SOA – ORGANISMI DI ATTESTAZIONE: LA CORTE DI GIUSTIZIA BOCCIA L’ART 64 DEL DPR 207/2010 LADDOVE PREVEDE CHE LA SEDE LEGALE DELLA SOA DEVE ESSERE UBICATA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nuova pronuncia dei giudici in materia di Soa.

Si tratta di una decisione (causa C-593/13 del 16 giugno 2015) di tenore ben diverso dalla sentenza n. 94/2013, con la quale la Corte Costituzionale si era espressa in merito alla possibilità per le Soa di svolgere attività di certificazione a latere del servizio di attestazione, statuendone l’incompatibilità anche alla luce della qualificazione pubblica dell’attività di attestazione.

I giudici europei, nel fare tesoro della precedente sentenza “SOA Nazionale Costruttori”(C-372/12, EU: C:2013:827), sempre in materia di attestazioni, ove la Corte aveva concluso affermando che le SOA sono “imprese di lucro che esercitano la loro attività in condizioni di concorrenza e che non dispongono di alcun poter decisionale connesso all’esercizio di poteri pubblici”, “che le attività di attestazione delle SOA non configurano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 51 TFUE” e che “la verifica ad opera delle SOA … non può essere considerata un’attività riconducibile all’autonomia decisionale propria dell’esercizio di prerogative di pubblici poteri”, si sono pronunciati, stavolta, in relazione all’obbligo previsto dal Regolamento Appalti per le società che svolgono attività di attestazione dei costruttori di mantenere sede legale in Italia.

A parere della Corte di Giustizia, tale obbligo contrasta con il principio di libertà di stabilimento previsto dall’art. 49, TFUE e sulla libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE.

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