P.A.S. per impianti di produzione di energia elettrica: il T.A.R. Brescia sull’idoneità del contratto preliminare e sulla formazione del titolo abilitativo
P.A.S. per impianti di produzione di energia elettrica: il T.A.R. Brescia sull’idoneità del contratto preliminare e sulla formazione del titolo abilitativo
A cura di Avv. Gianluca Podda
Con la sentenza n. 474 del 1/4/2026, il TAR Lombardia – Brescia ha offerto indicazioni di particolare rilievo pratico per gli operatori del settore delle energie rinnovabili, con specifico riferimento alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d.lgs. 28/2011.
Il giudizio trae origine dal diniego opposto da un Comune alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, fondato sulla ritenuta inidoneità di un contratto preliminare a comprovare la disponibilità delle aree interessate dall’intervento.

Il TAR ha accolto il ricorso, chiarendo in primo luogo che la nozione di “disponibilità” richiesta dalla normativa non implica necessariamente la titolarità di un diritto reale sul bene. In tale prospettiva, anche il contratto preliminare di compravendita può costituire titolo idoneo, laddove conferisca al proponente poteri sufficienti a svolgere le attività funzionali all’ottenimento del titolo autorizzatorio.
La decisione si inserisce in un orientamento che valorizza la finalità di semplificazione del quadro normativo di settore, evidenziando come la disciplina sia volta a consentire agli operatori di differire gli investimenti più onerosi, quali l’acquisto definitivo delle aree, al momento del conseguimento del titolo abilitativo.
Di rilievo è anche il richiamo alle più recenti evoluzioni legislative, che espressamente includono i contratti preliminari tra i titoli idonei a dimostrare la disponibilità delle superfici, confermando una linea interpretativa già desumibile dal sistema previgente.
Sotto un diverso profilo, la sentenza ribadisce la natura semplificata e accelerata della PAS, chiarendo che, decorso il termine di 30 giorni senza l’adozione di un provvedimento inibitorio, si perfeziona l’effetto abilitativo ex lege.
Ne consegue che l’Amministrazione non può successivamente opporre carenze relative ai presupposti dell’intervento, neppure sotto il profilo della disponibilità delle aree o della legittimazione del proponente.
La pronuncia contribuisce così a delineare con maggiore certezza i confini applicativi della PAS, intervenendo su due aspetti – disponibilità delle aree e limiti temporali del potere inibitorio – che risultano ancora frequentemente oggetto di contenzioso.
Il contenzioso è stato patrocinato dallo Studio Legale Piselli & Partners, in particolare dagli Avvocati Daniele Bracci e Gianluca Podda.