L’Italia lavori per inserire una norma sul PPP nel regolamento appalti dell’Unione europea 22
L’Italia lavori per inserire una norma sul PPP nel regolamento appalti dell’Unione europea 22
A cura di di Avv. Stefano De Marinis
Ad oltre sei mesi dalla decisione della Corte di Giustizia C-810/24 del 5 febbraio 2026 giace ancora irrisolta, nonostante la sua obiettiva rilevanza, la questione di come regolare l’iniziativa privata che si renda promotrice di investimenti in campo pubblico.
A parte l’impegno ministeriale tradottosi in un testo entrato in Consiglio dei Ministri lo scorso 4 agosto rimasto fin qui senza esito, il tema non ha trovato soluzione, con la conseguenza che l’art.193 del codice, anche nella più recente formulazione riferibile al decreto correttivo di dicembre 2024 (d.lgs. n.209), resta tuttora inutilizzabile, mutilato del diritto di prelazione e, forse, della stessa possibilità di rimborsare al proponente non affidatario dell’intervento i costi della proposta.
Siamo dunque di fronte ad un istituto di cui vi sarebbe grande bisogno – a cominciare dall’attivazione dei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, passando per il Piano Casa, fino al fatto di dare risposta all’interrogativo posto in modo sempre più ricorrente di cosa sarà il futuro dopo il PNRR – di fatto non disponibile, al netto del compiuto tentativo di rivitalizzarlo per strade che peraltro non sembrano convincere sino in fondo.
L’obiettivo, infatti, è la disponibilità di uno strumento che valorizzi l’iniziativa privata senza peraltro sottrarla al confronto del mercato, con procedure i cui tempi di espletamento siano compatibili con il senso dell’investimento e con la possibilità di supportare l’amministrazione, sin dall’inizio, con tutti gli elementi richiesti da un’operazione che non nasce come un “semplice” appalto.
I limiti delle soluzioni fin qui messe a punto sembrano potersi leggere nella scelta di ricorrere a procedure alquanto impegnative e defatiganti, che peraltro si vorrebbero coniugare con l’obiettivo, mai espressamente dichiarato, ma che comunque resta nel sottinteso, di non frustrare, peraltro giustamente, l’interesse del promotore a costruire e proporre progetti d’interesse generale, specie se vocati all’innovazione.
Ma se così è, piuttosto che operare indirettamete, con il rischio di ulteriori stop a procedure in corso, e/o di contenzioso, l’alternativa potrebbe esser quella di collocare l’istituto del promotore privato direttamente all’interno della disciplina comunitaria dei contratti pubblici.
Più che adattare al ben diverso obiettivo di gestire la proposta del privato promotore istituti come il dialogo competitivo o la procedura competitiva con negoziazione nati per mandare sul mercato progetti di iniziativa pubblica, potrebbe dunque risultare più utile che sia la stessa disciplina comunitaria a riconoscere la differente prospettiva, regolandone il funzionamento utilizzando, magari, anche la falsariga di ciò che il legislatore nazionale aveva al riguardo già considerato, nel corso in un processo di affinamento normativo durato decenni.
In quest’ottica la domanda è se vi sia ancora spazio per tale diverso approccio, sfruttando il fatto che anche l’aggiornamento delle vigenti direttive, in via di definizione a Bruxelles, continua a non contemplare il caso del promotore privato, nonostante il grande intertesse da tempo manifestato dalla stessa Commissione, seppur in altra sede, per la formula del Partenariato Pubblico Privato.
La finestra temporale per intervenire sembra ancora sussistere: la proposta di Regolamento varata lo scorso 9 settembre, per sostituire le direttive in essere, passa, ora, al vaglio del Parlamento Europeo che dovrà esaminarne il testo, individuando le commissioni competenti ed il relatore. In parallelo, i rappresentanti degli Stati membri analizzeranno la proposta nelle sedi preparatorie del Consiglio. Il tutto per arrivare ad una posizione comune che laddove mancante aprirebbe la strada al “trilogo”.
Vedremo se questi ulteriori passaggi vorranno e potranno esser colti per tentare l’illustrato diverso approccio.