Effetti dello scioglimento dei contratti ancora in corso autorizzato a seguito dell’ammissione dell’impresa contraente al concordato preventivo.

Effetti dello scioglimento dei contratti ancora in corso autorizzato a seguito dell’ammissione dell’impresa contraente al concordato preventivo.

A cura di Avv. Emilia Piselli, Avv. Fabrizio Vomero

 

 

Cass. ord. n. 15713-25 (1) scioglimento del contratto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la recentissima ordinanza n. 15713 del 12 giugno 2025, la Corte di Cassazione si è soffermata sugli effetti dello scioglimento dei rapporti contrattuali ancora in corso di esecuzione disposto dal Tribunale Fallimentare su richiesta del contraente ammesso alla procedura di concordato preventivo.

La Suprema Corte ha dato così applicazione all’art. 169 bis della previgente legge fallimentare (R.D. n. 267/42), applicabile ratione temporis alla vicenda scrutinata, a norma del cui primo comma «il debitore (…) può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. (…) ».

Una previsione analoga si trova anche nel vigente Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, sicché l’ordinanza in commento esprime principi utili anche in relazione all’applicazione delle norme vigenti.

Ebbene, nella fattispecie scrutinata, un’Impresa ammessa al concordato preventivo, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale fallimentare allo scioglimento del contratto d’appalto a suo tempo concluso con un’Impresa appaltatrice, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bolzano, territorialmente competente, un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte.

L’Impresa appaltatrice aveva proposto la propria opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la violazione della clausola contrattuale che prevedeva, per qualsiasi controversia insorta tra le parti, la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Il Tribunale di Bolzano aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando come lo scioglimento del contratto ex art. 169 bis della legge fallimentare avesse mero valore di volontaria giurisdizione, in quanto diretta a perseguire interessi concorsuali in relazione alle prestazioni non ancora eseguite, senza incidere sulla clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva.

La sentenza del Tribunale di Bolzano è stata impugnata con regolamento di competenza dall’Impresa in concordato preventivo dinanzi alla Corte di Cassazione. 

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 169 bis L.F., sostenendo che la previsione secondo cui il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione comporti necessariamente la liberazione da tutte le relative clausole.

Questa, invero, sarebbe l’unica lettura possibile della disposizione, dal momento che l’art. 169 bis prevede espressamente  (come, del resto, anche l’art. 97 del vigente Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza) che lo scioglimento del contratto non si estenda alla clausola compromissoria ivi eventualmente inclusa, previsione questa che costituirebbe un’eccezione alla regola generale del travolgimento di tutte le clausole del contratto sciolto.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando l’infondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente e spiegando che l’art. 169 bis regola i rapporti pendenti al momento del deposito della domanda di concordato, dettando una disciplina di carattere generale, applicabile a tutti i contratti «ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso», ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla disposizione (ad esempio, i rapporti di lavoro subordinato).

In tal senso, qualora il debitore chieda ed ottenga lo scioglimento del contratto, consegue «la definitiva estinzione di ogni futuro effetto del contratto rispetto a tale soggetto che, come la controparte in bonis, rimane liberato dall’adempimento delle obbligazioni non ancora eseguite»

Nondimeno, lo scioglimento del contratto non travolge la clausola arbitrale ivi eventualmente contemplata, né le prestazioni che siano già state eseguite dalle parti. 

E ciò perché il provvedimento di scioglimento del contratto ex art. 169 bis L.F. «ha comportato esclusivamente la liberazione per l’appaltatrice dall’obbligo di continuare a eseguire le prestazioni (…) e di conseguenza il venire meno del diritto della committente di chiedere l’esecuzione di quelle prestazioni. Invece, il provvedimento di scioglimento del contratto non ha inciso sulle prestazioni già eseguite dall’appaltatrice e perciò neppure sui diritti nascenti dal contratto di appalto in relazione alle prestazioni già eseguite. Ne consegue che la pretesa della società ingiungente, nel momento in cui ha agito in forza del contratto al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite, di non applicare la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale non può trovare fondamento nell’art. 169-bis citato. Il contratto è il titolo del diritto di credito azionato e quindi il contratto – con tutto il suo contenuto – continua a produrre effetti tra le parti, in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti».

A conferma di ciò, la stessa ricorrente aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo proprio in relazione al contratto sciolto: «Di conseguenza, non vi è ragione per cui non debba rimanere valida ed efficace anche la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale. Diversamente sarebbe stato nel caso in cui il contratto non fosse stato il titolo del diritto di credito azionato, ma la domanda avesse riguardato questioni insorte tra le parti in relazione allo scioglimento del contratto stesso: in tale caso, allo scioglimento del contratto disposta nell’ambito della procedura sarebbe sopravvissuta solo la clausola compromissoria, secondo la specifica previsione dell’art. 169- bis medesimo».

Come accennato, una previsione analoga all’art. 169 bis della legge fallimentare si trova nel vigente Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza: l’art. 97, infatti, pur precisando che di norma i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo proseguano anche durante la procedura, conferma che «il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione».

Pertanto, l’insegnamento espresso dall’ordinanza della Suprema Corte n. 15713 del 12 giugno 2025 si estende anche al regime attuale della normativa in tema di insolvenza.

 

 

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