Nota a margine di Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 1188
A cura di Avv. Federica Rizzo
Con la sentenza n. 1188 del 18 febbraio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania torna sul sensibile tema della stabilità della graduatoria dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, con specifico riferimento all’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e alla portata del principio di invarianza nel D.Lgs. 36/2023, anche alla luce della più recente giurisprudenza al riguardo.
La vicenda trae origine da una procedura per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di materiali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara, l’appalto veniva aggiudicato alla società poi ricorrente.
Successivamente, tuttavia, il RUP disponeva la riapertura delle operazioni valutative, riconvocando la Commissione con l’incarico di riesaminare le offerte tecniche e di procedere a una nuova formulazione della graduatoria, a seguito del riscontro di una difformità nell’offerta di un operatore economico inizialmente collocato in terza posizione. La rinnovazione delle operazioni comportava l’esclusione di tale concorrente e la conseguente rideterminazione dei punteggi, anche sotto il profilo economico, con esito finale favorevole a un diverso operatore, cui veniva attribuita la nuova aggiudicazione.
L’originaria aggiudicataria impugnava, quindi, gli atti deducendo la violazione del principio di cristallizzazione della graduatoria, sostenendo che, una volta intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, l’assetto concorrenziale non potesse essere rimesso in discussione mediante un riesame complessivo delle offerte.