Concessioni Balneari: Project financing e indennizzi nel mirino dell’AGCM
Concessioni Balneari: Project financing e indennizzi nel mirino dell’AGCM
A cura di Avv. Daniele Bracci e Dott. Alberto Boscarato
Premessa
Con la Segnalazione inviata alla Conferenza Permanente Stato – Regioni e all’ANCI il 3 febbraio 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pone nuovamente l’attenzione sulle criticità concorrenziali riscontrate nell’ambito delle concessioni demaniali. L’intervento dell’Autorità, letto in combinato disposto con la dirompente sentenza della Corte di Giustizia UE (Causa C-810/24, 5 febbraio 2026), non è volto unicamente a censurare le ennesime proroghe legislative, ma impone una riflessione sugli strumenti giuridici finora utilizzati per l’affidamento delle concessioni, tra cui sul Project Financing con diritto di prelazione.
Per gli Enti Concedenti e per gli operatori economici il messaggio è chiaro: il “modello balneare” basato su rinnovi automatici o procedure selettive personalizzate, come quella ex art. 37 Cod. Nav., è giuridicamente insostenibile.
Infatti, come ribadito dall’Autorità, è indispensabile il ricorso a modalità competitive di assegnazione delle concessioni demaniali, che soddisfino in concreto gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e concorrenza.
INDICE

Il Project Financing nelle Concessioni Demaniali
Il punto nodale della segnalazione AGCM, supportato dalla recente giurisprudenza euro-unitaria, riguarda l’utilizzo del Project Financing come strumento di affidamento delle concessioni demaniali, qualora questo preveda il diritto di prelazione a favore del promotore.
L’AGCM esprime alcune perplessità sulla possibilità di ricorrere alla finanza di progetto ex art. 193 D.Lgs. 36/2023, laddove ciò si traduca in un vantaggio competitivo incolmabile.
Tale posizione, già sostenuta dal Garante in numerose pronunce, non di rado sfociate in contenzioso, sembrerebbe trovare conferma nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso 5 febbraio 2026, con la quale i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che gli art. 3 della Direttiva 2014/23/UE e art. 49 TFUE ostano a una normativa nazionale che riconosca al promotore un diritto di prelazione automatico. Secondo la Corte, il vantaggio conferito al promotore — permettendogli di conoscere le offerte altrui e di adeguarsi ex post — viola i principi di trasparenza e parità di trattamento, falsando la concorrenza fin dall’origine.
Tuttavia, come ricordato anche dall’Autorità nella segnalazione in commento, sul punto si attendono ancora gli esiti del procedimento di infrazione avviato nei confronti dell’Italia, concernente tra gli altri anche la compatibilità della disciplina della finanza di progetto con l’ordinamento eurounitario, anche per comprendere le sorti dell’istituto in questione.
L’indennizzo al gestore uscente
L’Autorità esprime perplessità anche rispetto ai tentativi del Legislatore nazionale di introdurre barriere all’ingresso, mediante la previsione di un indennizzo al concessionario uscente.
Anzitutto, l’AGCM chiarisce che l’indennizzo al concessionario uscente non è un diritto automatico. La norma che impone al subentrante di pagare un valore aziendale comprensivo di “equa remunerazione” degli investimenti non ammortizzati crea una disparità di trattamento iniziale, il quale si traduce in uno svantaggio competitivo per il concorrente eventuale subentrante. Secondo il Garante, invero, l’indennizzo dovrebbe limitarsi rigorosamente al valore residuo degli investimenti non ammortizzati, pena la violazione del diritto UE.
In secondo luogo, l’AGCM non condivide la previsione di utilizzare la somma da versare a titolo di indennizzo come base d’asta per il rialzo economico. La competizione virtuosa, suggerisce l’AGCM, deve giocarsi su altri fattori, come il rialzo sul canone demaniale e sulla qualità del progetto, non sulla massimizzazione del rimborso all’uscente.
Tuttavia, secondo la stessa impostazione dell’Autorità, forme di indennizzo possono essere legittimamente previste, purché limitate alla tutela dell’affidamento e parametrate al valore residuo degli investimenti non ammortizzati, evitando automatismi generalizzati.
Conclusioni
La pronuncia dell’AGCM, letta alla luce dell’attuale contesto giuridico, segnato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026, impone un ripensamento della disciplina applicabile ai procedimenti di affidamento delle concessioni demaniali marittime.
In particolare, per l’Autorità non è più possibile disporre proroghe generalizzate ed automatiche, ma l’assegnazione delle concessioni demaniali può avvenire solo attraverso procedure che garantiscano in concreto la trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e concorrenza tra i soggetti interessati.
In tal senso, al fine di garantire il rispetto di tali principi, una possibile soluzione può essere ravvisata nell’utilizzo della disciplina prevista dal D.Lgs. 36/2023 nell’ambito delle procedure volte all’affidamento delle concessioni demaniali.
Dunque, per gli operatori economici che intendono investire nel settore, si apre una prospettiva nuova: quella di investire sulla competizione basata sulla capacità tecnica e sulla solidità finanziaria, da far valere all’interno di gare pubbliche strutturate secondo il Codice dei Contratti.