Appalti pubblici: la Corte costituzionale boccia il criterio premiale sul salario minimo della Regione Toscana
Appalti pubblici: la Corte costituzionale boccia il criterio premiale sul salario minimo della Regione Toscana
A cura di Avv. Vincenzina Dima e Dott.ssa Valentina Minetola
Abstract
Con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge regionale toscana n. 30/2025, che prevedeva un criterio premiale per gli operatori disposti a garantire un salario minimo orario di 9 euro lordi. La Consulta ha affermato che la disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti – inclusi quelli premiali – rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Ha inoltre ribadito che la uniformità nazionale della normativa sugli appalti è essenziale, poiché differenziazioni regionali possono generare dislivelli regolatori e ostacoli alla concorrenza.
INDICE
- Le previsioni della legge regionale impugnata
- Le ragioni dell’impugnazione e la prospettiva della Regione Toscana
- Il percorso argomentativo della Consulta
- Le ricadute operative della pronuncia
- Considerazioni conclusive
Le previsioni della legge regionale impugnata
L’art. 1 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025, rubricato “Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Inserimento dell’articolo 6.1 nella l.r. 18/2019”, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, modificava l’art. 6 della precedente legge della Regione introducendo il seguente art. 6.1: “1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società “in house”, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi”.
Le ragioni dell’impugnazione e la prospettiva della Regione Toscana
Secondo il Governo, la normativa regionale interferiva direttamente con la disciplina dei criteri di aggiudicazione delle gare pubbliche e, conseguentemente, con la materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. La disposizione regionale, infatti, era ritenuta suscettibile di incidere sull’uniformità delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e sull’equilibrio concorrenziale tra operatori economici.
L’Avvocatura dello Stato ha inoltre evidenziato come il D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii contempli già un articolato sistema di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei contratti pubblici, fondato, tra l’altro:
- sulla determinazione dei costi della manodopera mediante tabelle ministeriali;
- sull’individuazione del contratto collettivo applicabile;
- sui meccanismi di verifica dell’anomalia dell’offerta e del rispetto dei minimi retributivi.
In tale prospettiva, l’introduzione di un autonomo criterio premiale su base regionale sarebbe risultata, quindi, idonea ad alterare l’assetto normativo delineato dal legislatore statale, incidendo sulla par condicio tra concorrenti e compromettendo l’uniformità normativa in materia di contratti pubblici.
La ricorrente ha inoltre evidenziato che un criterio premiale ex lege avrebbe compresso la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri valutativi (art. 108, co. 7, Codice), oltre a rischiare di violare il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, poiché idoneo a rivelare indirettamente elementi economici, specie negli appalti ad alta intensità di manodopera.
Di contro, la Regione Toscana ha sostenuto che il criterio rientrasse nelle proprie competenze legislative – concorrenti e residuali – in materia di tutela del lavoro e politiche sociali, e che la competenza statale sulla concorrenza non potesse essere interpretata in senso assorbente. In particolare, il criterio sarebbe stato una tutela aggiuntiva e facoltativa, non discriminatoria, limitata agli appalti ad alta intensità di manodopera e non lesiva dell’autonomia delle stazioni appaltanti. La Regione ha infine richiamato la natura meramente dichiarativa dell’impegno richiesto all’offerente e il carattere non assoluto del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica.
Il percorso argomentativo della Consulta
La Corte costituzionale ha accolto le censure governative e dichiarato l’illegittimità della norma regionale per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., affermando che la disciplina dei criteri di aggiudicazione – inclusi i criteri qualitativi premiali – integra un profilo essenziale della tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva statale.
La Corte ha tuttavia precisato che la concorrenza non costituisce una clausola “assorbente”: non ogni intervento incidente su dinamiche economiche ricade automaticamente nella sfera statale. Permangono, infatti, ambiti di normazione regionale riconducibili alle competenze proprie, come nel trasporto pubblico locale o nelle concessioni demaniali.
Nondimeno, nel settore della contrattualistica pubblica l’esigenza di uniformità regolatoria assume valore dirimente. In tale settore, infatti, la frammentazione normativa è suscettibile di compromettere l’assetto concorrenziale unitario, generando “dislivelli di regolazione produttivi di barriere territoriali”.
Muovendo da tali premesse, la Corte ha rilevato che il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana risultava strutturalmente idoneo a orientare gli esiti delle procedure di gara L’attribuzione di un punteggio aggiuntivo parametrato al trattamento economico dei lavoratori influenzava infatti le dinamiche concorrenziali tra gli operatori economici, penalizzando le imprese che, pur applicando legittimamente i contratti collettivi di riferimento, non raggiungessero la soglia retributiva stabilita dalla normativa regionale.
Secondo la Consulta, la disposizione censurata si collocava dunque al di fuori dell’assetto delineato dal legislatore statale, il quale ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di assicurare trattamenti economici adeguati e coerenti con i diversi settori produttivi.
Le ricadute operative della pronuncia
La decisione della Consulta produce effetti applicativi di rilievo sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici.
Per le stazioni appalti, la pronuncia chiarisce in modo definitivo che non è loro consentito introdurre – sulla base di discipline regionali – meccanismi premiali di natura salariale idonei a incidere sull’equilibrio concorrenziale delineato dal Codice dei contratti pubblici. La regolazione dei criteri di aggiudicazione resta dunque ancorata alla cornice statale, nella quale assumono centralità:
- il rinvio ai CCNL comparativamente più rappresentativi;
- la verifica dell’equivalenza delle tutele;
- i controlli sui costi della manodopera e sull’anomalia dell’offerta.
Sul versante degli operatori economici, la sentenza conferma la permanenza di un quadro normativo uniforme su base nazionale, nel quale l’obbligo di garantire il rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo applicabile – o, in alternativa, di assicurare trattamenti equivalenti – costituisce un requisito imprescindibile per la partecipazione alla gara, la cui violazione comporta l’esclusione dalla procedura.
Considerazioni conclusive
Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ribadisce con chiarezza che la disciplina dei contratti pubblici, nella parte in cui incide sulle condizioni di accesso e di competizione nel mercato, deve mantenere un assetto normativo uniforme su tutto il territorio nazionale.
La tutela del lavoro negli appalti – pur essendo un valore costituzionalmente protetto – può esplicarsi solo entro i confini tracciati dal legislatore statale, oggi delineati dall’art. 11 del D.lgs. 36/2023, dal ruolo centrale della contrattazione collettiva e dai meccanismi di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Nel bilanciamento tra concorrenza “per il mercato” e diritti sociali, la Consulta individua un punto di equilibrio che non può essere modificato unilateralmente da interventi regionali, riservando eventuali evoluzioni del sistema a scelte organiche e unitarie del legislatore nazionale.
