La mancata pubblicazione da parte della Stazione Appaltante dei curricula dei Commissari e delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità non determina l’invalidità della procedura: note a margine del Tar Campania, 29 settembre 2026 n. 5413
La mancata pubblicazione da parte della Stazione Appaltante dei curricula dei Commissari e delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità non determina l’invalidità della procedura: note a margine del Tar Campania, 29 settembre 2026 n. 5413
A cura di Avv. Tania Rea e Dott.ssa Matilde Massimo
Abstract
La recente pronuncia del Tar Campania, 29 settembre 2026 n. 5413, ha chiarito che la mancata pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Appaltante dei curricula dei componenti della Commissione giudicatrice e delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi, integra una mera irregolarità formale e non determina l’illegittimità né, tantomeno, la nullità del provvedimento di nomina della Commissione o degli atti della procedura di gara.
Indice
- Abstract
- Quadro normativo: il combinato disposto degli articoli 28 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.
- Il principio stabilito nella sentenza n. 5413 del 2026: la mancata pubblicazione dei curricula dei Commissari rappresenta una mera irregolarità formale
Quadro normativo: il combinato disposto degli articoli 28 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.
Per comprendere appieno la portata della pronuncia, è utile richiamare proprio la disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.), con particolare riguardo al combinato disposto degli artt. 28 e 93, su cui si fonda la decisione cui è giunto il Giudice di primo grado.
L’art. 28 del Codice, nel disciplinare la trasparenza dei contratti pubblici, stabilisce, al comma 2 che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.”
Dall’altro lato, l’art. 93, comma 5 lett. c), si concentra sui requisiti che devono possedere i membri della Commissione giudicatrice: la norma richiede che non possano essere nominati coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura. Peraltro la medesima disposizione, al terzo comma, richiede esplicitamente che i Commissari siano dotati di esperienza e di un’adeguata competenza professionale nello specifico settore a cui si riferisce l’appalto.
È dal coordinamento tra queste due disposizioni che scaturisce l’interpretazione del Tar Campania, la quale rappresenta un’importante indicazione per l’azione amministrativa e per orientare eventuali contenziosi futuri.

Il principio stabilito nella sentenza n. 5413 del 2026: la mancata pubblicazione dei curricula dei Commissari rappresenta una mera irregolarità formale
Il TAR Campania si è pronunciato nell’ambito di una procedura di gara relativa al settore della ristorazione collettiva. Nel caso di specie, un concorrente aveva impugnato gli atti lamentando, tra i vari motivi, la mancata pubblicazione dei curricula dei Commissari e delle dichiarazioni di assenza di cause ostative. Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, tale omissione avrebbe violato sia le prescrizioni di legge (artt. 28 e 93 del Codice appalti) sia la lex specialis (che prevedeva tale obbligo all’art. 20 del disciplinare), impedendo di fatto di verificare le reali competenze dei Commissari in materia di ristorazione e l’assenza di conflitti di interesse. Accogliendo le difese formulate dal resistente, il TAR ha integralmente respinto la doglianza.
Più nello specifico, secondo il Collegio l’obbligo di trasparenza relativo alla pubblicazione dei curricula è effettivamente sancito dall’art. 28 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, tuttavia, la sua mancata osservanza costituisce un’irregolarità che non rende illegittima la composizione della Commissione, purché sussistano, in capo ai Commissari, i requisiti sostanziali previsti dalle norme e, in particolare, dall’art. 93 del medesimo decreto, il quale richiede, oltre all’assenza di profili di incompatibilità, il possesso di esperienza e di adeguata competenza professionale.
A sostegno della decisione, il Giudice amministrativo richiamando l’orientamento giurisprudenziale “largamente maggioritario” pone in evidenza la ratio vera e propria della norma sulla trasparenza, rappresentata dalla funzione conoscitiva e preventiva, in quanto gli obblighi da essa previsti sono diretti “a consentire la verifica delle competenze dei commissari e dell’eventuale sussistenza di situazioni ostative, ma non costituiscono elementi essenziali dell’atto di nomina. Ne consegue che la procedura di gara può risultare viziata soltanto ove sia accertata in concreto l’effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità, di un conflitto di interessi o di altra situazione ostativa rilevante; la sola omissione degli adempimenti pubblicitari non è, invece, sufficiente a determinare l’invalidità della procedura (si vedano, tra le altre, C.d.S., sez. V, n. 283 del 14 gennaio 2019 e C.d.S., sez. V, n. 1822 del 4 marzo 2025)”.
Dunque, poiché, nel caso esaminato, il ricorrente si era limitato a contestare la mancata pubblicazione, senza formulare alcuna censura diretta a sindacare le effettive competenze professionali dei Commissari o eventuali ipotesi di conflitto d’interessi, il Giudice ha declassato la mancata pubblicazione a mera irregolarità formale, ritenendola inidonea a travolgere gli atti di gara.
Con questa pronuncia i Giudici hanno chiarito che la pubblicazione dei curricula e delle dichiarazioni attestanti l’assenza di conflitto di interessi in capo ai Commissari costituisce un principio di trasparenza volto a garantire il controllo diffuso e la conoscibilità relativa all’operato della Stazione Appaltante. Tuttavia, tale formalità pubblicitaria, non assurge a requisito di validità della legittimità dell’atto di nomina dei Commissari e ad ogni modo non travolge la legittimità stessa della procedura di gara, in quanto a tal fine occorrerebbe la prova concreta dell’incompetenza dei Commissari o della sussistenza di una causa ostativa quale il conflitto d’interessi.