ANAC: attestazione SOA condizione necessaria e sufficiente alla partecipazione alle procedure di gara per lavori.

ANAC: attestazione SOA condizione necessaria e sufficiente alla partecipazione alle procedure di gara per lavori.

A cura di Avv. Alessandro Bonanni e Avv. Simona Gualtieri

INDICE

 

 

Premessa 

Con la Delibera n. 13 del 21 gennaio 2026, l’ANAC è tornata a pronunciarsi su un tema centrale negli appalti di lavori pubblici, ribadendo un principio ormai consolidato: il possesso dell’attestazione SOA costituisce condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente per la partecipazione alle gare di lavori. Pertanto, nei c.d. settori ordinari, l’inserimento nella lex specialis di ulteriori requisiti di partecipazione, aggiuntivi rispetto alla SOA, deve ritenersi assolutamente illegittimo.

 

Il caso posto all’attenzione dell’Autorità

La questione sottoposta all’Autorità riguarda una procedura di gara nella quale la stazione appaltante, oltre alla certificazione SOA, aveva richiesto – a pena di esclusione – anche il possesso di un ulteriore specifico requisito di capacità tecnico-professionale, da dimostrare mediante l’esecuzione, nel decennio precedente, di lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

Una delle imprese interessate alla partecipazione alla gara si è quindi rivolta all’ANAC per contestare tale previsione, ravvisandone il contrasto con l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

La disposizione, in questione, infatti, precisa che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione non solo necessaria, ma anche “sufficiente” per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.

Nel corso dell’istruttoria condotta innanzi all’Autorità, la stazione appaltante ha tentato di sostenere la piena legittimità della clausola contestata, affermando, in particolare, che i requisiti aggiuntivi richiesti erano coerenti con l’oggetto dell’appalto, proporzionati all’importo e alla complessità delle prestazioni, e necessari garantire l’affidabilità dell’operatore economico.

Secondo l’impostazione dell’Ente appaltante, quindi, la previsione di un requisito aggiuntivo non avrebbe violato l’art. 100 del Codice dei contratti pubblici, risultando invece giustificata dalla rilevanza dell’intervento e conforme ai principi di concorrenza e di risultato.

 

La posizione dell’ANAC

L’ANAC non ha però condiviso le argomentazioni della stazione appaltante. 

Richiamando l’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato II.12, l’Autorità ha infatti evidenziato come la volontà del legislatore sia chiaramente orientata a considerare “autosufficiente l’attestazione SOA, a comprova delle capacità tecniche e della stabilità finanziaria dell’operatore economico, quale risultante da apposita certificazione rilasciata dagli organismi certificati di attestazione”.

Alla luce di tale quadro normativo, l’Autorità ha quindi ritenuto totalmente illegittima, per contrasto con la legge, la previsione della lex specialis che imponeva un requisito di partecipazione ulteriore ed aggiuntivo rispetto all’attestazione SOA.

Accogliendo l’istanza dell’operatore economico, l’ANAC ha così invitato la stazione appaltante a eliminare la clausola ritenuta illegittima dalla lex specialis.

 

Conclusioni

Con tale pronuncia, l’ANAC ha confermato un orientamento già espresso in precedenti casi, ribadendo che, negli appalti di lavori pubblici nei c.d. “settori ordinari”:

  • l’attestazione SOA assolve integralmente alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che le stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori, quali il fatturato o l’esecuzione di lavori analoghi (cfr. Parere di Precontenzioso n. 28 del 30 gennaio 2025);
  • l’introduzione di requisiti aggiuntivi, oltre a porsi in contrasto con la normativa di riferimento, determina una limitazione della concorrenza, riducendo la platea dei potenziali partecipanti o rendendo più onerosa la partecipazione alla gara (cfr. ANAC, Delibera n. 430 del 5 novembre 2025).

La decisione dell’Autorità conferma ulteriormente che, nel sistema dei lavori pubblici delineato dal legislatore, l’attestazione SOA riveste un ruolo centrale, ed è autosufficiente per la dimostrazione di tutti i requisiti di ordine speciale.

Tale conclusione è corroborata dall’art. 100, comma 12, D.Lgs. 36/2023, il quale vieta espressamente alle Stazioni Appaltanti di prevedere ulteriori requisiti di capacità ai fini della partecipazione alle procedure di gara, salvi i casi espressamente previsti (cioè, ad esempio, nel caso in cui sia necessario richiedere all’operatore economico l’assunzione di impegni al fine di salvaguardare interessi particolarmente meritevoli di tutela quali la stabilità occupazionale, le pari opportunità o l’applicazione di specifici contratti collettivi nazionali).

Dunque, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dalla legge, nei c.d. settori ordinari l’unico requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che possa legittimamente essere richiesto agli operatori economici nella partecipazione alle procedure di gara per i lavori pubblici è rappresentato – in via esclusiva – dal possesso di una attestazione di qualificazione SOA adeguata per categorie di opere e classifiche di importi alle lavorazioni effettivamente da realizzare.

Pertanto, alla luce e nel rispetto della vigente disciplina in materia, la stazione appaltante non solo è tenuta a richiedere requisiti proporzionati, ma deve altresì attenersi esclusivamente ai requisiti indicati all’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, requisiti che, per i lavori pubblici, sono già verificati e certificati dagli organismi di attestazione ai fini del rilascio della attestazione di qualificazione SOA. 

Nessun ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto all’attestazione SOA, può dunque essere legittimamente imposto ai fini della selezione delle imprese da invitare ad una procedura per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori importo pari o superiore a 150.000 euro.

Con la conseguenza che ogni previsione volta a richiedere requisiti ulteriori, non solo per la partecipazione a procedure di gara, ma anche eventualmente per l’iscrizione ad albi ed elenchi, rischia di essere ritenuta illegittima per contrasto con la legge.

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