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DUBBI SULL’INCREMENTO DEL QUINTO DELLA CLASSIFICAZIONE SOA IN RTI: INTERVIENE L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO. 

DUBBI SULL’INCREMENTO DEL QUINTO DELLA CLASSIFICAZIONE SOA IN RTI: INTERVIENE L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO. 

Approfondimento a cura dell’Avv. Alessandro Bonanni e della Dott.ssa Gloria Ciacci

 

Abstract

L’attestazione SOA abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori pubblici nei limiti della propria classifica di qualificazione “incrementata di un quinto”. In caso di partecipazione alla gara in un RTI o in un consorzio, tale incremento si applica solo a condizione che l’impresa sia qualificata “per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori”.

L’interpretazione di suddetta disposizione continua ad alimentare dubbi e contenziosi, e ha portato, anche recentemente, a pronunce giurisdizionali contrastanti.

In tale complesso scenario, il Consiglio di Stato ha da ultimo deferito all’Adunanza Plenaria la questione concernente la corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, imponendo alle imprese una massima cautela in questa fase di incertezza. 

 

Classificazione SOA in RTIClassificazione SOA in RTI

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RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’APPALTATORE NEI CONTRATTI DI APPALTO

CONTRATTO DI APPALTO: RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’APPALTATORE NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO SUBìTO DAL COMMITTENTE 

Il commento a cura degli Avv. Ugo Altomare e Carmela Benedetta Repaci

Con ordinanza n.  22575 del 19 luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori per concorso nella produzione di danni cagionati al committente nell’ambito del contratto di appalto. 

La pronuncia, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano, ha rigettato i ricorsi dell’appaltatore e del direttore dei lavori i quali chiedevano accertarsi ognuno la responsabilità esclusiva dell’altro nella causazione del danno. 

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c.(Rovina e difetti di cose immobili)1 e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c (Responsabilita’ solidale) . 

In particolare, prosegue la pronuncia, a nulla rilevano la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, invocate dai ricorrenti per l’accertamento della responsabilità esclusiva della rispettiva controparte; e ciò in quanto sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, si sono resi entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondono a detto titolo del danno cagionato. 

Infatti, concludono gli Ermellini, le attività dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori –

“pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura – possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati”.

 

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