Concessioni Balneari: il D.L. 32/2026 annuncia il bando-tipo nazionale. Punti fermi e criticità irrisolte

Concessioni Balneari: il D.L. 32/2026 annuncia il bando-tipo nazionale. Punti fermi e criticità irrisolte

A cura di Avv. Simona Gualtieri e Dott. Alberto Boscarato

 

INDICE

Premessa

Il Decreto-Legge 11 marzo 2026, n. 32, recante “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni”, si inserisce nel travagliato e complesso iter di riforma delle concessioni demaniali marittime.

In particolare, l’art. 8 del D.L. n. 32/2026, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime”, persegue l’espressa finalità di promuovere condizioni omogenee di affidamento sull’intero territorio nazionale per le procedure previste dall’art. 4, comma 4, della Legge 5 agosto 2022, n. 118. 

In tale prospettiva, il legislatore d’urgenza mira a fornire una risposta operativa all’obbligo di assegnazione delle concessioni demaniali attraverso procedure rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione, cristallizzato dalle note pronunce della giurisprudenza amministrativa e sovranazionale.

 

La previsione di un bando-tipo nazionale 

Sotto il profilo strettamente precettivo, l’art. 8 del D.L. 32/2026 prescrive al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di sottoporre alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del relativo parere, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime. 

L’introduzione di uno schema di bando nazionale si inserisce nell’esigenza, ormai non più differibile, di assicurare un livello minimo di omogeneità in tali procedure di affidamento sull’intero territorio nazionale.

La portata dell’intervento emerge con chiarezza considerato il contesto in cui si colloca: il settore balneare è stato a lungo caratterizzato da un regime di proroghe generalizzate dei titoli concessori, che ha di fatto impedito lo sviluppo di prassi amministrative consolidate in materia di gare pubbliche, generando notevoli difficoltà e incertezze per i soggetti coinvolti. 

In tale quadro, la predisposizione di un modello standardizzato rappresenta uno strumento di supporto operativo per le amministrazioni concedenti, idoneo a orientarne l’azione nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché a ridurre il rischio di disomogeneità applicative.

 

Questioni giuridiche aperte

L’intervento normativo in esame lascia tuttavia aperte alcune questioni interpretative.

In primo luogo, l’art. 8 D.L. 32/2026 non precisa la natura giuridica dello schema di bando adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, non viene specificato se tale schema abbia carattere cogente per le Amministrazioni concedenti, non potendo derogarvi (salvo adeguata motivazione), ovvero se sia meramente orientativo, rimettendo alla discrezionalità degli Enti la determinazione in concreto degli specifici contenuti. In applicazione analogica dell’art. 222 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti potrebbero discostarsi dal bando-tipo ANAC unicamente fornendo un’espressa e rigorosa motivazione nella determina a contrarre. In assenza di un’esplicita qualificazione normativa, tuttavia, il rischio concreto è che il bando-tipo sia derubricato a mero strumento di soft law, inidoneo a garantire l’auspicata omogeneità.

In secondo luogo, si pone l’esigenza di garantire un delicato bilanciamento tra l’uniformità nazionale imposta dal bando e il mantenimento della discrezionalità amministrativa in capo agli enti concedenti. Un’eccessiva rigidità del bando-tipo determinerebbe, infatti, un’illegittima compressione dell’autonomia locale, precludendo ai Comuni la possibilità di adattare la procedura alle specificità della propria pianificazione costiera.

Inoltre, non è affrontata la questione relativa alla determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente, lasciando un evidente vuoto normativo, non auspicabile specie in seguito al parere negativo formulato dal Consiglio di Stato sul precedente Decreto Indennizzi del MIT.

 

Conclusioni

In conclusione, la previsione di uno schema di bando nazionale introdotta dall’art. 8 del D.L. 32/2026 rappresenta un evidente strumento di supporto per le Amministrazioni e gli operatori del settore, al fine di garantire l’omogeneità nell’affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Tuttavia, sono ancora molti i profili su cui si rende opportuno un intervento del legislatore, tra tutti la definizione delle modalità per la determinazione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti.

 

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