vai al contenuto principale

LEGGE DELEGA PER IL NUOVO CODICE APPALTI IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

Dopo l’approvazione, lo scorso 9 marzo, da parte dell’Aula del Senato in prima lettura, del disegno di legge delega per la riforma del codice appalti, il testo inizia il suo iter alla Camera con il n. 3514 A.C., e con il dichiarato obiettivo, negoziato con l’Europa, di rispettare le seguenti tappe: giugno 2022, entrata in vigore della delega; marzo 2023, entrata in vigore dei decreti attuativi; giugno 2023, entrata in vigore di tutti gli ulteriori regolamenti e provvedimenti attuativi; dicembre 2023, pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

I principali profili di modifica rispetto alla formulazione base, frutto del dibattito fin qui svoltosi a Palazzo Madama, possono così riassumersi:

– inderogabilità, pur nella semplificazione, delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza;

– potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti, anche mediante specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza a servizio degli enti locali;

– divieto di utilizzare, per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate sotto soglia UE, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

– possibilità, per la partecipazione delle micro e piccole imprese, di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti in base a criteri qualitativi o quantitativi, e divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act comunitario (COM(2008) 394 def.), anche per valorizzare le imprese di prossimità;

– obbligatorietà dei criteri ambientali minimi e loro differenziazione per tipologie ed importi d’appalto, valorizzazione economica nelle procedure di affidamento ed introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali;

– obbligo di prevedere nelle clausole sociali che ai lavoratori in subappalto siano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell’appaltatore;

– obbligo di sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse;

– obbligo di inserire nei bandi, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, con oneri a valere sulle risorse disponibili nei quadri economici degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

– tipizzazione dei casi di ricorso, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, nei contratti non aventi carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate in base a meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti dei beni culturali e prevedendo che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;

– previsione di interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara con piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico di chi partecipa alle procedure competitive;

– ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti dell’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione;

– revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea tra settori ordinari e speciali e possibilità di sostituire le garanzie dell’esecuzione dei contratti con ritenute in proporzione all’importo del contratto, in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento lavori;

– semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

– individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali per incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale;

Il testo della delega prevede sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge per l’adozione dei prescritti decreti attuativi, con mandato a provvedere in tal senso in capo al Consiglio di Stato, che dovrà peraltro avvalersi anche di competenze esterne.

Torna su
Cerca