Decreto indennizzi concessionari balneari: criteri, limiti e procedure applicative
Decreto indennizzi concessionari balneari: criteri, limiti e procedure applicative
A cura di Avv. Stefano de Marinis, Dott. Alberto Boscarato
Indice
- Introduzione
- Oggetto del decreto e fondamento normativo
- Investimenti rilevanti e requisiti di ammissibilità
- Modalità di calcolo dell’indennizzo
- Termini e obblighi procedurali
- Nessuna incidenza sui canoni concessori
- Considerazioni conclusive
Introduzione
Con la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato e il prossimo parere del Consiglio di Stato, il decreto attuativo sugli indennizzi ai concessionari balneari uscenti si avvia alla fase conclusiva. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, previsto dall’art. 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, e destinato ad accompagnare la riforma del sistema delle concessioni demaniali marittime, che vedrà l’avvio delle gare pubbliche entro il 30 giugno 2027.
L’intervento normativo intende colmare un vuoto regolatorio cruciale: l’assenza di una disciplina organica degli indennizzi spettanti agli operatori economici che, a seguito delle nuove procedure selettive, perderanno il titolo concessorio in essere. La questione riveste particolare rilievo anche alla luce della necessità di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e continuità nella gestione dei beni demaniali costieri.
Oggetto del decreto e fondamento normativo
Il decreto individua le modalità per la determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente in caso di subentro di un nuovo gestore, con onere economico in capo al concessionario entrante. Due sono i parametri centrali della disciplina:
- Il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al momento della cessazione della concessione (art. 1, comma 1, lett. a);
- L’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, comprensiva anche dei beni immateriali (lett. b).
Investimenti rilevanti e requisiti di ammissibilità
Ai fini del calcolo dell’indennizzo, sono considerati rilevanti gli investimenti che rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:
- Strumentalità alla concessione e trasferibilità in capo al nuovo concessionario;
- Conformità urbanistica e al titolo concessorio, in assenza di provvedimenti demolitori ai sensi degli artt. 49 e 54 del Codice della Navigazione;
- Autorizzazione dell’Autorità concedente, nel caso di beni non amovibili;
- Difficile amovibilità o necessità funzionale del bene per l’attività balneare, anche nel caso di beni mobili strumentali.
È espressamente esclusa l’indennizzabilità di investimenti privi di rilevanza funzionale o non regolarmente autorizzati.
Modalità di calcolo dell’indennizzo concessioni balneari
La determinazione dell’indennizzo si articola in due componenti:
- Investimenti non ammortizzati: si considerano le immobilizzazioni materiali iscritte nell’ultimo bilancio disponibile dell’impresa, al netto degli ammortamenti fino alla data di cessazione della concessione. Da tale valore si detraggono gli importi ricevuti a titolo di sovvenzioni pubbliche non restituite.
- Equa remunerazione: calcolata in relazione agli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti l’avvio della procedura selettiva, funzionali all’incremento del valore commerciale dell’area in concessione (inclusi beni immateriali come marchi, know-how, software gestionali, ecc.).
Termini e obblighi procedurali
Il decreto prevede un meccanismo collaborativo tra concessionario uscente e amministrazione concedente. In particolare:
- Entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, il Comune dovrà richiedere al concessionario uscente la trasmissione dell’elenco degli investimenti da considerare ai fini indennizzatori;
- Il concessionario avrà 40 giorni per rispondere;
- Il nuovo gestore avrà sei mesi dalla data di aggiudicazione per versare l’indennizzo;
- È inoltre prevista una cauzione pari al 20% dell’importo dell’indennizzo, da costituirsi a garanzia dell’adempimento.
Nessuna incidenza sui canoni concessori
Contrariamente a quanto erroneamente ipotizzato da alcune fonti di stampa, il decreto non incide sull’importo dei canoni demaniali. Anzi, secondo quanto dichiarato da fonti parlamentari, è previsto un aumento del 10% dei canoni, in linea con le direttive comunitarie. La disciplina indennitaria è pertanto distinta e autonoma rispetto alla regolazione del corrispettivo concessorio, che rimane oggetto di separata disciplina.
Considerazioni conclusive sul Decreto indennizzi concessionari balneari
Il decreto sugli indennizzi rappresenta un passaggio determinante per la chiusura del lungo percorso di riforma del comparto balneare italiano, garantendo un minimo di tutela per gli investimenti effettuati in buona fede da imprese operanti da decenni. Al contempo, fissa parametri certi per i nuovi operatori, chiamati a subentrare nell’ambito di procedure concorrenziali aperte, e si sforza di tenere in equilibrio le esigenze di tutela della concorrenza con quelle di giustizia economica e affidamento legittimo.
Si attende ora il parere del Consiglio di Stato e l’approvazione parlamentare, con l’auspicio che l’entrata in vigore del decreto possa contribuire a stabilizzare un settore fondamentale per il turismo nazionale, favorendo la transizione verso un regime concessorio più trasparente, competitivo e giuridicamente sostenibile.