Concessioni Balneari: Project financing e indennizzi nel mirino dell’AGCM

Concessioni Balneari: Project financing e indennizzi nel mirino dell’AGCM

A cura di Avv. Daniele Bracci e Dott. Alberto Boscarato

Premessa

Con la Segnalazione inviata alla Conferenza Permanente Stato – Regioni e all’ANCI il 3 febbraio 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pone nuovamente l’attenzione sulle criticità concorrenziali riscontrate nell’ambito delle concessioni demaniali. L’intervento dell’Autorità, letto in combinato disposto con la dirompente sentenza della Corte di Giustizia UE (Causa C-810/24, 5 febbraio 2026), non è volto unicamente a censurare le ennesime proroghe legislative, ma impone una riflessione sugli strumenti giuridici finora utilizzati per l’affidamento delle concessioni, tra cui sul Project Financing con diritto di prelazione.

Per gli Enti Concedenti e per gli operatori economici il messaggio è chiaro: il “modello balneare” basato su rinnovi automatici o procedure selettive personalizzate, come quella ex art. 37 Cod. Nav., è giuridicamente insostenibile. 

Infatti, come ribadito dall’Autorità, è indispensabile il ricorso a modalità competitive di assegnazione delle concessioni demaniali, che soddisfino in concreto gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e concorrenza.

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Building permit in Italy: prior payment of a municipal contribution is required

Building permit in Italy: prior payment of a municipal contribution is required

Curated by J.D. Andrea Campiotti

When a building permit is granted in Italy, the builder must pay a contribution to the Municipality, covering both urbanization charges and construction costs, which must be settled before the works can legally begin.

In the Italian legislation, the issuance of a building permit (permesso di costruire) is conditional upon the payment of a building contribution (contributo di costruzione). This contribution is required as consideration for the increased urban impact generated by the proposed development, as well as for the economic benefit accruing to the builder as a result of the works.

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Nota a margine di Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 1188

Nota a margine di Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 1188

A cura di Avv. Federica Rizzo

Con la sentenza n. 1188 del 18 febbraio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania torna sul sensibile tema della stabilità della graduatoria dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, con specifico riferimento all’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e alla portata del principio di invarianza nel D.Lgs. 36/2023, anche alla luce della più recente giurisprudenza al riguardo.

La vicenda trae origine da una procedura per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di materiali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara, l’appalto veniva aggiudicato alla società poi ricorrente.

Successivamente, tuttavia, il RUP disponeva la riapertura delle operazioni valutative, riconvocando la Commissione con l’incarico di riesaminare le offerte tecniche e di procedere a una nuova formulazione della graduatoria, a seguito del riscontro di una difformità nell’offerta di un operatore economico inizialmente collocato in terza posizione. La rinnovazione delle operazioni comportava l’esclusione di tale concorrente e la conseguente rideterminazione dei punteggi, anche sotto il profilo economico, con esito finale favorevole a un diverso operatore, cui veniva attribuita la nuova aggiudicazione.

L’originaria aggiudicataria impugnava, quindi, gli atti deducendo la violazione del principio di cristallizzazione della graduatoria, sostenendo che, una volta intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, l’assetto concorrenziale non potesse essere rimesso in discussione mediante un riesame complessivo delle offerte.

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Nuova disciplina del CAM edilizia: il webinar gratuito di Piselli & Partners con Up2You

Nuovi CAM edilizia: dal 2 febbraio 2026 cambia il quadro normativo per appalti e progettazione

A cura di Avv. Sara Lepidi

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, introduce una revisione organica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, sostituendo integralmente la disciplina precedente. 

Il nuovo impianto normativo, efficace dal 2 febbraio 2026, si coordina con il d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare con l’art. 57, che impone alle stazioni appaltanti l’integrazione dei CAM nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali dei documenti progettuali e di gara.

L’ambito soggettivo viene ampliato includendo, oltre alle amministrazioni e agli enti concedenti, anche concessionari e soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo, rafforzando il ruolo degli appalti pubblici come leva per l’attuazione delle politiche di sostenibilità.

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Codice appalti e digitalizzazione, efficienza ed efficacia dell’azione pubblica Giuseppe Imbergamo curatore del paper commissionato dal Ministero dell’Interno – Autorità Responsabile del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna (PN ISF)

Codice appalti e digitalizzazione, efficienza ed efficacia dell’azione pubblica: Giuseppe Imbergamo curatore del paper commissionato dal Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna (PN ISF) A cura di Avv. Sara Lepidi  Genesi e obiettivo del paper…

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Colpa grave e copertura assicurativa della relativa responsabilità tra Codice dei contratti e legge n.1 del 2026

Colpa grave e copertura assicurativa della relativa responsabilità tra Codice dei contratti e legge n.1 del 2026

L’articolo a cura dell’Avv. Stefano de Marinis pubblicato il 17.02.2026 su DIARIODIAC

INDICE

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Finanza di progetto: la Corte di Lussemburgo boccia il diritto di prelazione del promotore

Finanza di progetto: la Corte di Lussemburgo boccia il diritto di prelazione del promotore

A cura di Avv. Vincenzina Dima

Abstract

Con la sentenza, resa nella causa C-810/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il diritto di prelazione previsto dall’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici ormai abrogato) contrasta con i principi di parità di trattamento e di concorrenza effettiva, nonché con la libertà di stabilimento degli operatori economici, nella misura in cui attribuisce un diritto di prelazione al promotore che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario e di ottenere così l’aggiudicazione, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Nel presente articolo sarà esaminata la sentenza della Corte di Lussemburgo e i possibili riflessi sulle procedure governate dal Codice dei contratti pubblici vigente.

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Golden Power e settore finanziario: la riforma del 2026 tra coordinamento europeo e sicurezza economica

Golden Power e settore finanziario: la riforma del 2026 tra coordinamento europeo e sicurezza economica

A cura di Prof. Mauro Miccio e Dott. Federico Cotroneo

La disciplina dei poteri speciali dello Stato (Golden Power), introdotta con il d.l. n. 21/2012, attribuisce al Governo la facoltà di sottoporre a veto o a specifiche prescrizioni determinate operazioni societarie qualora da esse possa derivare una minaccia per interessi essenziali dello Stato, in primis la sicurezza e l’ordine pubblico. Il progressivo ampliamento del suo ambito applicativo, e in particolare la sua estensione al settore finanziario, ha tuttavia determinato problemi di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

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