Nota a margine di Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 1188

Nota a margine di Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 1188

A cura di Avv. Federica Rizzo

Con la sentenza n. 1188 del 18 febbraio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania torna sul sensibile tema della stabilità della graduatoria dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, con specifico riferimento all’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e alla portata del principio di invarianza nel D.Lgs. 36/2023, anche alla luce della più recente giurisprudenza al riguardo.

La vicenda trae origine da una procedura per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di materiali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara, l’appalto veniva aggiudicato alla società poi ricorrente.

Successivamente, tuttavia, il RUP disponeva la riapertura delle operazioni valutative, riconvocando la Commissione con l’incarico di riesaminare le offerte tecniche e di procedere a una nuova formulazione della graduatoria, a seguito del riscontro di una difformità nell’offerta di un operatore economico inizialmente collocato in terza posizione. La rinnovazione delle operazioni comportava l’esclusione di tale concorrente e la conseguente rideterminazione dei punteggi, anche sotto il profilo economico, con esito finale favorevole a un diverso operatore, cui veniva attribuita la nuova aggiudicazione.

L’originaria aggiudicataria impugnava, quindi, gli atti deducendo la violazione del principio di cristallizzazione della graduatoria, sostenendo che, una volta intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, l’assetto concorrenziale non potesse essere rimesso in discussione mediante un riesame complessivo delle offerte.

INDICE


Estensione del principio di invarianza

Nella complessa disamina, il Collegio interpreta in chiave sistematica l’art. 108, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale ogni variazione intervenuta in graduatoria dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione non può incidere sugli esiti della gara.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento consolidato, secondo cui il principio di invarianza persegue una duplice finalità: da un lato, garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti; dall’altro, in chiave antielusiva, impedire la promozione di iniziative meramente speculative da parte di concorrenti non utilmente collocati in graduatoria, dirette a incidere ex post sugli equilibri della procedura una volta noti i ribassi e i relativi effetti sulla soglia di anomalia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319).

In effetti, l’elemento centrale della motivazione è che il principio di invarianza:

  • non opera esclusivamente nelle gare al minor prezzo;
  • non è confinato al solo ricalcolo della soglia di anomalia;
  • ma tutela in senso ampio la stabilità della graduatoria, l’affidamento medio tempore maturato dai concorrenti e l’interesse dell’amministrazione alla conservazione degli assetti ormai consolidati.

La ratio della norma – come evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013) – infatti consiste nel neutralizzare sul piano procedimentale le vicende successive alla chiusura della fase di verifica preliminare delle offerte, al fine di sterilizzare possibili alterazioni della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, specie quando derivanti dalla partecipazione “di fatto” di un operatore poi estromesso.

In tale prospettiva, il TAR osserva che il riferimento normativo alle variazioni intervenute “anche” in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale dimostra come quest’ultima non rappresenti l’unica ipotesi di immodificabilità della graduatoria. Sarebbe infatti irragionevole – sottolinea il Collegio – impedire la rimessione in discussione degli esiti a seguito di iniziative giudiziarie e consentire, invece, alla stessa stazione appaltante di sovvertire autonomamente l’assetto concorrenziale già definito con l’aggiudicazione, per effetto di rilievi formulati ex post su un’offerta collocata in posizione non utile.

Ne discende l’inammissibilità di operazioni di “ripescaggio” di concorrenti ormai fuori graduatoria, finalizzate a riesaminare la loro posizione, escluderli e rimodulare integralmente l’esito della gara, con evidente pregiudizio per la stabilità che il principio di invarianza è chiamato a presidiare.

Ai fini di una lettura risolutiva della questione, il Collegio ha assimilato la riparametrazione dei punteggi economici a “quel calcolo di medie nella procedura” che il legislatore, con la norma di cui si tratta, ha inteso tener fermo nonostante “ogni variazione che intervenga … successivamente al provvedimento di aggiudicazione”.

Secondo il TAR, la rideterminazione dei punteggi economici conseguente all’esclusione postuma di un concorrente:

  • altera l’equilibrio concorrenziale già cristallizzato;
  • incide sull’assetto finale della procedura;
  • contraddice la ratio di stabilizzazione perseguita dal legislatore.

La riparametrazione, infatti, discende automaticamente da una nuova ricognizione del numero delle offerte in gara e della loro entità, producendo effetti analoghi a quelli di un ricalcolo della media. In presenza di una gara già conclusa con l’aggiudicazione, il divieto legislativo di ricalcolo deve, per identità di ratio, estendersi anche a tali operazioni, che incidono strutturalmente sull’esito comparativo.

 

Profili di interesse sistematico

La sentenza si inserisce in un orientamento che interpreta il principio di invarianza in chiave sostanziale, valorizzandone:

  • la funzione di stabilizzazione degli esiti procedimentali;
  • la tutela dell’affidamento dei concorrenti;
  • la salvaguardia dell’interesse pubblico alla certezza e alla continuità dell’azione amministrativa;
  • l’esigenza di prevenire contenziosi strumentali o manovre opportunistiche successive alla conoscenza degli esiti economici della gara.

L’elemento di maggiore rilievo sistematico risiede nell’estensione applicativa del principio anche alle procedure fondate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, in particolare, alle ipotesi di riparametrazione dei punteggi economici conseguente a esclusioni sopravvenute.

 

Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

La decisione suggerisce alcune cautele di rilievo pratico:

  • particolare attenzione nella fase di verifica delle offerte prima dell’aggiudicazione;
  • valutazione rigorosa e restrittiva dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela dopo la conclusione della procedura;
  • consapevolezza che la modifica della graduatoria successivamente all’aggiudicazione espone l’amministrazione a un elevato rischio di annullamento.

L’autotutela, in questa prospettiva, non può tradursi in una riapertura generalizzata della competizione allorché l’assetto concorrenziale risulti ormai definito e consolidato.

 

Conclusioni

In conclusione, la pronuncia in esame ribadisce un principio di forte impatto operativo: l’aggiudicazione segna un momento di stabilizzazione dell’equilibrio concorrenziale, oltre il quale la graduatoria non può essere liberamente rimodulata dalla stazione appaltante.

La decisione rafforza la funzione garantista del principio di invarianza nel D.Lgs. 36/2023, chiarendone la portata estensiva e ponendo un limite significativo all’autotutela, ove esercitata successivamente all’aggiudicazione.

 

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