Riqualificazione energetica: incentivi e opportunità del “Conto Termico 3.0”

Riqualificazione energetica: incentivi e opportunità del “Conto Termico 3.0”

A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea

Il 26 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 7 agosto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, detto anche “Conto Termico 3.0”.

Il decreto – come si legge in premessa – mira a specializzare il meccanismo del Conto termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale ed amplia e razionalizza il perimetro dei soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonché per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione e nel settore terziario.

I Comuni assumono un ruolo fondamentale nella transizione ecologica: gli stessi possono dare maggiore impulso alla decarbonizzazione dei servizi pubblici offerti in favore di cittadini e imprese. Da qui ne consegue l’accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto termico da parte di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti attraverso l’erogazione dell’incentivo fino al 100% delle spese ammissibili di tali interventi.

L’art. 1, comma 2, nel definire le finalità e l’ambito di applicazione, precisa che “La misura di incentivazione di cui al presente decreto è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata …”.

L’art. 3 individua quali soggetti beneficiari le Amministrazioni Pubbliche alle quali sono assimilati anche gli Enti del Terzo Settore che non svolgono attività di carattere economico e i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.

L’art. 5 individua otto tipologie di interventi incentivabili di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici:

  1. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
  2. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  3. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti;
  4. trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
  5. sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti;
  6. installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici;
  7. installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici;
  8. installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

L’art. 8 individua sette tipologie interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili:

  1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuovi sistemi dotati di pompe di calore elettriche o a gas, capaci di sfruttare energia aerotermica, geotermica o idrotermica (pompe di calore);
  2. sostituzione degli impianti esistenti con sistemi ibridi factory made (cioè preassemblati e certificati come un unico prodotto) o sistemi bivalenti a pompa di calore;
  3. sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale, di riscaldamento dalle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori alimentati a biomassa;
  4. installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento ambientale o in abbinamento a sistemi di solar cooling;
  5. sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con modelli ad alta efficienza a pompa di calore, con requisiti minimi di classe energetica;
  6. sostituzione di impianti individuali con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento certificati efficienti;
  7. sostituzione, totale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi di microcogenerazione FER.

Tale decreto entrerà in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta e, nei successivi 60 giorni, saranno approvate dal MASE, su proposta del GSE, le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione.
In sintesi, la piena operatività del decreto è prevista per febbraio 2026.

 

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