Approccio pragmatico agli appalti green, parità di genere ed interesse a ricorrere al centro di una nuova pronuncia del TAR Campania
Approccio pragmatico agli appalti green, parità di genere ed interesse a ricorrere al centro di una nuova pronuncia del TAR Campania
A cura di Avv. Vincenzina Dima
In un contesto normativo in cui la disciplina sugli appalti pubblici si propone di stimolare la transizione ecologica, promuovere il lavoro femminile e sostenere le filiere locali il rischio è che il bando diventi un collage di clausole “a tema” più pensato per mettersi al riparo dai ricorsi che per parlare agli operatori economici e rispondere alle concrete esigenze di acquisto dell’ente e degli utenti.
Questo il principio fatto proprio dal TAR Campania nella recente sentenza n. 935/2026. Nella pronuncia, da un lato, il TAR riconosce che i CAM possono entrare nella gara in modo pragmatico, senza integralismi formali; dall’altro, ricorda a chi invoca la parità di genere che nel processo amministrativo non è il luogo delle mere dichiarazioni di valore, ma delle lesioni concrete.

INDICE
- Il ricorso introduttivo del giudizio
- Ammissibilità del primo motivo di ricorso: non c’è tardività
- I CAM tra diritto e buon senso: non serve “incollare” il decreto nel bando
- La parità di genere: quando la giustizia amministrativa alza il termometro dell’interesse
- Conclusioni
Il ricorso introduttivo del giudizio
Il TAR Campania si pronuncia su un ricorso proposto da un operatore economico classificatosi quarto nella graduatoria degli offerenti in relazione ad una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. In particolare, secondo il ricorrente la gara, e quindi l’aggiudicazione, sarebbero illegittime:
- per violazione della normativa sui CAM ed in particolare del D.M. 10.03.2020 afferente ai servizi di ristorazione, in ragione della omessa previsione nelle clausole contrattuali delle specifiche tecniche e dei criteri premianti, in tesi obbligatori ai sensi dell’art. 57, co. 2, D.Lgs. 36/2023, non potendosi risolvere il tutto in un mero richiamo generico e formale, come avvenuto nel caso di specie;
- per mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere in violazione dell’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023., in base al quale “…al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere...”; per violazione dell’art. 102 D.Lgs. 36/2023, poiché nulla sarebbe stato previsto in merito alle garanzie per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
Ammissibilità del primo motivo di ricorso: non c’è tardività
Secondo il TAR, l’onere di immediata impugnazione del bando si configura solo quando l’operatore economico contesti una clausola di natura escludente ovvero tale da impedirgli di formulare l’offerta (cfr. sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018) mentre l’illegittimità della legge di gara può essere dedotta anche in seguito, con l’impugnazione dell’aggiudicazione, ove le clausole censurate non impediscano la presentazione dell’offerta.
Da tali casi occorre distinguere la diversa ipotesi in cui la violazione dell’obbligo di inserimento nei bandi di gara dei CAM implichi l’impossibilità di formulare un’offerta consapevole e quindi comporti un pregiudizio attuale. In altri termini, laddove l’impresa adduca che le regole della gara siano caratterizzate da una genericità tale da rendere impossibile la formulazione di un’offerta consapevole e seria, sarebbe onerata dell’immediata impugnazione del bando, ricadendosi in un’ipotesi di “bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta” (cfr. Cons. Stato, V, n. 3542 del 2025 e 6651 del 25 luglio 2025).
Nel caso scrutinato, inon si afferma la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto l’impugnazione immediata del bando, né è dedotto che l’omessa indicazione dei CAM ha reso impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla procedura, in quanto la ricorrente concentra piuttosto le sue pretese sull’interesse strumentale alla riedizione della gara, da svolgersi sulla base di nuovi e diversi criteri conformi alla normativa vigente, in vista di una nuova chance partecipativa e di un diverso esito della selezione, a sé favorevole, con conseguente rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della lex specialis.
I CAM tra diritto e buon senso: non serve “incollare” il decreto nel bando
Nel merito, il TAR rigetta il primo motivo di gravame. Il cuore “ambientale” della decisione sta in un messaggio semplice ma non scontato: per costruire una gara “green” non è necessario trasformare il bando in una copia integrale del decreto ministeriale sui CAM di riferimento.
Nel caso deciso dal TAR Campania, infatti, la gara per la refezione scolastica richiamava esplicitamente il decreto del 10 marzo 2020 sui Criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva e lo traduceva in una serie di prescrizioni tecniche molto concrete: riduzione dei consumi energetici e idrici, utilizzo di prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità, attenzione ai materiali a contatto con gli alimenti e valorizzazione della qualità dei prodotti offerti, con una particolare attenzione ai prodotti biologici.
In sintesi, il Collegio chiarisce un concetto importante: non conta quanta parte del testo normativo viene riprodotta nel disciplinare, l’importante è che l’operatore economico capisca in modo chiaro quali standard ambientali deve rispettare e come questi incideranno sulla formulazione e valutazione della sua offerta.
In questa prospettiva, la tecnica dell’“eterointegrazione” – cioè l’ingresso dei contenuti dei CAM nel bando attraverso specifiche tecniche coerenti – diventa uno strumento di semplificazione, non una trappola formalistica. Al riguardo, il TAR rammenta inoltre che tale principio ha trovato applicazione finanche in ipotesi di completa omissione, sul punto, della lex specialis (cfr. TAR Lazio- Roma, 25 giugno 2025, n. 12645).
Il messaggio del TAR Campania contiene quindi un importante richiamo agli operatori economici e alle stazioni appaltanti che sono chiamate a scrivere bandi leggibili e orientati ai principi della fiducia e del risultato, più che a dimostrare di aver riprodotto per esteso ogni comma dei decreti ministeriali di approvazione dei CAM.
La parità di genere: quando la giustizia amministrativa alza il termometro dell’interesse
Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente contestava la mancata previsione, tra i criteri di valutazione delle offerte tecniche, di un punteggio aggiuntivo per il possesso della certificazione della parità di genere, senza tuttavia individuare un effettivo pregiudizio conseguente all’illegittimità dedotta. Invero, la ricorrente non ha dato prova che la riedizione della gara avrebbe avuto l’effetto di aumentare le sue possibilità di aggiudicarsi la commessa, tenuto conto del rilevante scarto di punteggi con l’aggiudicataria e considerato che la stessa non ha neppure dedotto il possesso della certificazione in questione. Allo stesso modo, nessun rilievo può essere attribuito al mancato possesso di tale certificazione da parte dell’aggiudicataria, dedotto dalla ricorrente, essendo comunque ammesso il ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso di tale certificazione (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345).
Il TAR Campania ha quindi ritenuto inammissibile il secondo motivo ricorso in argomento, per difetto requisito della concretezza, in quanto l’accoglimento della censura si sarebbe tradotto in un vantaggio di carattere puramente ipotetico.
Conclusioni
Se sul fronte ambientale, la sentenza n. 935/2026 del TAR Campania invita le amministrazioni ad avere cura nella traduzione operativa dei CAM, rifuggendo da meri richiami o “copia-incolla” di porzioni dei decreti, sul fronte della parità di genere ricorda che gli effetti demolitori del giudizio amministrativo non possono che passare per la lesione di interessi concreti e attuali.
Se da un lato, quindi, la sentenza pone giustamente l’accento sulla necessità di un approccio pragmatico e non meramente formalistico alla tutela ambientale, dall’altro resta la sensazione che la parità di genere, pur evocata come valore, fatichi ancora a trovare spazi stabili all’interno delle logiche concorrenziali degli appalti.