Aree idonee per impianti FER: approvata la proposta di legge della Regione Toscana nel nuovo quadro normativo del settore
Aree idonee per impianti FER: approvata la proposta di legge della Regione Toscana nel nuovo quadro normativo del settore
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Tania Rea
Indice
Premessa
Come noto, con il D.L. n. 175/2025, da ultimo convertito e modificato in L. n. 4/2026, il Legislatore ha apportato significative innovazioni alla disciplina nazionale delle Aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili individuando quali spazi si considerano automaticamente idonei ex lege, in quattro categorie classificatorie (aree idonee, non idonee, ordinarie e agricole) e attribuendo alle Regioni il compito di individuare, con propria legge, ulteriori e non minori aree idonee rispetto a quelle già qualificate come tali (cfr. art. 11-bis, comma 3, D.lgs. n. 190/2024).
Più precisamente, il novellato quadro normativo è il risultato delle criticità emerse nell’ambito del precedente sistema fondato sull’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 e sul D.M. MASE del 21 giugno 2024 che affidava alle Regioni il compito di individuare le Aree idonee e non idonee sulla base dei criteri ivi definiti, con il rischio di dar luogo a soluzioni disomogenee sul territorio nazionale nella qualificazione delle suddette aree. L’ampio margine di discrezionalità riconosciuto in capo alle Regioni ha alimentato un significativo contenzioso amministrativo all’esito del quale la giurisprudenza ha stabilito che le amministrazioni regionali non possono restringere la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili rispetto alla disciplina statale (cfr. TAR Lazio, sent. n. 9155/2025; Consiglio di Stato, sent. n. 4201/2026).
Ebbene, in tale solco si colloca la proposta di legge approvata dalla Giunta della Regione Toscana, che individua ulteriori spazi utilizzabili per fotovoltaico, eolico, agrivoltaico, idroelettrico, solare termico, termodinamico e fotovoltaico galleggiante, integrando di fatto il quadro definito dalla normativa nazionale e, precisamente, dall’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024.

La Proposta di legge 2026 della Regione Toscana sulle Aree idonee
Lo scorso 8 giugno è stata approvata in Giunta Regionale la proposta di Legge Aree Idonee della Toscana che interesserà 157 dei 273 comuni presenti sul territorio regionale.
Come noto, la proposta si colloca nel solco del quadro nazionale dettato dalla nuova disciplina sulle Aree idonee, da ultimo novellata con il D.L. n. 175/2025 recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, e ha l’obiettivo di contribuire al raggiungimento del target regionale di 4,25 GW aggiuntivi al 2030, favorire la transizione energetica unitamente alla tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e delle attività agricole e privilegiare superfici già urbanizzate o antropizzate.
In particolare, la Regione ha individuato Aree Idonee per (i) fotovoltaico; (ii) agrivoltaico; (iii) solare termico; (iv) solare termodinamico; (v) idroelettrico, solo se compatibile con la tutela ambientale, se è escluso da aree protette e paesaggisticamente vincolate e se è privo di nuove opere in alveo non integrate nelle briglie esistenti; (vi) fotovoltaico flottante solo se può essere installato fuori da aree protette, da beni paesaggistici e fascia di 500 m e se occupa meno del 60% della superficie del bacino o invaso e, infine, (vii) eolico, facendovi rientrare:
- aree del demanio pubblico;
- aree degradate;
- aree antropizzate;
- superfici impermeabilizzate;
- aree industriali e logistiche;
- aree prossime alle infrastrutture viarie;
- aree destinate ad autoconsumo e comunità energetiche.
Oltre ad ampliare gli spazi disponibili rispetto a quelli individuati dal legislatore nazionale, la proposta di legge individua anche casi in cui l’idoneità decade.
Per il fotovoltaico, solare termico e termodinamico, la non idoneità opera nei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e in una fascia di 500 metri dai relativi perimetri.
Per l’eolico, il limite è più ampio: l’idoneità decade nei beni tutelati e in una fascia di 3 km.
Per l’idroelettrico e fotovoltaico flottante, invece, la non idoneità riguarda aree protette e aree paesaggisticamente vincolate.
Peraltro, la proposta delimita gli spazi applicativi del c.d. principio di non concentrazione per evitare l’effetto cumulo (“buffer“): ogni impianto genera una fascia di rispetto entro la quale le ulteriori aree idonee decadono, così da evitare eccessive concentrazioni di impianti sul territorio.
La Regione Toscana ha inoltre previsto un capitolo ad hoc per gli impianti agrivoltaici, in conformità alle modifiche introdotte dal decreto n. 175/2025, con alcune novità. In particolare, per accedere alle procedure semplificate è necessario il coinvolgimento dell’azienda agricola, la garanzia della continuità delle attività agricole e pastorali, la presentazione di un’asseverazione tecnica e di un programma aziendale pluriennale. È inoltre previsto che l’idoneità delle aree agricole utilizzate (SAU) possa decadere qualora la superficie occupata da impianti a fonti energetiche rinnovabili superi l’1% della SAU regionale o il 3% della SAU comunale, salvo diverse soglie concordate con il Comune.
Restano, invece, sempre idonei all’installazione di impianti agrivoltaici, anche oltre tali limiti, i terreni agricoli abbandonati, purché non ricadano in aree sottoposte a tutela paesaggistica e gli impianti non superino specifiche soglie di potenza, salvo il caso di disponibilità pubblica.
In un’ottica di accelerazione nella realizzazione degli impianti fotovoltaici e di riduzione dei tempi autorizzativi e oneri procedimentali, la Regione ha proposto anche il c.d PRIZAT, ossia il Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri della Toscana previsto dall’art. 12 del D.lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. per individuare le Zone di Accelerazione Terrestri (ZAT) nelle quali la realizzazione di impianti FER beneficia di procedure ulteriormente semplificate.
L’obiettivo del PRIZAT non è di creare nuove aree idonee, ma di selezionare una parte delle aree già idonee individuate dal D.lgs. n. 190/2024 e trasformarle in Zone di Accelerazione, nelle quali si applicano le massime semplificazioni autorizzative previste dalla normativa europea e nazionale.
Conclusioni
Il quadro normativo analizzato, nell’intento di attuare gli obiettivi di semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti FER on-shore e off-shore, in coerenza con il PNIEC e il Green Deal europeo, valorizza gli impianti quali opere di pubblica utilità da sviluppare nel rispetto del territorio e secondo una transizione energetica “giusta” e compatibile con quest’ultimo.
In tale contesto, diventa cruciale il coordinamento effettivo tra Stato, Regioni ed Enti locali – auspicato anche dalla giurisprudenza – per evitare il rischio di una gestione disomogenea delle Aree sul territorio nazionale.