SUDDIVISIONE IN LOTTI E TUTELA DELLE PMI: LA PORTATA DELL’OBBLIGO PER LE STAZIONI APPALTANTI IN OSSEQUIO AL RISPETTO AI PRINCIPI DI CONCORRENZA E ACCESSO AL MERCATO

Consiglio di Stato, Sez. III, 26.09.2018 n. 5534 Nella recente sentenza n.5534 dello scorso 26 settembre, la III Sezione del Consiglio di Stato si è esaustivamente pronunciata sul tema del frazionamento dell’oggetto della gara, mediante la strutturazione della prestazione complessiva…

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GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE: L’OBBLIGO DICHIARATIVO DEI CONCORRENTI RIGUARDA TUTTE LE CIRCOSTANZE CHE ABBIANO INFLUENZA SULLA VALUTAZIONE DELLA PA

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 settembre 2018 n. 5500 Con sentenza n. 5500 del 24.9.2018, la V Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il principio secondo cui sussiste in capo alla Stazione appaltante un potere di apprezzamento…

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RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA P.A.: CONFIGURABILE ANCHE PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE (AD. PL. N. 5 DEL 4.5.2018)

Con la sentenza in commento, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto la configurabilità della responsabilità precontrattuale della Amministrazione anche in una fase precedente all’aggiudicazione e a prescindere dal momento in cui il comportamento scorretto sia stato posto in essere, se prima o dopo la pubblicazione del bando, rilevando esclusivamente la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, immanenti nell’ordinamento costituzionale.
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ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA L’ANNOSA QUESTIONE CIRCA L’ESAME CONGIUNTO DEL RICORSO PRINCIPALE E INCIDENTALE ESCLUDENTE IN CASO DI GARA CON PIÙ DI DUE CONCORRENTI

Con l’ordinanza n. 6/18, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interroga la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul se l’art. 1, par. 1, comma 3, e par. 3 della direttiva 89/665/CEE possa essere interpretato nel senso di consentire al Giudice…

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TUTELA DELL’IMPRESA FARMACEUTICA PER MANCATO INSERIMENTO DI UN FARMACO IN CLASSE A

Nuova sentenza del Consiglio di Stato che, riconoscendo alle imprese farmaceutiche la titolarità di un interesse legittimo pretensivo all’inserimento di un proprio farmaco in Classe A, ha statuito che il bene della vita tutelato dall’ordinamento non è quello alla leale competizione in un mercato concorrenziale, ma è quello di fruire di chance di extra guadagno connesse alla particolare regolazione del “mercato dei farmaci di fascia A”.
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