Da quando decorre il termine per impugnare gli atti relativi ad un affidamento diretto?
Da quando decorre il termine per impugnare gli atti relativi ad un affidamento diretto?
A cura di Avv. Giulia Cerrelli
INDICE

Premessa
Il TAR per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 5380 del 23 marzo 2026, è tornato a pronunciarsi in tema di dies a quo da cui decorre il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti di affidamento diretto.
Nel caso all’attenzione del Tribunale, la parte ricorrente, la quale aveva risposto alla richiesta di manifestazione di interesse per l’affidamento di un servizio all’esito di una procedura diretta, aveva impugnato gli atti con cui l’Ente aveva affidato nuovamente la commessa all’operatore uscente, lamentando, tra l’altro, la violazione del principio di rotazione, la carenza di motivazione ed il mancato riscontro a un’istanza di accesso agli atti.
La decisione del TAR Lazio
La pronuncia è di particolare interesse poiché chiarisce il regime normativo applicabile agli affidamenti diretti e le sue ripercussioni in punto di individuazione del termine per impugnare.
In dettaglio, il Collegio ha escluso l’applicazione, nel caso di specie, della disciplina speciale prevista per le gare “in senso stretto” contenuta nell’art. 120 comma 2 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), che collega la decorrenza del termine per l’impugnazione alla comunicazione dell’aggiudicazione o alla messa a disposizione degli atti ai sensi rispettivamente degli artt. 90 e 36 del d.lgs. 36/2023.
Tali disposizioni, secondo il Giudice, presupporrebbero una concreta procedura competitiva, con graduatoria e aggiudicazione, elementi che non ricorrerebbero nell’affidamento diretto. Ciò varrebbe anche in caso di previa indagine di mercato o raccolta di manifestazioni di interesse, circostanze ritenute non idonee a trasformare un affidamento diretto in procedura selettiva.
In siffatta ipotesi, pertanto, si ritiene applicabile la disciplina generale di cui all’art. 41, comma 2, del c.p.a. con la conseguenza che il termine decadenziale di 30 giorni per l’impugnazione decorrerebbe “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Alla luce di tali coordinate il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivo, atteso che la relativa notificazione era stata effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione di contrarre sull’albo on line dell’Amministrazione.
In proposito, il Tribunale si è rifatto a quanto già statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 secondo cui “L’impresa interessata – che intenda proporre un ricorso – ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito)”.
Ulteriore precisazione riguarda la natura della decisione di contrarre negli affidamenti diretti di cui all’art. 50 co. 1 lett. a) e b) del codice dei contratti pubblici. Il TAR Lazio, infatti, richiamando le disposizioni di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ha sottolineato che essa coincide con il provvedimento conclusivo dell’affidamento, risultando quindi immediatamente lesiva ed impugnabile.
Infine, la sentenza ha precisato che il termine per l’impugnazione non poteva neppure dirsi sospeso o differito dalla pendenza del riscontro all’istanza di accesso agli atti formulata dall’operatore ricorrente, atteso che i documenti non potevano essere considerati indispensabili per l’individuazione dei vizi rilevati nel gravame.
Conclusioni
Il pronunciamento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a garantire certezza nei tempi del contenzioso in materia di appalti, limitando il ricorso ad impugnazioni intempestive fondate sull’attesa dell’accesso documentale.
Le ripercussioni operative per gli operatori economici sono di immediata evidenza: la pubblicazione degli atti rilevanti fa decorrere i termini per ricorrere e si conferma la necessità di un monitoraggio costante o quantomeno attento delle piattaforme istituzionali, anche e soprattutto con riferimento alle procedure “semplificate”.