Conformità ai CAM, documentazione tecnica e verifica anticipata della sostenibilità negli appalti pubblici: il caso della sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1170/2026
Conformità ai CAM, documentazione tecnica e verifica anticipata della sostenibilità negli appalti pubblici: il caso della sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1170/2026
A cura di Avv. Daniele Bracci e Avv. Chiara Scardaci
INDICE
- Il caso: la verifica della conformità ai CAM come requisito di ammissione
- I CAM come infrastruttura tecnica della sostenibilità negli appalti pubblici
- La distinzione tra verifica in gara e verifica in esecuzione: il ruolo delle schede tecniche e delle dichiarazioni
- Conclusioni

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Il caso: la verifica della conformità ai CAM come requisito di ammissione
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026 affronta una controversia di particolare rilievo sistemico in materia di appalti pubblici “verdi”. La Stazione Appaltante aveva indetto una procedura aperta, articolata in cinque lotti, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021.
L’aggiudicazione provvisoria in favore di un consorzio stabile veniva impugnata da altro operatore, che contestava, tra gli altri motivi, la mancata conformità ai CAM di alcuni macchinari (Orbot Slim e Hygene Air) utilizzati dall’aggiudicatario. Il TAR Trento accoglieva il ricorso, rilevando che la documentazione prodotta dal consorzio non consentiva di verificare né la riciclabilità dei materiali, né la marcatura delle parti plastiche secondo le norme DIN 7728/16780 e UNI EN ISO 1043/1.
Il Consiglio di Stato conferma integralmente tale impostazione. Il Collegio valorizza la previsione del Disciplinare che richiedeva, a pena di esclusione, la produzione delle “schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale”. La verifica in fase esecutiva prevista dal D.M. 29 gennaio 2021 (“la conformità… è verificata anche durante l’esecuzione contrattuale”) non sostituisce, ma integra il controllo da svolgere in gara.
La documentazione presentata dall’aggiudicatario – sottolinea la pronuncia in commento – è ritenuta insufficiente e, in parte, contraddittoria. In particolare, per la macchina Orbot Slim emergono dichiarazioni divergenti sulla riciclabilità delle parti plastiche; per la Hygene Air, la marcatura dei polimeri risulta solo eventuale (“su richiesta con apposizione di etichette”), in contrasto con la richiesta di marcatura permanente.
La sentenza ribadisce così un principio chiave: la conformità ai CAM è un requisito tecnico essenziale e immediatamente rilevante ai fini dell’ammissione, quando la lex specialis e la normativa di riferimento lo prevedono espressamente.
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I CAM come infrastruttura tecnica della sostenibilità negli appalti pubblici
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che riconosce ai CAM una funzione strutturale nel sistema degli appalti pubblici. Il Consiglio di Stato afferma la “cogenza prescrittiva e inderogabilità”, dei CAM che non costituiscono affatto un elemento accessorio, ma un parametro di legittimità dell’offerta.
Tre profili emergono con particolare chiarezza:
- a) Funzione regolatoria
I CAM orientano il mercato verso prodotti e servizi conformi a standard ambientali verificabili. La PA non può prescindere da tali requisiti, né può attenuarli in sede di gara.
- b) Funzione competitiva
La sostenibilità diventa un fattore competitivo misurabile: gli operatori devono presidiare la filiera documentale, garantire tracciabilità dei materiali e assicurare coerenza tecnica delle dichiarazioni.
- c) Funzione di garanzia
La mancata conformità ai CAM può integrare anche profili di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis, con conseguenze escludenti.
La sentenza conferma dunque che la sostenibilità non è un obiettivo programmatico, ma un criterio di compliance. La verifica della conformità ai CAM si colloca nella fase di gara quando la lex specialis e la normativa di riferimento lo prevedono, e la stazione appaltante non può rinviare tale controllo alla fase esecutiva.
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La distinzione tra verifica in gara e verifica in esecuzione: il ruolo delle schede tecniche e delle dichiarazioni
Uno dei profili centrali affrontati dal Consiglio di Stato riguarda la distinzione tra verifica in gara e verifica in fase esecutiva, nonché la diversa funzione probatoria di schede tecniche e dichiarazioni ai fini della dimostrazione della conformità ai CAM. Il Collegio chiarisce che, quando la lex specialis e il D.M. 29 gennaio 2021 richiedono la produzione di “schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale”, la verifica deve essere svolta nella fase di gara, e non può essere rinviata all’esecuzione. L’avverbio “anche” contenuto nel D.M. 2021 (“la conformità… è verificata anche durante l’esecuzione contrattuale”) indica infatti un controllo aggiuntivo, non alternativo.
La fase esecutiva, precisa il Consiglio di Stato, è destinata a verificare la conformità effettiva dei beni consegnati e il mantenimento dei requisiti ambientali, ma non può essere utilizzata per colmare lacune documentali della fase di gara. Non può quindi trasformarsi in una “seconda chance” per dimostrare requisiti che dovevano essere provati al momento della presentazione dell’offerta. La verifica in gara e la verifica in esecuzione rispondono dunque a funzioni diverse e non sovrapponibili: la prima attiene alla legittimità dell’offerta, la seconda alla corretta esecuzione del contratto.
La sentenza distingue inoltre in modo netto tra schede tecniche e dichiarazioni del concorrente. Le prime costituiscono documentazione oggettiva, proveniente dal produttore o dal distributore, idonea a dimostrare caratteristiche fisiche, materiali, marcature e prestazioni dei macchinari. Le seconde hanno natura meramente dichiarativa e non possono sostituire o integrare schede tecniche mancanti, incomplete o contraddittorie. “Non a caso” – afferma il Consiglio di Stato – “il D.M. 29 gennaio 2021, nell’imporre ai concorrenti di “dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale” (pag. 8), sdoppia la finalità dei due documenti, assegnando alla dichiarazione la funzione di elencare i macchinari che verranno utilizzati nell’appalto e demandando alle schede tecniche o ad altra documentazione tecnica equivalente lo scopo di provarne la conformità ai CAM”.
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Conclusioni
La sentenza n. 1170/2026 rappresenta un passaggio significativo nella giurisprudenza sui CAM. Il Consiglio di Stato chiarisce che, quando la lex specialis e la normativa di riferimento lo prevedono, la conformità ai CAM deve essere dimostrata già in sede di offerta, mediante documentazione tecnica idonea e coerente. La verifica in fase esecutiva è aggiuntiva, non sostitutiva. In particolare, il Consiglio di Stato mette in luce un importante principio: “le due verifiche di cui si discute, quella procedimentale in fase di gara (con eventuale esito espulsivo) e quella contrattuale in fase esecutiva (con eventuale attivazione di rimedi civilistici), coesistono senza in alcun modo elidersi (v. Cons. Stato, sez. III, n. 9398/2023)”.
Per gli operatori economici, ciò implica la necessità di presidiare la filiera documentale e di garantire la piena conformità dei prodotti offerti. Per le stazioni appaltanti, la sentenza rafforza l’obbligo di applicare rigorosamente i CAM come strumenti di regolazione ambientale e di tutela della concorrenza.