Omissione dichiarativa e principio della fiducia: il Consiglio di Stato sui gravi illeciti professionali
Omissione dichiarativa e principio della fiducia: il Consiglio di Stato sui gravi illeciti professionali
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo, Avv. Tania Rea
Premessa
Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 29 agosto 2025, n. 7143, offre chiarimenti importanti, in materia di gravi illeciti professionali, confermando la centralità del principio della fiducia nei rapporti tra gli Operatori economici e le Stazioni Appaltanti.
INDICE

Il caso di specie
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di gara indetta da un’Amministrazione per un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un’opera, in cui la Stazione Appaltante, a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti, esclude un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per omissione dichiarativa, rilevante quale grave illecito professionale.
In particolare, la Stazione Appaltante, nell’ambito delle verifiche dall’esame dei certificati dei carichi pendenti richiesti alle competenti Autorità Giudiziarie scopre che in capo all’amministratore unico e il socio di una consorziata della mandante risultano pendenti dei procedimenti penali con citazione diretta a giudizio per reati urbanistici ex art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, nonché un sequestro penale.
Pertanto, secondo l’Amministrazione, la mancata dichiarazione di tali circostanze in sede di gara costituiva di per sé un indice di inattendibilità del RTI. Da qui l’esclusione impugnata dal RTI, prima dinanzi al TAR Campania e, successivamente, al Consiglio di Stato.
In estrema sintesi, il RTI aveva impugnato il provvedimento di esclusione davanti al TAR, sostenendo che:
- il rinvio a giudizio non rappresentasse un “mezzo di prova adeguato” ai sensi dell’art. 98, comma 6, del Codice, mancando di fatto i presupposti per parlare di illecito professionale grave;
- le violazioni edilizie contestate non erano state commesse nell’ambito dell’esecuzione di contratti pubblici, circostanza che avrebbe escluso la rilevanza ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. h);
- l’obbligo dichiarativo doveva essere circoscritto a condanne definitive o provvedimenti cautelari, non a semplici procedimenti pendenti.
Il TAR respingeva il ricorso ritenendo che l’omissione dichiarativa integrasse comunque un comportamento fuorviante dell’Operatore economico, tale da incrinare la fiducia della Stazione Appaltante.
Più precisamente il TAR ha anche sottolineato che il Codice dei contratti pubblici, nel fornire una tipizzazione tassativa delle ipotesi di “gravi illeciti disciplinari”, annovera tra queste, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), la “…condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.
Pertanto, la rilevanza in termini di “illecito professionale” dell’omissione dichiarativa si sarebbe potuta desumere dall’art. 98, comma 5 del Codice, laddove il legislatore si è premurato di precisare che le dichiarazioni omesse o non veritiere “diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3” possono assumere rilievo quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale tra quelli tipizzati dalla norma. In altri termini, secondo il TAR dalla omissione dichiarativa si poteva desumere un grave illecito professionale dalla condotta dell’Operatore economico che aveva fornito – anche per negligenza – informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, selezione e aggiudicazione.
In appello, la società ha ribadito le stesse argomentazioni, chiedendo al Consiglio di Stato di riconoscere l’irrilevanza della vicenda penale ai fini della gara. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito l’infondatezza dell’appello proposto dal RTI, soffermandosi, in ossequio al principio di sinteticità, sull’art. 98 del Codice e precisando che:
- ai sensi del comma 3, lett. h), n. 4, l’illecito professionale grave può desumersi dalla pendenza di procedimenti penali per reati urbanistici, rilevanti in tutte le gare aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria (ex art. 44 d.P.R. n. 380/2001);
- ai sensi del comma 3, lett. b), viene qualificato come illecito professionale grave il comportamento dell’Operatore economico che fornisce informazioni false o fuorvianti, anche per negligenza, idonee a influenzare la decisione della Stazione Appaltante;
- ai sensi del comma 6, lett. h), sono elencati i mezzi di prova adeguati (condanne, decreti penali irrevocabili, provvedimenti cautelari, etc.).
Pertanto, secondo il Collegio, non è condivisibile la tesi del RTI circa l’insussistenza di un obbligo di dichiarare le pendenze dei procedimenti penali, atteso che al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara sussistevano tutte e tre le condizioni richieste dal comma 2 dell’articolo 98, del Codice.
Più precisamente, nei limiti in cui è consentito il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di affidabilità dell’Operatore economico che – come noto, è riservata alla discrezionalità della Stazione Appaltante – le determinazioni assunte dall’Amministrazione non appaiono manifestamente irragionevoli, tenuto conto, oltre che della rilevanza in sé della vicenda penale e indipendentemente dalla sua idoneità a costituire a sua volta illecito professionale a norma della lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 98 del Codice, “in ogni caso disvela un atteggiamento malizioso dell’operatore economico chiaramente incompatibile con il principio della fiducia” .
In altri termini, il principio della fiducia di cui all’articolo 2 del Codice costituisce il presupposto concreto dell’intero rapporto contrattuale: la Stazione Appaltante deve poter confidare nella lealtà dell’Operatore economico. Ragion per cui, in questa prospettiva, l’omissione di informazioni rilevanti non è considerabile un’irregolarità marginale, ma un atteggiamento che rivela scarsa integrità e che si pone in contraddizione con i doveri di correttezza e buona fede.
In tal senso, rileva certamente anche la precisazione del Collegio secondo cui l’omissione dichiarativa non può essere sanata dagli eventuali sviluppi successivi del procedimento penale: eventuali assoluzioni o revoche di misure cautelari non possono incidere retroattivamente sulla lesione del vincolo fiduciario, già compromesso nel momento in cui l’Operatore economico ha scelto di tacere in sede di gara circostanze rilevanti.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, confermando la correttezza dell’esclusione, in quanto:
- al momento della domanda di partecipazione sussistevano non solo i decreti di citazione a giudizio, ma anche un sequestro penale, misura cautelare rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 6;
- il RTI aveva, quindi, l’obbligo di dichiarare in sede di gara la pendenza dei suddetti procedimenti, indipendentemente dagli sviluppi successivi (revoca del sequestro o assoluzione);
- l’omissione dichiarativa non può essere giustificata come irrilevante o marginale: essa disvela un atteggiamento chiaramente incompatibile con il principio della fiducia.