EFFETTI DEL FALLIMENTO DELLA MANDANTE SULLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELLA MANDATARIA

L’ordinanza n. 5145 del 26 febbraio 2020 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è occupata delle conseguenze del fallimento di un’impresa mandante in seno ad un’associazione temporanea sulla legittimazione processuale della mandataria.

La vicenda esaminata aveva già registrato due opposti orientamenti da parte dei Giudici investiti dei precedenti gradi: il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della curatela del fallimento della mandante e ritenuto la legittimazione esclusiva, anche processale, dell’impresa capogruppo; la Corte di Appello di Palermo aveva, invece, accolto l’impugnazione proposta dalla curatela ribaltando, in parte qua, la sentenza di primo grado.

L’impresa mandataria ha, quindi, proposto ricorso avverso alla sentenza della Corte palermitana, sostenendo, tra l’altro, di essere, ai sensi dell’art. 23, nono comma, del D. Lgs. n. 406/91 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio, anche per le associate mandanti, nei giudizi relativi ai contratti stipulati dall’ATI.

A conferma di ciò, vi sarebbe anche il dettato del secondo comma dell’art. 1723 cod. civ., che prevede che «il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue (…) per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante»: per l’appunto, nel caso in questione, si tratterebbe proprio di un mandato conferito anche nell’interesse di un terzo, rappresentato dalla stazione appaltante.

La Suprema Corte non ha condiviso questa tesi, spiegando che, ai sensi degli artt. 23 e 25 del D. Lgs. n. 406 del 1991, in presenza di un appalto di opere pubbliche stipulato da imprese raggruppate in associazione temporanea, il fallimento della mandante, sebbene non determini lo scioglimento del contratto, alla cui esecuzione resta obbligata l’impresa mandataria, comporta la dissoluzione del rapporto di mandato a quest’ultima conferito.

Ciò per effetto dell’applicazione dell’art. 78 della legge fallimentare (nel testo, applicabile alla vicenda scrutinata, anteriore alla riforma apportata dal D. Lgs. n. 5 del 2006[1]), secondo cui «i contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti».

Ne consegue che, a seguito della dichiarazione di fallimento della mandante, la mandataria capogruppo non è più legittimata ad agire in nome e per conto dell’impresa fallita, la quale recupera una propria autonoma legittimazione.

Sebbene il mandato sia conferito alla mandataria nell’interesse della stazione appaltante, l’intervenuto fallimento della mandante comporta, infatti, un’alterazione del bilanciamento degli interessi coinvolti.

Come osservato dalla Corte, «nella fase dei pagamenti, l’interesse della stazione appaltante ad avere un unico centro di imputazione al fine di una più agevole e sollecita esecuzione delle opere viene meno e l’interesse, residuo, della prima a definire in un unico contesto processuale le ragioni di dare ed avere con le imprese riunite in una a.t.i. è recessivo rispetto alle ragioni del fallimento della mandante e, in genere, delle imprese già riunite».

In altri termini, a fronte del coinvolgimento dell’impresa associata nella procedura concorsuale, le ragioni del fallimento, e in primis quelle della massa dei creditori, prevalgono sull’interesse della stazione appaltante al mantenimento del mandato.

 

[1] Dopo la riforma del 2006, è stata introdotta, ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, una nuova disciplina che differenzia i trattamenti riservati al mandante ed al mandatario: «2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. 3. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento». In sostanza, mentre è confermato lo scioglimento del contratto per l’ipotesi di fallimento del mandatario, è stata introdotta la facoltà per la curatela fallimentare del mandante di subentrare nel rapporto.

Torna su
Cerca
Piselli & Partners
Cookie Policy

Utilizziamo i cookie per analizzare il traffico sul nostro sito web: grazie ai cookie possiamo ottimizzare la nostra offerta di servizi e la nostra comunicazione in modo da offrirti un’esperienza sempre migliore.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla nostra Privacy e Cookie Policy.