DETENZIONE DI CRYPTO-ASSET, QUADRO RW E DISCIPLINA DEL MONITORAGGIO FISCALE. IL TAR LAZIO SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

A cura dell’Avv. Riccardo Piselli e del Dott. Luca D’Agostino

Con sentenza n. 1077/2020 del 27 gennaio scorso il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto da due associazioni di categoria, che lamentavano l’inserimento da parte della Agenzia delle Entrate delle “valute virtuali” nell’ambito degli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale”, introdotto con la Direttiva 88/361/CEE e recepito in Italia con il D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

In particolare, l’Agenzia, con le “Istruzioni per la compilazione del modello 2019 per la dichiarazione dei redditi delle persone, aveva previsto esplicitamente l’obbligo di inserire nel quadro RW del Modello Unico delle persone Fisiche – tra i redditi finanziari di provenienza estera – anche le valute virtuali. Alla base delle doglianze mosse dalle ricorrenti vi era la circostanza per la quale le suddette “istruzioni” fossero, in primo luogo, sprovviste di fondamento normativo, e, in secondo luogo, fossero imperniate sull’erronea assimilazione- ai fini fiscali – tra valute virtuali e investimenti di attività finanziare estere.

A detta delle associazioni ricorrenti, il carattere e la natura stessa delle valute virtuali avrebbe reso inapplicabile qualsiasi forma di equiparazione ai redditi di natura finanziaria.

Nel dettaglio, si contestava l’esistenza di una espressa previsione legislativa contenuta all’art. 3, comma 5 del d.lgs. 231/2007, che dettava l’esclusione dalla “categoria” degli operatori finanziari, quella dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.

Rigettando in toto le doglianze mosse dai ricorrenti, il TAR ha sconfessato tutte le istanze mosse dalle ricorrenti. In primo luogo, poiché le “istruzioni” per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche emesse dall’Agenzia delle Entrate non hanno certamente natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, essendo piuttosto qualificabili come strumento meramente ricognitivo di obblighi dichiarativi già esistenti.

Al riguardo risulta risolutiva la modifica del D.L. 167/1990 operata dal D.lgs. 90 del 2017, che ha esplicitamente inserito l’utilizzo delle “monete virtuali” tra le operazioni, relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del monitoraggio ex art. 1 del decreto-legge stesso.

Tale modifica, secondo il quale anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW, ha così espressamente assoggettato agli obblighi di monitoraggio, sia l’utilizzo delle valute virtuali e dei “mezzi di pagamento”, sia gli operatori finanziari e non finanziari. In tal modo, le istruzioni si sono così collocate in perfetta continuità e coerenza con obblighi dichiarativi e concettuali già preesistenti nell’Ordinamento giuridico.

In secondo il luogo, dopo aver esaminato la dottrina e l’atteggiamento adottato da altri Paesi in merito alla questione oggetto di interesse, il TAR Lazio adduceva, a riprova della ulteriore legittimità del trattamento fiscale previsto dall’Agenzia delle Entrate, la prevalenza della componente funzionale, rispetto quella meramente “tipologica”, delle operazioni poste in essere mediante detti valori virtuali.

Condivisibilmente i giudici hanno ritenuto che il trattamento fiscale delle criptovalute dipenda dal concreto utilizzo che ne viene fatto, considerazione rispetto alla quale resta estranea l’indagine sulla natura del token in quanto tale.

L’accoglimento di una accezione prettamente “funzionale” scevra da tentativi classificatori della valuta, muove anche dall’ulteriore constatazione per la quale i valori sottesi alle “rappresentazioni digitali” sono pur sempre riconducibili ad una ricchezza fisica che esprime capacità contributiva.

Una decisione, quella del TAR, destinata a fare giurisprudenza “nell’inesplorato” territorio della assoggettabilità fiscale della valute virtuali. Terreno privo di una organica regolamentazione e scenario prediletto per i sempre più frequenti conflitti interpretativi che negli ultimi anni hanno coinvolto i redditi derivanti da transazioni di crypto-asset.

Una decisione, che per quanto lineare e coerente con l’elaborazione giuridica nazionale, si pone in netto contrasto con alcune delle posizioni adottate nello scenario internazionale e europeo. Giurisdizioni come quella del Portogallo, Singapore, Germania, Georgia, o Corea del Sud, hanno optato esimere da tassazione le transazioni effettuate attraverso virtual currency.

Risulta in ogni caso evidente come la materia non possa essere abbandonata a se stessa. In assenza di precise indicazioni da parte de legislatore, la “supplenza” delle Authorities di settore diventa un risvolto quasi fisiologico. L’auspicio per il futuro è dunque che il regolatore intervenga dettando una disciplina fiscale di favore, così da promuovere le già promettenti prospettive di crescita del mercato dei valori virtuali.

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