Premio di accelerazione, art. 126 del d.lgs n. 36/2023 s.m.i.: con il correttivo al codice non più facoltà ma obbligo per gli appalti di lavori, ed ora con la Legge di Bilancio 2026 incrementate le risorse economiche destinate alla relativa copertura

Premio di accelerazione, art. 126 del d.lgs n. 36/2023 s.m.i.:  con il correttivo al codice non più facoltà ma obbligo per gli appalti di lavori, ed ora con la Legge di Bilancio 2026 incrementate le risorse economiche destinate alla relativa copertura.

A cura di Avv. Emilia Piselli e Avv. Beatrice Iommi

INDICE

Storicamente e nel nuovo codice dei contratti

Il premio di accelerazione, relegato da sempre in un ruolo di secondo piano nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici, con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs n. 36/2023 come modificato ed integrato dal correttivo di cui al D.lgs n. 209/2024, ha visto progressivamente assegnata una funzione di sempre maggiore rilievo nella fase esecutiva in un periodo di appalti PNRR.

Da sempre qualificato dalla giurisprudenza come premialità incentivante l’anticipata ultimazione della prestazione, non configurabile quale corrispettivo contrattuale (non è soggetto al ribasso di gara, alla revisione prezzi e con importo non rilevante nel CEL ai fini SOA), rappresenta, per l’appunto, un compenso accessorio ed eventuale per l’appaltatore che raggiunge l’obiettivo di una ultimazione e consegna anticipata della prestazione assunta in appalto.

A fronte di una disciplina normativa che ne rimetteva,  da un lato  la valutazione del  riconoscimento alla previsione, facoltativa, negli atti di appalto ed a valle la liquidazione ed il pagamento alla discrezionalità della stazione appaltante, oggi possiamo dire che l’istituto del premio di accelerazione è stato in qualche modo  “stabilizzato” sia dal punto di vista dell’obbligo di previsione, almeno per gli appalti di lavori,  sia dal punto di vista dell’incremento delle risorse economiche destinate alla liquidazione e relativo pagamento.

Così, con il correttivo al nuovo codice appalti, con una modifica introdotta al comma 2 dell’art. 126 del D.lgs n. 36/2023, è stato introdotto, seppur per i soli  appalti di lavori, l’obbligo per  la stazione appaltante  (e non più la facoltà)  di  prevedere, nei bandi e negli avvisi di gara, il riconoscimento all’operatore economico del premio di accelerazione per il caso di anticipata ultimazione e per ogni giorno di anticipata ultimazione dei lavori (consegna anticipata dell’opera) rispetto al termine di ultimazione contrattualmente fissato. Premio di accelerazione le cui modalità di computazione, svincolate almeno formalmente dai criteri di determinazione delle penali (diversamene da come era stato in passato), devono essere fissati negli atti di gara in modo proporzionale rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive. 

Sempre per gli appalti di lavori, è previsto che la stazione appaltante riconosca il  premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale “sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato”, così superando la diversa postura della giurisprudenza. 

In tal modo l’operatore economico non viene privato di un beneficio sul quale aveva fatto affidamento in sede di partecipazione alla procedura di gara, allorché si renda necessaria una legittima proroga del termine di ultimazione per fatto non imputabile al medesimo operatore economico che aveva finalizzato la propria organizzazione produttiva per conseguire il ridetto premio di accelerazione.

 

Il momento della corresponsione del premio di accelerazione è individuato nel tempo successivo alla conclusione (e non all’approvazione) delle “operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione”. Previsione evidentemente tautologica se intesa con riferimento alla necessità di un esito positivo del collaudo ma che naturalmente, al fine di non riconfinare il premio di accelerazione nell’ambito della sfera discrezionale della stazione appaltante, esige d’obbligo una circostanziata configurazione negli atti di appalto delle fattispecie che, se contestate in corso di esecuzione dell’appalto e/o rilevate in sede di collaudo, siano idonee a determinare il venire meno del diritto al premio di accelerazione (in ipotesi di anticipata consegna dell’opera rispetto al termine di ultimazione  contrattuale ovvero al successivo termine di ultimazione come legittimamente prorogato).

Nella progressiva presa di posizione dell’istituto, la novità sta anche nell’introduzione, con il correttivo di cui al D.lgs. n. 209/2024, del comma 2-bis all’art. 126 del D. Lgs. 36/2023, laddove è previsto che anche in caso di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono (non devono) prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità, ove ciò sia compatibile con l’oggetto dell’appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.”.

