Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici: nuove indicazioni di ANAC e MASE
Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici: nuove indicazioni di ANAC e MASE
A cura di Avv. Sara Lepidi
I CAM assumono un ruolo sempre più rilevante nella disciplina degli appalti pubblici. La consultazione avviata da ANAC e MASE e la recente giurisprudenza offrono nuovi spunti sull’applicazione dei criteri ambientali nella progettazione, nella gara e nella fase esecutiva.
INDICE
- L’obbligo di applicazione dei CAM
- CAM edilizia e fase progettuale
- Incidenza sulla gara e sull’esecuzione
- La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1304/2026
- Prospettive
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) costituiscono ormai un elemento strutturale della disciplina dei contratti pubblici.
Il tema è tornato di attualità a seguito della consultazione pubblica avviata il 31 agosto 2026 da ANAC e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) su uno schema di comunicato congiunto volto a fornire indicazioni sull’applicazione dei CAM e a favorirne un’interpretazione uniforme da parte delle stazioni appaltanti.
La consultazione resterà aperta sino alle ore 12 del 30 settembre 2026.
L’obbligo di applicazione dei CAM
Il riferimento normativo principale è l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM applicabili.
L’obbligo, secondo le indicazioni contenute nello schema ANAC-MASE, riguarda appalti e concessioni di qualsiasi importo, nei settori ordinari e speciali, e trova applicazione anche negli affidamenti sotto soglia e negli affidamenti diretti.
Non è quindi sufficiente un generico richiamo al decreto CAM: i criteri pertinenti devono essere concretamente individuati e tradotti nella documentazione progettuale e di gara.
CAM edilizia e fase progettuale
Per il settore dell’edilizia, il quadro è stato recentemente aggiornato dal D.M. 24 novembre 2025, relativo ai CAM per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi.
Sul nuovo regime è intervenuta anche la circolare MASE 10 aprile 2026, n. 77569, che ha fornito chiarimenti, tra l’altro, sull’ambito di applicazione e sulla disciplina transitoria per i progetti già predisposti o validati.
La corretta applicazione dei CAM deve essere affrontata già nella fase di progettazione. Le specifiche pertinenti devono essere recepite negli elaborati progettuali e, quando la progettazione è affidata all’esterno, il relativo capitolato deve prevedere espressamente gli obblighi del progettista.
Particolare rilievo assume la relazione CAM, che deve illustrare le modalità con cui i criteri applicabili sono stati recepiti nel progetto, indicando le soluzioni adottate, gli elaborati di riferimento e i relativi mezzi di prova.
Incidenza sulla gara e sull’esecuzione
L’applicazione dei CAM incide anche sulla determinazione del costo dell’intervento. Le caratteristiche ambientali richieste devono essere considerate nel computo metrico e nella stima economica, ricorrendo, ove necessario, ad analisi dei prezzi specifiche.
Nella documentazione di gara occorre inoltre distinguere tra specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti, poiché le diverse categorie di prescrizioni producono conseguenze differenti sulla posizione dei concorrenti.
Il rispetto dei CAM non si esaurisce, tuttavia, con l’aggiudicazione. Le prescrizioni recepite nel progetto e nel contratto devono essere verificate anche durante l’esecuzione, attraverso il controllo dei materiali, delle lavorazioni e della documentazione prodotta dall’appaltatore.
Eventuali inadempimenti possono assumere rilievo sul piano contrattuale, secondo quanto previsto dalla lex specialis e dal contratto.
La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1304/2026
Sul tema si segnala la recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, 9 luglio 2026, n. 1304, che ha affrontato le conseguenze della non conformità ai CAM nella procedura di gara.
La pronuncia ribadisce la natura cogente dei criteri ambientali, ma chiarisce che le conseguenze della loro violazione devono essere valutate in relazione alla funzione attribuita alla singola prescrizione dalla legge di gara.
La mancata dimostrazione di un criterio utilizzato come elemento premiante può incidere sul punteggio senza determinare necessariamente l’esclusione. Diversamente, quando una prescrizione costituisce un requisito essenziale dell’offerta, il relativo impegno deve essere assunto dal concorrente e può essere oggetto di verifica anche nella fase esecutiva, quando ciò sia compatibile con la natura della prescrizione.
La sentenza evidenzia inoltre che la mera incompletezza della relazione CAM non determina automaticamente l’esclusione: occorre verificare il contenuto della lex specialis e la concreta rilevanza della carenza riscontrata.
Prospettive
La consultazione ANAC-MASE si inserisce dunque in un quadro nel quale i CAM sono destinati a incidere sull’intero ciclo dell’appalto, dalla progettazione alla gara sino all’esecuzione.
Per le stazioni appaltanti diventa essenziale individuare correttamente i criteri applicabili e tradurli in prescrizioni chiare e verificabili. Per progettisti e imprese, assume invece particolare importanza una lettura puntuale della documentazione di gara, anche al fine di distinguere gli obblighi essenziali dai criteri aventi funzione premiale.
La consultazione resterà aperta fino alle ore 12 del 30 settembre 2026 e potrà contribuire a rendere più uniforme l’applicazione di una disciplina destinata ad avere un peso crescente nella contrattualistica pubblica.