Concessioni balneari: il Consiglio di Stato sull’obbligo di motivazione nella determinazione del canone a seguito della devoluzione delle opere ex art. 49 del Codice della Navigazione.

Concessioni balneari: il Consiglio di Stato sull’obbligo di motivazione nella determinazione del canone a seguito della devoluzione delle opere ex art. 49 del Codice della Navigazione.

A cura di Avv. Simona Gualtieri e Dott. Alberto Boscarato

INDICE

 

Premesse

Con le sentenze nn. 1326 e 1327, pubblicate il 19 febbraio 2026, la Sezione VII del Consiglio di Stato è intervenuta in tema di presupposti per l’incameramento delle pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonché sull’obbligo della Pubblica Amministrazione di motivare in modo trasparente e intellegibile le richieste di aggiornamento del canone.

Tali pronunce sono state emesse all’esito dei giudizi di appello proposti da Roma Capitale avverso le sentenze del TAR Lazio che avevano annullato gli ordini di introito emessi dall’Amministrazione per la riscossione dei canoni demaniali marittimi relativi all’annualità 2020.

In primo grado, infatti, le società ricorrenti avevano impugnato i suddetti ordini di introito, con cui l’Amministrazione aveva richiesto il pagamento dei canoni per l’anno 2020 sulla base dell’assunto che, alla scadenza delle concessioni originarie, si fosse verificata ipso iure la devoluzione allo Stato delle opere inamovibili ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, con conseguente applicazione dei più onerosi criteri di calcolo previsti per le pertinenze demaniali.

 

L’operatività del meccanismo ex art. 49 Codice della Navigazione

Per quanto riguarda la devoluzione in favore del Demanio delle opere non amovibili, l’art. 49 del Codice della Navigazione prevede che “salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.

Sulla scorta di tale disposizione, nel caso di specie, il Giudice di prime cure aveva originariamente escluso l’effetto devolutivo, riqualificando i titoli successivi rilasciati dall’Ente locale come mere proroghe del rapporto originario, idonee a garantire la continuità dello stesso senza interruzioni e, per l’effetto, a paralizzare l’acquisizione al demanio dei manufatti.

Infatti, ad avviso del TAR, poiché la concessione originaria era scaduta il 31 dicembre 2002, la “licenza di rinnovo” ne avrebbe esteso l’efficacia per ulteriori sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, senza quindi soluzione di continuità.

Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, riformato tale impostazione in punto di diritto. Sotto il profilo strettamente giuridico, la mancanza di una cesura temporale tra la vecchia e la nuova concessione costituisce un effetto “meramente empirico”. Il Collegio ha chiarito, infatti, che il rapporto concessorio giunto a naturale scadenza si esaurisce, lasciando spazio a un vincolo distinto dal precedente, qualificabile come “rinnovo operato in modo discrezionale dal Comune, sulla base dell’intuitus personae che contraddistingue il rapporto stesso […] con il corollario che l’effetto acquisitivo di cui all’art. 49 cod. nav. si sarebbe verificato”.

L’intervenuta scadenza del titolo originario è pertanto condizione sufficiente per il perfezionamento dell’effetto acquisitivo ex art. 49 Codice della Navigazione delle pertinenze demaniali insistenti sull’area.

 

Il difetto di motivazione e le carenze istruttorie

Nonostante il riconoscimento della fondatezza delle doglianze mosse dall’Amministrazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non procedere alla riforma della sentenza impugnata, bensì ad una correzione della sua motivazione, stante la fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso introduttivo, non esaminati dal giudice di prime cure in quanto dichiarati assorbiti.

Segnatamente, il ricorrente contestava – tra l’altro – l’impossibilità di comprendere il metodo di calcolo utilizzato dall’Amministrazione per la determinazione dei conteggi posti a fondamento delle somme richieste, non essendo sufficiente in tal senso i riferimenti nell’atto impugnato a una “perizia tecnica asseverata” e a un “tavolo tecnico congiunto”, senza la precisa indicazione degli estremi di tali atti.

Infatti, le superfici a destinazione commerciale poste a base del calcolo nell’ordine di introito non risultavano ragguagliabili né ai metri quadri di pertinenze demaniali indicati nelle licenze di rinnovo, né alle misurazioni riportate nei testimoniali di stato: tale circostanza, ad avviso del Consiglio di Stato, rendeva impossibile comprendere su quali basi l’Amministrazione fosse pervenuta alla determinazione dell’importo richiesto.

Nel caso di specie, quindi, è stato ravvisato un difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, consistente “nell’incapacità della motivazione del provvedimento di assolvere alla funzione che le è propria, cioè quella di esternare le ragioni dell’atto, così da consentire al suo destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione”.

Il difetto di una puntuale indicazione delle ragioni poste alla base del provvedimento vanifica il diritto di difesa del cittadino, impedendo il corretto sindacato giurisdizionale e si pone in contrasto con il precetto costituzionale del buon andamento. 

 

Conclusioni

Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del T.A.R., sia pure con diversa motivazione, ordinando all’Amministrazione di procedere a una nuova determinazione del canone, esplicitando in modo analitico i criteri di calcolo utilizzati e rendendo intellegibile l’iter tecnico-scientifico e logico-giuridico seguito.

 

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