La finanziaria per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199/2025 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 – G.U. n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42)

 

L’articolo 112, co. 54-sexies (em. 112.10 (testo 2), lett e)) (Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR) è stato introdotto nel corso dei lavori parlamentari al Disegno di Legge (DdL) della Legge di Bilancio 2026. 

La disposizione è stata pensata per assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modificando la disciplina delle penali e dei premi di accelerazione, prevede “al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l’articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, inserendo dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti”, le parole: «nonché, nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d’asta». 

La nuova Finanziaria 2026 entrata in vigore il 1° gennaio 2026 (Legge n. 199/25 del 30 dicembre 2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2025) contiene all’art. 1, comma 624 la presente disposizione: “624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all’articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevistì,» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.

Dunque, la nuova formulazione dell’art. 126, comma 2 D.lgs. 36/2023 (all’esito dell’entrata in vigore della nuova legge finanziaria per l’anno 2026) in tema di premio di accelerazione è la seguente: «Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L’ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti”, nonché, nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»

La nuova disposizione produce l’effetto di delimitare in modo puntuale le risorse finanziarie cui è possibile fare ricorso per il riconoscimento del premio di accelerazione, ammettendo l’impiego anche delle economie derivanti dai ribassi di gara entro la soglia massima del 50 per cento, istituendo un vincolo di destinazione di tale quota dei ribassi di gara al premio di accelerazione.

La destinazione del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta a copertura del premio di accelerazione, si aggiunge dunque alle somme presenti nel quadro economico alla voce “imprevisti” utilizzabili a copertura del premio di accelerazione, ma solo se disponibili.

Dunque, nelle nuove gare per appalti di lavori, al fine di incentivare l’ultimazione anticipata delle prestazioni appaltate, le somme che possono essere utilizzate a copertura della corresponsione del premio di accelerazione non derivano solo (non più e solo se disponibili) dalle somme alla voce “imprevisti” del quadro economico dell’opera, ma si estendono a comprendere, entro il limite del 50 %, le economie derivanti dai ribassi di gara.

Nulla osta all’applicazione della detta disposizione anche nell’ambito degli appalti di servizi e fornitura per i quali, appunto, il comma 2-bis dell’art. 126 (introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) ha previsto una parificazione tra le due discipline, pur rimettendo la scelta circa l’introduzione di tale premialità ad una valutazione discrezionale della committenza. 

Conclusivamente

Sebbene l’obbligatorietà della previsione del premio di accelerazione, almeno per gli appalti di lavori, nei lavori parlamentari sia correlata alle esigenze del PNRR, l’istituto è di generale applicazione. La formulazione generale, e non specifica vincolata agli appalti PNRR, dell’art. 126, comma 2 e 2 2-bis del codice D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (dal correttivo di cui al D.lgs. n. 209/2024) ne determina la generale applicabilità a prescindere dal fatto che si sia dinanzi ad appalto PNRR, trattandosi evidentemente di un istituto che ben sostiene e si correla con il principio del risultato che permea l’interpretazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti.

In tale ottica, è auspicabile che nei quadri economici di ogni appalto sia puntualmente individuato l’importo che viene destinato al premio di accelerazione, così da assicurarne la copertura economica e la sicura corresponsione all’operatore economico che lo abbia maturato. 

Ciò che necessita, affinché il premio di accelerazione svolga effettivamente la funzione acceleratoria propria, e sia di effettivo sostegno al principio del risultato, è l’eliminazione dell’alea insita nella previsione normativa che ne subordina la corresponsione,  nell’an e nel quantum, da un lato alla disponibilità delle somme nella voce “imprevisti” del quadro economico, e, dall’altro lato (nella sostanza), all’autofinanziamento del premio di accelerazione da parte dello stesso operatore economico aggiudicatario con il 50% del ribasso offerto in gara.

La destinazione certa di somme, in ogni caso, a copertura del premio di accelerazione impegnando la stazione appaltante a reperire la relativa copertura per il caso di maturazione da parte dell’operatore economico, consentirebbe alle committenze di declinare le clausole di computazione del premio di accelerazione in modo più chiaro e definito negli atti di appalto e di dare migliore attuazione al principio della fiducia.       

 

Torna su
Cerca
Piselli & Partners
Cookie Policy

Utilizziamo i cookie per analizzare il traffico sul nostro sito web: grazie ai cookie possiamo ottimizzare la nostra offerta di servizi e la nostra comunicazione in modo da offrirti un’esperienza sempre migliore.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla nostra Privacy e Cookie Policy.