PNRR: pubblicate sul sito del MIT le linee guida sul premio di accelerazione, le linee guida sugli accordi di collaborazione, nonché il modello di accordo di collaborazione
PNRR: pubblicate sul sito del MIT le linee guida sul premio di accelerazione, le linee guida sugli accordi di collaborazione, nonché il modello di accordo di collaborazione
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale: i) le Linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici di lavori e ii) le Linee guida in materia di accordi di collaborazione, iii) nonché il modello di accordo di collaborazione.
INDICE
- Linee guida sul premio di accelerazione
- Linee guida sull’accordo di collaborazione
- Modello di Accordo di collaborazione

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Linee guida sul premio di accelerazione
Con riferimento al premio di accelerazione – disciplinato dall’articolo 126 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal D.lgs. n. 204/2023 – in via preliminare, le Linee guida chiariscono come lo stesso si configuri quale strumento strutturale per incentivare la riduzione dei tempi di esecuzione delle opere, senza compromettere gli standard qualitativi, la sicurezza e la piena conformità al progetto.
Nel merito, le Linee guida ribadiscono che la velocità, da sola, non è sufficiente: l’anticipazione rilevante è quella che coniuga tempestività e qualità, escludendo il riconoscimento del premio in presenza di vizi, difformità o lavorazioni incomplete.
Inoltre, le Linee guida sottolineano il punto di raccordo tra il premio di accelerazione ex art. 126 del Codice e le premialità previste dagli accordi di collaborazione, disciplinati dall’articolo 82-bis del Codice e dal relativo Allegato II.-6 bis: i due strumenti incentivano la riduzione dei tempi contrattuali attraverso un modello regolatorio che, senza alterare l’equilibrio del sinallagma né ridurre i requisiti prestazionali, orienta l’esecuzione dei lavori verso risultati misurabili, verificabili e coerenti con la corretta gestione del contratto pubblico.
Tuttavia, viene precisato che non sono strumenti alternativi, ma complementari e devono essere strutturati dalle Stazioni Appaltanti evitando sovrapposizioni o duplicazioni di incentivi per il medesimo risultato temporale.
In merito alle fonti di copertura finanziaria è certamente rilevante che, oltre alla tradizionale voce “imprevisti” del quadro economico, viene valorizzata la possibilità di utilizzare anche le economie derivanti dai ribassi d’asta in linea con le milestone del PNRR. In tal modo i risparmi generati dalla concorrenza vengono indirizzati verso meccanismi incentivanti capaci di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici.
Dal punto di vista operativo, le Linee guida chiariscono che le Stazioni Appaltanti sono chiamate a predisporre documenti di gara chiari e puntuali, definendo indicatori oggettivi per la misurazione dell’anticipo, criteri di calcolo del premio e modalità di verifica, assicurando al contempo, un adeguato livello di documentazione e tracciabilità del processo di verifica dell’anticipazione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 115 del Codice e del relativo Allegato II.14.
A chiusura, le Linee guida prevedono anche una clausola-tipo contrattuale, da inserire nella lex specialis di gara in una apposita sezione, relativa al premio di accelerazione, mutuata – nei suoi presupposti metodologici e nella struttura logico-funzionale – dal Bando Tipo ANAC n. 1/2023 (aggiornato al D.lgs. n. 209/2024).
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Linee guida sull’accordo di collaborazione
In via preliminare, le Linee Guida sull’accordo di collaborazione chiariscono la natura giuridica e le finalità di tale strumento contrattuale: trattasi di un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell’esecuzione del contratto, munito di una propria autonomia causale rispetto al contratto d’appalto, ma privo di effetti sostitutivi e/o integrativi dello stesso.
Al riguardo, le Linee guida precisano che non è un caso che l’art. 82-bis sia stato inserito a chiusura del Titolo I della Parte V del Libro II del Codice, dedicato agli atti preparatori delle procedure. Infatti, la Stazione Appaltante è chiamata ad un’attenta e ponderata valutazione preliminare in merito al possibile ricorso a tale strumento che si snoda attraverso la verifica di elementi di natura soggettiva ed oggettiva.
In particolare, sotto il primo profilo risulta necessario che l’esecuzione dell’appalto coinvolga una pluralità di soggetti (appaltatore/subappaltatori, fornitore/subfornitori); sotto il secondo profilo, invece, occorre che le prestazioni delle varie parti siano caratterizzate da particolari interazioni derivanti da elementi di fatto o di diritto, e che rendano, quindi, opportuna la creazione di una regolamentazione della rete, impegnata nel raggiungimento di un certo risultato o di un’iniziativa particolarmente complessa.
Le Linee guida rammentano che l’art. 2 dell’Allegato II.6-bis detta previsioni di rilievo in ordine all’individuazione delle parti dell’accordo e, in particolare:
- a) la Stazione Appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all’oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell’esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell’articolo 43 del codice;
- b) l’appaltatore;
- c) i subappaltatori, i sub-contraenti e i fornitori, qualora coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione e tenuto conto dell’oggetto e del valore del singolo contratto.
Le Linee Guida, peraltro, chiariscono che sebbene l’art. 2 dell’Allegato II.6-bis rimetta alla Stazione Appaltante la decisione in ordine all’eventuale integrazione soggettiva del contratto con parti diverse dalle originarie, la regola non va intesa come attributiva di un potere unilaterale della Stazione Appaltante, la quale dovrà, comunque, acquisire il consenso delle altre parti dell’accordo che, al momento dell’ipotizzata adesione, verrebbero vincolate ad un nuovo soggetto.
In merito alla possibilità di prevedere premi di carattere economico, le Linee guida ribadiscono che l’art. 3 dell’Allegato II.6-bis stabilisce che gli stessi devono essere connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell’accordo di collaborazione e che riguardano esclusivamente i rapporti tra Stazione Appaltante e Operatore economico.
Peraltro, particolare rilievo hanno le premialità consistenti in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla Stazione Appaltante in coerenza con l’art. 126 del Codice, tenuto conto della rilevanza dell’obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico dell’intervento.
In tal senso, le Linee guida evidenziano che il sistema delle premialità esige la predisposizione di chiari e oggettivi indicatori del funzionamento dell’accordo.
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Modello di Accordo di collaborazione
Come anticipato, il MIT, a supporto delle Stazioni Appaltanti ha anche predisposto una sorta di scheletro di accordo di collaborazione suddiviso in paragrafi, in conformità all’art. 82-bis del Codice e dell’Allegato II.6-bis.
In conclusione, l’insieme delle misure delineate mira a rafforzare un modello di esecuzione dei contratti pubblici, in particolare di quelle finanziate dal PNRR, orientato al risultato, nel quale la riduzione dei tempi non rappresenta un obiettivo isolato, ma parte integrante di una gestione efficiente ed efficacie delle opere pubbliche.