La revisione prezzi nelle convenzioni quadro spetta alle singole Amministrazioni contraenti e non al Soggetto Aggregatore o alla Centrale di Committenza

La revisione prezzi nelle convenzioni quadro spetta alle singole Amministrazioni contraenti e non al Soggetto Aggregatore o alla Centrale di Committenza

A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea

Abstract

Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza del 15 ottobre 2026 n. 7544, ha chiarito che la legittimazione a provvedere sulle richieste di revisione dei prezzi spetta alla singola Amministrazione contraente e non al Soggetto Aggregatore o alla Centrale di Committenza, in quanto soggetto titolato a staccare i singoli ordinativi e a beneficiare della prestazione contrattuale.

Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo che la fase esecutiva del contratto e la valutazione tecnica dei costi competono esclusivamente all’ente che riceve in modo diretto la prestazione. 

La sentenza n. 7544 del 2026 del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato evidenzia come, pur in assenza di specifiche indicazioni, poiché né il Codice né la Convenzione individuavano esplicitamente l’ente competente alla revisione prezzi, la valutazione debba propendere per l’esclusione di detta competenza in capo al Soggetto Aggregatore o alla Centrale di Committenza. 

Ciò in quanto – secondo il Consiglio di Stato – anche se da un lato è vero che l’interesse pubblico legato alla revisione prezzi è quello di mantenere adeguato il livello delle prestazioni da effettuare in favore delle Pubbliche Amministrazioni, è anche vero, dall’altro lato, che una simile valutazione di adeguatezza circa il livello dei servizi non potrebbe che essere riservata alla singola Amministrazione contraente “ossia al soggetto pubblico che beneficia della prestazione contrattuale”.

Il “punto”, secondo il Collegio, è che la revisione prezzi attiene alla fase esecutiva del contratto, che è di appannaggio delle singole Amministrazioni contraenti, ossia di coloro che, all’interno del sistema delle convenzioni del Soggetto Aggregatore, sono quelle che staccano i cd. singoli attuativi e beneficiano della prestazione.

Al riguardo, il Consiglio di Stato sottolinea che la competenza dell’Amministrazione stipulante in materia di revisione prezzi vale anche ai fini di una migliore completezza dell’istruttoria sottesa al procedimento di revisione, la quale “non potrebbe che essere assicurata dall’amministrazione contraente che si avvantaggia più da vicino della prestazione ossia il soggetto che ha cognizione piena di tutti gli elementi di natura economica, tecnica e procedurale che governano la singola commessa”.

Nell’affermare ciò, la decisione del Consiglio di Stato si pone pienamente in continuità con quanto già sostenuto dal Giudice di prime cure. 

Infatti, il TAR aveva ribadito che l’istruttoria sulla variazione dei prezzi spettasse all’Amministrazione contraente che stipula l’attuativo, la quale nell’ambito della facoltà discrezionale ad essa riconosciuta deve sempre effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’Appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.

A tal riguardo, lo stesso Giudice, aveva evidenziato che il dettato dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis), il quale prevede che in fase di esecuzione le modifiche al contratto devono essere autorizzate “dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende” si pone a conferma del fatto che l’istruttoria per il riconoscimento della revisione dei prezzi spetta necessariamente alla singola Amministrazione contraente, in quanto unico soggetto titolare dell’esecuzione del rapporto contrattuale.

 

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