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DISCIPLINA DELLA DIMENSIONE DEI RICORSI E DEGLI ALTRI ATTI DIFENSIVI NEL RITO APPALTI

In applicazione dell’ articolo 40 del decreto legge n.90 del 2014, convertito in legge n. 114 l’11.8.2014, il 25.5.2015, il Presidente del Consiglio di Stato ha emanato il decreto pubblicato in G.U. n.128 il 5.6.2015, recante la “Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti”.

Il suddetto decreto fissa a 30 pagine le dimensioni massime dell’ atto introduttivo, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, della revocazione e dell’ opposizione di terzo, mentre a massimo 10 pagine le dimensioni delle memorie di replica, dell’atto di intervento e delle domande di misure cautelari autonomamente proposte.

Dai limiti dimensionali suddetti sono esclusi: l’epigrafe (intestazioni, indicazione delle parti e dei difensori, individuazione dell’atto impugnato); il riassunto preliminare (non eccedente le due pagine) che sintetizza i motivi dell’atto processuale; le ragioni per le quali l’atto processuale rientri nelle ipotesi n. 8 e 9 (in tali ipotesi sarebbe infatti possibile chiedere l’autorizzazione al superamento dei limiti previsti qualora si tratta di particolari questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attengano a interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico); le conclusioni (ivi comprese le dichiarazioni concernenti il contributo unificato; la data, luogo e sottoscrizione delle parti e dei difensori; l’indice allegati; le procure alle liti; le relate di notifica).

Gli atti devono essere redatti su fogli A4 con carattere di tipo corrente pt 12 nel testo e 10 nelle note, con interlinea di 1,5 e margini in alto e basso di almeno 2,5 cm.

Si precisa che i limiti di cui al suddetto decreto si applicano per tutte le controversie il cui termine di proposizione del ricorso di 1^ grado o di impugnazione ricada dopo il 5.7.2015.

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