Concessioni Balneari: il Consiglio di Stato “salva” le gare senza indennizzo per i concessionari uscenti
Concessioni Balneari: il Consiglio di Stato “salva” le gare senza indennizzo per i concessionari uscenti
Con l’ordinanza cautelare del 24 ottobre 2025, n. 3862, la Settima Sezione del Consiglio di Stato riafferma il suo recente orientamento: la mancata previsione di indennizzi per i concessionari uscenti nei bandi di gara non determina l’illegittimità delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Una decisione che rafforza la posizione già espressa con recente la sentenza n. 8024 del 14 ottobre 2025, segnando un ulteriore passo nella progressiva definizione del nuovo equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico, concorrenza e diritti dei concessionari uscenti.
INDICE
Il caso: dalle proroghe alle gare
L’ordinanza riguarda il processo d’appello avviato dal Comune di Ginosa, che aveva impugnato la sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 1207/2025. Il TAR, accogliendo il ricorso dei concessionari uscenti, aveva annullato gli atti comunali relativi alla procedura di gara per l’assegnazione delle concessioni balneari. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’istanza cautelare dell’Amministrazione, ha tuttavia sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado, riconoscendo la non manifesta infondatezza dei motivi di appello e l’esistenza di un grave pregiudizio per l’interesse pubblico in caso di sospensione delle gare.
Il nodo indennizzi e la legittimità delle procedure
Il passaggio decisivo dell’ordinanza è contenuto nel rilievo secondo cui: “La mancata previsione nei bandi di gara degli indennizzi per gli investimenti effettuati dai concessionari uscenti non sembra poter determinare l’illegittimità della procedura di assegnazione […] alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, causa C-598/22; Cons. Stato, VII, 14 ottobre 2025, n. 8014).”
Con tale affermazione, il Consiglio di Stato ribadisce la piena legittimità delle gare che non prevedono meccanismi di ristoro automatico per gli investimenti non ancora ammortizzati dai concessionari uscenti, salvo prova concreta dell’esistenza di spese effettive e non recuperate.
Si tratta di un principio che, sebbene ancora in fase cautelare, consolida la “linea dura” inaugurata con la sentenza del 14 ottobre, dove la Sezione VII aveva già escluso che l’assenza di criteri ministeriali sugli indennizzi potesse giustificare la sospensione delle procedure competitive.
La decisione assume particolare rilievo anche perché riconosce la legittimità delle gare bandite in assenza del decreto ministeriale sui parametri di determinazione degli indennizzi, richiamando il precedente n. 2907/2025.
Il Collegio sottolinea inoltre che la mancata approvazione dei piani comunali delle coste (PCC) non costituisce di per sé motivo ostativo all’avvio delle gare, potendo i Comuni basarsi sulle previsioni del piano regolatore costiero o su quelle regionali.
Implicazioni operative
L’ordinanza del 24 ottobre 2025 segna dunque un passaggio chiave:
- le amministrazioni locali possono procedere con le gare anche senza aver disciplinato l’indennizzo, purché rispettino le regole concorrenziali dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE;
- i concessionari uscenti non possono più fondare la propria tutela su una pretesa generalizzata di compensazione, dovendo invece dimostrare puntualmente gli investimenti residui non ammortizzati;
- la fase transitoria verso il 2027 si consolida come un periodo operativo e non meramente interlocutorio. Il cosiddetto “Decreto Salva Infrazioni” – D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella L. 14 novembre 2024, n. 166 ha fissato, infatti, un termine massimo per la conclusione delle procedure, il quale non costituisce proroga automatica, bensì limite finale ineludibile.
Conclusioni
Con questa ordinanza, il Consiglio di Stato rafforza un indirizzo destinato a incidere in modo determinante sulle future procedure di affidamento: la tutela dell’interesse pubblico alla concorrenza e alla certezza amministrativa prevale su ogni forma di indennizzo automatico o generalizzato.
Dietro la chiarezza della traiettoria intrapresa dalla giurisprudenza si avverte l’urgenza di una svolta concreta: i Comuni non possono più restare immobili nell’attesa di norme perfette o decreti attuativi mai emanati. Il tempo delle proroghe e delle sospensioni è ormai tramontato, e ogni ulteriore inerzia rischia di tradursi in responsabilità amministrativa e paralisi economica.
La stagione delle incertezze si chiude dunque sotto il segno di un imperativo: dare corso alle procedure di gara, restituendo certezza giuridica al sistema e credibilità alle istituzioni chiamate a gestire una risorsa pubblica tanto preziosa quanto contesa: la costa italiana.