INDICAZIONI DELLA CASSAZIONE SUL RIEQUILIBRIO DEGLI INTERESSI DELLE PARTI NELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI BUONA FEDE
Il commento a cura dell’Of Counsel Stefano De Marinis
L’Ufficio del Massimario della Cassazione ha messo a punto nelle scorse settimane una relazione specificamente dedicata all’impatto delle novità normative sostanziali del diritto“emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale, reperibile qui: http://www.cortedicassazione.it/cassazione resources/resources/cms/documents/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf
Il documento, che considera espressamente i contenuti dell’articolo 91 del decreto “Cura Italia” (n.18, convertito con legge n.27/2020), apporta significativi argomenti al tema del diritto alla rinegoziazione dei contratti (anche) d’impresa, in presenza di prestazioni interdette dalle misure di contenimento della pandemia ovvero, per le stesse ragioni, interessate da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi.
La questione è affrontata sul piano dei rapporti privati regolati dal codice civile, ciò che, da un lato, implica che laddove i relativi principi siano da applicarsi agli appalti pubblici, l’opzione basata sulla conservazione dei contratti in funzione dell’interesse alla loro realizzazione è ancor più forte; dal l’altro il riferimento diretto di detti principi nell’ambito delle relazioni contrattuali collocate a valle di contratti pubblici e concessioni, in quanto rette dal diritto privato.
Il testo affronta altresì il delicato tema delle implicazioni legate alla profonda alterazione del preesistente contesto economico sulle crisi d’impresa, nel quadro della gestione delle procedure concorsuali in essere al manifestarsi della pandemia, ovvero insorte proprio in ragione dei relativi effetti di prolungato lockdown.
L’analisi operata dalla Cassazione reca, infine, numerosi interessanti spunti di riflessione operativa, specie sul piano della tutela della buona fede contrattuale, in base ad un’impostazione di non secondario interesse specie nella gestione dei rapporti d’impresa, sia in campo pubblico che privato.
L’intervento apporta significativi argomenti al tema dell’eccessiva onerosità sopravvenuta nel l’esecuzione dei contratti, anche d’impresa, ed al conseguente diritto alla rinegoziazione dei contratti, anche d’impresa, in presenza di prestazioni interdette dalle misure di contenimento ovvero, interessate da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. considera espressamente i contenuti dell’articolo 91 del decreto c.d. “liquidità” (n. 23, convertito con legge n.47/2020).
Il punto, ovviamente, è affrontato sul piano dei rapporti privati retti da codice civile, ciò che, da un lato, implica che laddove i relativi principi siano da applicarsi agli appalti pubblici, l’opzione basata sulla conservazione dei contratti in funzione dell’interesse che li sorregge pare ancor ancor più rilevante; dall’altro che le relazioni contrattuali nascenti a valle di un appalto pubblico sono rette dal codice civile.
Nel rinviare alla lettura del testo relativamente ai numerosi profili che l’analisi della Cassazione, si resta a disposizione per approfondire tutte le diverse implicazioni che l’approccio seguito dal documento è in grado di determinare.