Rilevanza del CCNL indicato: il Consiglio di Stato sull’inammissibilità dell’offerta se i costi della manodopera sono calcolati su un CCNL differente da quello che verrà applicato in fase esecutiva.
Rilevanza del CCNL indicato: il Consiglio di Stato sull’inammissibilità dell’offerta se i costi della manodopera sono calcolati su un CCNL differente da quello che verrà applicato in fase esecutiva.
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo e Avv. Simona Gualtieri
Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza, n. 9510 del 3.12.2025, offre importanti chiarimenti in ordine alla rilevanza del CCNL nell’ambito delle procedure di gara: il CCNL concretamente applicato dall’operatore economico, infatti, è un elemento essenziale dell’offerta in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta.
Il caso di specie
Il RTI ricorrente, secondo graduato, impugnava dinanzi al TAR gli esiti della procedura di gara indetta dalla Stazione Appaltante volta alla sottoscrizione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione stradali.
In particolare, secondo il RTI ricorrente, il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per aver calcolato i costi della manodopera facendo applicazione del CCNL usualmente utilizzato nell’esercizio della propria attività d’impresa (quello dei metalmeccanici), anziché quello individuato dalla stazione appaltante nella lex specialis (quello del settore edile) e che il RTI si era impegnato ad applicare in caso di aggiudicazione.
Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso in quanto, rispetto al CCNL effettivamente applicato dall’operatore aggiudicatario, sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che l’aggiudicatario avesse, da un canto, dichiarato di impegnarsi ad applicare il CCNL (Edile) previsto dalla lex specialis, e, dall’altro, predisposto l’offerta, in relazione ai costi della manodopera, sulla base di altro CCNL (Metalmeccanico).
Il RTI secondo graduato impugnava, quindi, tale pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il TAR non aveva accolto il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata contestata la formulazione dell’offerta presentata dal RTI aggiudicatario, stante l’asimmetria tra il CCNL destinato a trovare applicazione in fase esecutiva e quello indicato nella tabella dei costi della manodopera.
Infatti, ad avviso dell’appellante, era palesemente irrituale la dichiarazione resa dal RTI aggiudicatario, il quale avrebbe dapprima dichiarato di applicare il CCNL abitualmente utilizzato (CCNL metalmeccanico), salvo poi impegnarsi ad applicare quello individuato nella lex specialis in caso di aggiudicazione, con evidenti ricadute anche sul procedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato tale motivo, con assorbimento delle altre censure, e pertanto ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il D.Lgs. 36/2023 mette a disposizione due distinte possibilità per l’operatore economico in fase di presentazione dell’offerta: applicare il CCNL individuato dalla stazione appaltante, oppure applicare un diverso CCNL, dando evidenza che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante.
In tale ultimo caso, è onere della stessa stazione appaltante provvedere, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, di acquisire la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che deve essere verificata con le modalità di cui all’art. 110 comma 4 del d.lgs. n.36 del 2023.
Infatti, se un operatore economico si impegna ad applicare un determinato CCNL in fase esecutiva, deve rispettare le medesime condizioni anche in sede di offerta economica, non potendo condizionare tale impegno all’aggiudicazione della procedura di gara.
Diversamente argomentando, si legittimerebbe l’introduzione nell’offerta di un elemento “variabile”, in contrasto con il principio di chiarezza dell’offerta, nonché della par condicio competitorum.
Conclusioni
Dunque, sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha affermato che “Il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta (Cons. Stato, n. 2605 del 2025), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta.
È evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)”.
Pertanto, ha accolto l’appello, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione Appaltante.
