INERZIA DELL’UFFICIO? NO, AD AVVISI DI ACCERTAMENTO “LAST MINUTE”

E’ nei diritti di ogni Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in caso di – provate – particolari ragioni di urgenza, procedere all’emissione di un atto impositivo prima del termine dilatorio di 60 previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Per la Corte di Cassazione – sentenza n. 16602 del 7 agosto 2015 – le ragioni di urgenza, che legittimerebbero il mancato rispetto, da parte dell’Ufficio delle Entrate, del predetto termine di 60 giorni, non possono consistere nell’imminente scadenza del termine di accertamento.

Pertanto, non sarà “scusabile” l’inerzia o la negligenza di un Ufficio costretto alla violazione del termine di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, al fine di salvaguardare l’azione impositiva in dirittura di decadenza. Tuttavia, non sarà ravvisabile alcuna inerzia o negligenza nei casi in cui il ritardo sia ricollegabile alla difficile posizione contributiva di un soggetto che versi in grave stato di insolvenza, all’intervento di nuovi fatti nel corso del controllo o all’insorgenza di procedimenti penali nei confronti di terzi.

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