Imprese di Paesi non firmatari di AAP: il TAR Lazio conferma la legittimità dell’avvalimento con impresa cinese negli appalti pubblici
Imprese di Paesi non firmatari di AAP: il TAR Lazio conferma la legittimità dell’avvalimento con impresa cinese negli appalti pubblici
A cura di Avv. Alessandro Bonanni e Avv. Simona Gualtieri
Abstract
Con sentenza n. 11895/2026, il TAR Lazio torna ad affrontare un tema di grande attualità: la partecipazione alle gare pubbliche di imprese aventi sede in Paese extra UE non firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP). Rafforzando l’orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza europea e nazionale, il Giudice Amministrativo ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico, che aveva fatto ricorso all’avvalimento utilizzando i requisiti di una società cinese, così escludendo l’esistenza di un divieto generalizzato di partecipazione per operatori di tale Paese, e confermando la piena discrezionalità rimessa in capo alle stazioni appaltanti.
INDICE
Il caso concreto
Il concorrente secondo classificato impugnava davanti al TAR Lazio gli esiti della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, suddiviso in due lotti, relativo alla fornitura di autocarri con vasca ribaltabile e servizio di manutenzione e ricambi per 48 mesi.
Ai fini della partecipazione, il disciplinare richiedeva stringenti requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare mediante contratti analoghi per importi rilevanti, relativi sia alla fornitura di autocarri che ai servizi di manutenzione negli ultimi dieci anni.
L’aggiudicatario, per soddisfare i requisiti richiesti, faceva ricorso all’avvalimento, indicando quale impresa ausiliaria una società avente sede in Cina (cioè in uno Stato ex-UE non firmatario di AAP).
A tal riguardo, il ricorrente contestava proprio la presunta illegittimità dell’avvalimento con impresa cinese, in quanto – in tesi – contrario alla normativa sugli appalti pubblici.
Sul punto il Giudice Amministrativo, nel rigettare la tesi del ricorrente, ha affermato che ad un operatore economico – o il suo ausiliario – ubicato in un Paese non firmatario dell’AAP può essere preclusa la partecipazione alle singole procedure di gara solo nel caso in cui ciò sia espressamente previsto negli atti di gara e debitamente motivato, ma non sulla base di una clausola normativa generale.
In particolare, richiamando le sentenze della Corte di giustizia UE (C-652/22 e C-266/22), nonché la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha rammentato che “in assenza di atti adottati dall’Unione, spetta all’ente aggiudicatore valutare se debbano essere ammessi a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico gli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l’Unione un accordo internazionale tale da garantire l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici”.
Dunque, in assenza di una norma unionale che espressamente vieti la partecipazione degli operatori economici aventi sede in Paese non firmatario di AAP, la scelta è rimessa alla discrezionalità della singola P.A., che deve comunque essere debitamente motivata.
Peraltro, la circostanza – pure stigmatizzata dal ricorrente – per cui trattandosi di impresa cinese non sarebbe stato possibile verificare adeguatamente i requisiti, è stata disattesa dal Giudice.
Infatti, secondo il TAR, la Stazione Appaltante è stata messa in condizione di verificare i requisiti posseduti dall’Impresa Ausiliaria, avendo quest’ultima prodotto le dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000, nonché la documentazione comprovante i requisiti posseduti.
Conclusioni
La pronuncia in commento, in conformità con i precedenti interventi della CGUE e del Consiglio di Stato, ha ribadito che non esiste nel diritto dell’Unione né in quello nazionale una preclusione automatica alla partecipazione, diretta o tramite avvalimento, di imprese stabilite in Paesi non firmatari dell’AAP, come la Cina: l’accesso agli appalti pubblici di tali operatori resta quindi rimesso a una scelta caso per caso dell’ente aggiudicatore, da esercitare nella fase inditiva della gara, in coerenza con i principi di parità di trattamento e trasparenza.
Inoltre, si conferma che l’avvalimento è uno strumento giuridico utilizzabile anche facendo ricorso ai requisiti di imprese ausiliari provenienti da Paesi terzi non firmatari di AAP, ma richiede una costruzione accurata del corredo documentale e contrattuale, nonché una gestione rigorosa delle verifiche da parte delle amministrazioni, per coniugare apertura alla concorrenza globale e affidabilità degli affidamenti pubblici.
