ANAC: INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CCNL NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO
ANAC: INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CCNL NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea
Con il comunicato n. 2/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito puntuali indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito alla corretta identificazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) negli appalti pubblici, in virtù dell’impianto normativo vigente. Tali indicazioni – precisa l’Autorità – sono intervenute anche in considerazione delle numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute.
INDICE
- Il quadro normativo richiamato dall’Anac
- Come procedere all’identificazione del CCNL applicabile
- Connessione con l’oggetto dell’appalto e archivio CNEL
- Criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
- Utilizzo di un diverso CCNL: l’equivalenza delle tutele

Il quadro normativo richiamato dall’Anac
Nel comunicato l’Autorità ha ripercorso, innanzitutto, il quadro normativo vigente. In particolare, l’Autorità si è soffermata sulle disposizioni contenute nell’articolo 11 e nell’Allegato 1.01 al Codice dei contratti pubblici – così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (decreto correttivo) – che stabiliscono l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di indicare già nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione.
In particolare, l’Autorità rammenta che il comma 1 dell’art. 11 del Codice dispone, come previsione generale, l’obbligo in capo alle Stazioni Appaltanti di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti:
- sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
- sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- sia strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto o concessione, anche in maniera prevalente.
L’Autorità precisa che il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito anche nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023.
Infine, precisa che il comma 2-bis dell’articolo 11 del Codice ha introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di indicare nei documenti di gara inziali e nella decisione di contrarre, anche il CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.
A corollario di tutto quanto indicato all’articolo 11 del Codice, l’Autorità rammenta che l’Allegato 1.01 disciplina nel dettaglio i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.
Come procedere all’identificazione del CCNL applicabile
L’Autorità chiarisce che tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell’appalto (o della concessione), la Stazione Appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. E per fare ciò la Stazione Appaltante dovrà:
- individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro;
- nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Tali criteri, individuati all’articolo 2 dell’Allegato 1.01 al Codice, si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.
Connessione con l’oggetto dell’appalto e archivio CNEL
L’Allegato I.01 specifica anche il percorso logico che le Stazioni Appaltanti devono seguire per verificare la coerenza tra il contratto e le prestazioni richieste.
Ebbene, in primo luogo, occorre individuare il CCNL più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività che l’Operatore economico sarà chiamato a svolgere, anche in modo prevalente.
A tal fine, l’Autorità precisa che le Stazioni Appaltanti dovranno preventivamente identificare il settore di riferimento dell’attività o delle attività oggetto dell’appalto (o della concessione) attraverso l’identificazione del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, quale risultante dalla Struttura della classificazione reperibile sul sito internet istituzionale dell’Istat al link https://www.istat.it/it/archivio/17888.
L’articolo 2, comma 2, lettera a) dell’Allegato I.01 al Codice suggerisce di procedere con il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando. A tal fine l’Autorità rammenta che all’interno della tabella D dell’allegato II.2-bis al Codice è reperibile la correlazione tra codice ATECO e codice CPV.
In secondo luogo, l’Autorità rammenta che va esaminato l’ambito di applicazione del contratto in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i CCNL depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL. Questo passaggio consente di ancorare la scelta a una classificazione ufficiale, evitando sovrapposizioni o forzature interpretative.
Al riguardo, l’Autorità precisa che nelle more della riorganizzazione dell’Archivio, è possibile individuare l’ambito di applicazione del CCNL in relazione ai sottosettori in cui sono attualmente classificati i contratti collettivi accedendo alla sezione del sito del CNEL denominata “Contratti collettivi del settore privato” e, dalla stessa, accedendo alla cartella “Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi”.
Criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
Secondo l’Autorità, per selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la Stazione Appaltante dovrà:
- individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice; tali tabelle sono consultabili al seguente link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoroe-
relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default
- nel caso in cui l’oggetto dell’appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Utilizzo di un diverso CCNL: l’equivalenza delle tutele
In merito alla determinazione dell’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e quello diverso applicato dall’Operatore economico, l’Autorità chiarisce che è un tema rimesso alle Linee guida in corso di redazione da parte del Ministero.
Tuttavia, precisa che nelle more vi è l’art. 4 dell’Allegato I.01 al Codice, il quale individua i parametri da considerare e stabilisce che può ritenersi sussistente l’equivalenza delle tutele “quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali”.
In merito alla presunzione di equivalenza, evidenzia che per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, è lo stesso Legislatore a fornire indicazioni precise, in quanto l’articolo 3, comma 2, dell’Allegato 1.01 stabilisce che “si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.