ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA L’ANNOSA QUESTIONE CIRCA L’ESAME CONGIUNTO DEL RICORSO PRINCIPALE E INCIDENTALE ESCLUDENTE IN CASO DI GARA CON PIÙ DI DUE CONCORRENTI

Con l’ordinanza n. 6/18, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interroga la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul se l’art. 1, par. 1, comma 3, e par. 3 della direttiva 89/665/CEE possa essere interpretato nel senso di consentire al Giudice interno di valutare la permanenza dell’interesse allo scrutinio del ricorso principale, in caso di gara con più di due concorrenti non partecipanti al relativo giudizio ed a fronte di un ricorso incidentale escludente reputato fondato.

La questione pregiudiziale rimessa allo scrutinio del Giudice europeo rappresenta un’importante occasione per far luce sull’annoso tema del rapporto tra ricorso principale ed incidentale escludente e per misurare la compatibilità euro-unitaria del sistema nazionale del processo amministrativo (e della nozione di interesse a ricorrere tradizionalmente affermatasi in esso), anche in virtù delle più recenti innovazioni dettate dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici sia in ordine ai nuovi poteri di impugnazione dell’ANAC che al discusso rito super-accelerato in tema di ammissioni ed esclusioni.

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