LA PRIMA SANZIONE DI ANAC IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE
LA PRIMA SANZIONE DI ANAC IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea
Con Delibera n. 21 del 28 gennaio 2026, l’ANAC, in virtù del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle Centrali di Committenza e delle Stazioni Appaltanti, di cui alla Delibera ANAC n. 126 dell’11.3.2025, nell’ambito di un procedimento volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di qualificazione, ha sanzionato una Centrale di Committenza per una qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia.
L’Autorità ha sanzionato la Centrale di Committenza con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo contenuto (500 euro), ma con valore decisamente simbolico.
INDICE
- Il contesto normativo e fase di prima applicazione
- Il fatto
- L’accertamento dell’elemento psicologico
- La tutela del sistema di qualificazione: dal principio del risultato alla sanzione

Il contesto normativo e fase di prima applicazione
L’Autorità, dopo aver delineato il quadro normativo e regolamentare di riferimento (art. 63 e allegato II.4 al Codice, come integrata dal regolamento ANAC sul potere di accertamento e sanzionatorio con Delibera n. 126/2025), precisa che si trova in una fase di prima applicazione del nuovo sistema e che quanto deciso in questo caso non deve essere automaticamente considerato un precedente “rigido” per il futuro, proprio perché il contesto è di rodaggio del quadro normativo e regolatorio.
Il fatto
Da un punto di vista fattuale, il procedimento origina da una verifica delle dichiarazioni rese dall’Amministrazione ai fini del conseguimento del livello di qualificazione SF1 per servizi e forniture. L’ANAC, in conformità a quanto previsto dall’Allegato II.4 del Codice, avvia una serie di richieste istruttorie per accertare il possesso effettivo dei requisiti dichiarati e, in particolare, quelli relativi alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) e alla formazione del personale.
All’esito di un ampio contraddittorio, l’Ente dichiara di rinunciare prima al livello L2 e poi anche al livello SF1 di qualificazione, in quanto sprovvisto di capacità organizzativa e di personale necessario.
Tuttavia, la rinuncia alla qualificazione non fa venir meno dovere di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda iniziale.
Ebbene, nonostante ripetute richieste, la Centrale di Committenza non riesce a fornire ad ANAC documentazione idonea a comprovare i titoli di studio e gli attestati di formazione dei componenti della SOS originaria, così come dichiarato in sede di qualificazione.
A fronte di siffatte lacune, l’Amministrazione nella propria memoria difensiva finale ammette che il Responsabile che aveva curato la domanda di qualificazione avrebbe cercato di “avvantaggiare” l’Amministrazione sul piano del punteggio, “pur sapendo che l’ente non possedeva gli ulteriori requisiti di personale e di formazione”, ma al contempo cerca di valorizzare l’esperienza pregressa in termini di gare aggiudicate e di illustrare gli sforzi avviati successivamente (iscrizione di tre dipendenti ad un corso universitario finalizzato alla qualificazione), a dimostrazione di una volontà di rimediare, almeno per il futuro, alle carenze evidenziate.
L’accertamento dell’elemento psicologico
Sul piano del diritto, l’ANAC esamina con particolare dettaglio la componente formativa dei requisiti di qualificazione e richiama in modo puntuale i criteri fissati dal comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e dalle relative FAQ: durata minima dei corsi (almeno 20 ore complessive per la formazione base, 60 per la specialistica, 120 per quella avanzata), riferimento al triennio antecedente la domanda, inserimento nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, presenza di prova di valutazione quando richiesta.
Ebbene, a fronte della dichiarazione iniziale dell’Amministrazione (sei componenti con formazione base, cinque con formazione specialistica e uno con formazione avanzata), l’ANAC rileva che la documentazione effettivamente prodotta non consente di riconoscere nemmeno un soggetto che soddisfi i requisiti minimi per ciascuna delle tre tipologie di formazione.
Ne consegue una riduzione drastica del punteggio di qualificazione, da 45,33 a 31,03 punti, con il risultato che il livello SF1 non sarebbe stato raggiunto in assenza delle dichiarazioni rivelatesi non veritiere.
Ed è proprio sulla base di quanto appena detto che l’Autorità affronta il tema dell’elemento psicologico.
Più precisamente, l’ANAC esclude espressamente la configurazione della colpa, anche grave, ovvero il grave difetto di diligenza e attenzione, atteso che “la possibilità di errore nel compilare la domanda era ed è minima, grazie agli strumenti che nella fattispecie concreta sono stati messi a disposizione dell’Autorità”.
Secondo l’Autorità, infatti, l’elemento psicologico ravvisabile nel caso in esame è il dolo “se non diretto quantomeno eventuale, inteso quale consapevole accettazione del rischio che un evento possa verificarsi”.
In altri termini, secondo l’ANAC, nel caso di specie, per come è stato strutturato il sistema, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della Stazione Appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L’Amministrazione quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. E, dunque, si è assunto il rischio della dichiarazione resa, non corrispondente al vero.
La tutela del sistema di qualificazione: dal principio del risultato alla sanzione
L’Autorità sottolinea come di norma nelle sanzioni amministrative siano sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l’art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022), circostanza che nel caso di specie non è stata né invocata né provata.
Infine, l’Autorità si sofferma anche sulle ragioni che rendono particolarmente grave la dichiarazione non veritiera in materia di qualificazione. In particolare, l’Autorità evidenza come il sistema introdotto dal nuovo Codice dei contatti pubblici ha una funzione essenziale: garantire che le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza che gestiscono le procedure di affidamento dispongano di adeguata competenza tecnico-professionale in modo da garantire, non solo la corretta gestione degli appalti, ma anche l’attuazione del principio del risultato, inteso come tempestività, efficienza, legalità, trasparenza e concorrenza nelle procedure e nell’esecuzione dei contratti pubblici.