Appalti pubblici: la convalida retroattiva salva – potenzialmente – l’affidamento senza aggiudicazione

Appalti pubblici: la convalida retroattiva salva – potenzialmente – l’affidamento senza aggiudicazione

Nota alla sentenza del Consiglio di Stato, III^, 17.3.2026, n. 2228.

A cura di Avv. Federica Rizzo

Con la sentenza n. 2228 del 17 marzo 2026, il Consiglio di Stato torna sul delicato tema degli effetti della stipula di un contratto in assenza del previo provvedimento di aggiudicazione.

Il caso riguardava una procedura di gara in cui la Stazione Appaltante aveva proceduto direttamente alla stipula del contratto sulla base della proposta della commissione, senza adottare il formale atto di aggiudicazione, in spregio a quanto disposto dall’art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e dalle stesse disposizioni della lex specialis. Una sequenza procedimentale anomala, che aveva dato origine al contenzioso promosso dall’impresa seconda classificata.

I giudici di Palazzo Spada prendono le distanze dalla ricostruzione del giudice di primo grado, escludendo che si possa configurare una forma di “aggiudicazione implicita” desumibile dalla stipula del contratto.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’aggiudicazione è espressione di potere amministrativo e costituisce il necessario esito del procedimento di evidenza pubblica, mentre il contratto appartiene alla distinta sfera dell’autonomia negoziale della Pubblica Amministrazione. Le due dimensioni risultano quindi concettualmente e funzionalmente distinte.

Pur riconoscendo l’irregolarità della sequenza procedimentale, la sentenza chiarisce però che tale vizio non determina automaticamente la caducazione del contratto.

È infatti possibile per l’Amministrazione intervenire successivamente con un atto di convalida o ratifica – adottato dall’organo competente – che approvi le risultanze di gara e “ricostruisca” ex post il passaggio mancante, consentendo così a un atto con efficacia retroattiva di stabilizzare il rapporto contrattuale già in essere.

Anche, sul piano processuale, la pronuncia evidenzia un passaggio cruciale per gli operatori economici.

Se, nel corso del giudizio, interviene un provvedimento di ratifica, il ricorso originario fondato sull’assenza di aggiudicazione perde utilità e diventa improcedibile. In altre parole, la sopravvenuta convalida “sposta” l’oggetto del contendere.

Da qui l’onere, per il ricorrente, di impugnare tempestivamente il nuovo provvedimento: solo contestando la ratifica è possibile rimettere in discussione la legittimità dell’affidamento.

La decisione, pertanto, si inserisce nel solco di una lettura orientata alla conservazione degli effetti del contratto, specie in contesti – come quello esaminato – legati a interventi finanziati con risorse PNRR, o in casi in cui l’avanzato stato di esecuzione della prestazione renderebbe difficile un eventuale subentro, relegando pertanto la tutela del concorrente leso al solo risarcimento per equivalente. 

In sintesi, la sentenza sembra orientarsi nel senso che la mancanza dell’aggiudicazione non è un vizio “fatale” per il contratto pubblico, ammettendo la possibilità di un intervento successivo di sanatoria da parte dell’Amministrazione. Ne deriva, però, sul piano processuale dal punto di vista dell’operatore economico, l’esigenza di proporre tempestivamente un’impugnazione avverso la sanatoria sopravvenuta, al fine di non vedersi preclusa la possibilità di contestare efficacemente l’affidamento.

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