attività sul demanio marittimo, la procedura varia a seconda che il Comune, la Regione o altri enti abbiano stabilito limiti o contingenti numerici per una determinata attività. In assenza di tali limiti, l’iscrizione avviene tramite presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE, il cui codice univoco costituirà il numero di registrazione regionale. Qualora siano previsti limiti o contingenti, la selezione dei beneficiari è gestita direttamente dal Servizio regionale competente per territorio, escludendo la competenza del SUAPE, e la durata del titolo abilitativo è definita dal bando o da altro atto dell’ente competente.

 

Concessioni Temporanee e Occupazioni Accessorie di Aree Demaniali

Peraltro, per quanto riguarda i concessionari di specchi acquei, vi è la possibilità di ottenere una concessione stagionale per l’occupazione di una limitata area sull’arenile (il cosiddetto “3×3”), funzionale allo svolgimento di attività accessorie quali biglietteria, vigilanza o soccorso. Tale occupazione è soggetta ad autorizzazione del competente Servizio regionale e al pagamento di un canone erariale aggiuntivo rispetto a quello dovuto per la concessione dello specchio acqueo. Sull’area potranno essere collocati arredi da spiaggia o elementi di sicurezza, da rimuovere al termine della giornata.

Analogamente, per i titolari di concessioni di campi di ormeggio, può essere autorizzata l’occupazione di uno specchio acqueo fino a 30 mq per il posizionamento di un natante ad uso esclusivo come navetta. Tale autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Capitaneria di Porto per gli aspetti di sicurezza della navigazione e il procedimento amministrativo da seguire è quello della variazione della concessione esistente.

Per gli operatori turistici titolari di attività su aree private adiacenti al demanio marittimo, in assenza di PUL, è prevista la possibilità di ottenere concessioni temporanee (massimo 90 giorni, oltre le ore 20:00) per l’occupazione di aree scoperte fino a 200 mq per il posizionamento di tavolini per la clientela. Anche in questo caso, è richiesta la rimozione giornaliera delle attrezzature entro le ore 07:00 del mattino seguente e il pagamento del canone erariale.

Anche i titolari di concessione per il solo chiosco di somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di PUL e qualora il chiosco non disponga di un’area adeguata, potranno ottenere per la stagione balneare 2025 una superficie massima di 50 mq per la collocazione di tavolini per la clientela, nel rispetto delle distanze minime previste dalle linee guida del PUL e sempre che ciò non interferisca con la balneazione.

 

Utilità Sociale, Riprese Cinematografiche e Prelievo di Acqua di Mare

In risposta alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni comunali, la Deliberazione n. 22/37 disciplina anche le aree destinate ad utilità sociale (attività sportive, aree per animali domestici, aree gioco bambini, aree attrezzate per disabili). In assenza di PUL, tali aree possono essere affidate in gestione, con autorizzazione stagionale comunale, ad associazioni sportive o senza scopo di lucro, garantendo comunque l’accesso a tutti. È inoltre prevista la possibilità di rilasciare concessioni stagionali gratuite ai Comuni o ad associazioni per l’occupazione di porzioni di arenile destinate all’accoglienza, assistenza e supporto alla balneazione di persone con disabilità.

Per quanto riguarda le riprese fotografiche o cinematografiche sul demanio marittimo, le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone e richiedono un’attenta valutazione per garantire la compatibilità con la pubblica fruizione. Nei casi in cui sia necessaria una regolamentazione o limitazione dell’accesso pubblico, potrà essere richiesto il parere del Comune e della Capitaneria di Porto.

Infine, in merito al prelievo di acqua di mare, per posizionamenti episodici (massimo quindicinale, in orario non balneare), potrà essere sufficiente un nulla osta senza pagamento di canone, previa comunicazione ai Servizi regionali e alla Capitaneria di Porto.

 

Considerazioni Finali

In sintesi, l’adozione degli indirizzi operativi per le concessioni balneari per la stagione 2025 rappresenta un intervento necessario per garantire la continuità delle attività economiche e dei servizi turistici sul demanio marittimo della Sardegna, in un quadro normativo complesso e in continua evoluzione. La Deliberazione n. 22/37, affiancandosi alle disposizioni generali contenute nella Deliberazione n. 54/9, fornisce indicazioni operative concrete per la gestione della stagione in corso, in attesa della completa attuazione delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa nazionale. 

 

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