Finanza di progetto: la Corte di Lussemburgo boccia il diritto di prelazione del promotore

Finanza di progetto: la Corte di Lussemburgo boccia il diritto di prelazione del promotore

A cura di Avv. Vincenzina Dima

Abstract

Con la sentenza, resa nella causa C-810/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il diritto di prelazione previsto dall’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici ormai abrogato) contrasta con i principi di parità di trattamento e di concorrenza effettiva, nonché con la libertà di stabilimento degli operatori economici, nella misura in cui attribuisce un diritto di prelazione al promotore che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario e di ottenere così l’aggiudicazione, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Nel presente articolo sarà esaminata la sentenza della Corte di Lussemburgo e i possibili riflessi sulle procedure governate dal Codice dei contratti pubblici vigente.

LEGGI DI PIÙ
Torna su
Cerca
Piselli & Partners
Cookie Policy

Utilizziamo i cookie per analizzare il traffico sul nostro sito web: grazie ai cookie possiamo ottimizzare la nostra offerta di servizi e la nostra comunicazione in modo da offrirti un’esperienza sempre migliore.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla nostra Privacy e Cookie Policy.