Le novità del Correttivo 209/2024 sui Collegi Consultivi Tecnici: evoluzione della disciplina applicabile e valore delle determinazioni

Le novità del Correttivo 209/2024 sui Collegi Consultivi Tecnici: evoluzione della disciplina applicabile e valore delle determinazioni

A cura di Avv. Ugo Altomare, Dott.ssa Alessandra Nania

 

INDICE

 

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Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) alla luce del D.Lgs. 36/2023

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) rappresenta uno strumento centrale per la prevenzione e la riduzione del contenzioso nella fase esecutiva dei contratti pubblici. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 sono emerse numerose incertezze applicative, soprattutto in relazione all’ambito di operatività dell’istituto, ai presupposti per la sua attivazione e al valore giuridico delle sue determinazioni.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa allo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, a pagina 15, «si sono riscontrate richieste di chiarimento in merito alla natura giuridica delle determinazioni del CCT in relazione alla possibile esperibilità del c.d. accordo bonario nonché ai limiti temporali della sua operatività e alle modalità di calcolo e computo dei compensi spettanti ai componenti del collegio. Per risolvere le criticità evidenziate e proporre soluzioni concrete alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, coadiuvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove era già operante l’Osservatorio sull’attività dei CCT».

In tale contesto, il D.Lgs. n.209 del 2024 (cd. Correttivo) ha introdotto modifiche puntuali agli articoli 215-219 del D.Lgs. 36/2023 e ha sostituito l’Allegato V.2, chiarendo che si continuerà ad applicare le Linee guida approvate con D.M. 17 gennaio 2022, n. 12 per la sola parte relativa alla determinazione dei compensi (art. 1, comma 6, ultimo periodo, All. V.2). 

Sul versante temporale, è stato meglio definito il regime transitorio applicabile, anche per quanto concerne le disposizioni contenute nell’Allegato V.2.

L’applicazione della nuova normativa ai CCT già costituiti

L’articolo 225-bis, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, introdotto dall’art. 70 del Correttivo, prevede che “le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all’Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data”.

Come sottolineato dall’Osservatorio, nel parere del 24 marzo 2025: “la norma transitoria introdotta con l’art. 225 bis del Correttivo […] vale sempre a chiarire che le nuove disposizioni dallo stesso recate si applicano all’attività dei CCT a far data dalla loro entrata in vigore. La precisazione che l’applicazione dello jus superveniens proprio del correttivo può essere esclusa solo in presenza di una espressa volontà contraria delle parti, vale a ribadire che in linea di principio lo jus superveniens si applica anche ai collegi già costituiti ed operanti”.

Si ritiene perciò che – in assenza di chiarimenti ufficiali – l’interpretazione preferibile appare quella secondo cui è richiesta una volontà contraria espressa da entrambe le parti, trattandosi di una deroga a un regime generale.

Tale conclusione risulterebbe coerente anche con il principio tempus regit actum (art. 11 delle preleggi al codice civile), il quale rappresenta il corollario del principio di irretroattività. Ciò implica, pertanto, che la disciplina applicabile vada cercata nella normativa del tempo in cui esso si verifica.

 

Natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT

Una delle principali novità introdotte dal Correttivo riguarda il valore delle determinazioni del Collegio. L’articolo 3 dell’Allegato V.2 e gli articoli. 216 e 217 del Codice dei contratti pubblici, così come modificati, prevedono che «entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta di insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del c.p.c.». 

Questa modifica supera la previgente formulazione dell’art. 6, comma 3, della L. 120/2020, la quale attribuiva automaticamente natura di lodo alle determinazioni, «salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti». La nuova impostazione garantisce maggior equilibrio e tutela, evitando che le parti si trovino vincolate a un arbitrato sostanziale senza consenso.

Ulteriore questione dibattuta riguarda la necessità o meno di un consenso bilaterale per l’attribuzione o l’esclusione del valore di lodo contrattuale. Il nuovo impianto normativo richiede che entrambe le parti, nella seduta d’insediamento, rendano a verbale la dichiarazione di eventuale volontà di escludere la natura di lodo, pena l’attribuzione automatica del valore arbitrale.

Dalla lettura della nuova norma emerge la volontà del legislatore di rafforzare la tutela delle parti, prevedendo che la natura di lodo può derivare solo da un accordo espresso e condiviso delle parti. Tale interpretazione trova fondamento anche nei principi costituzionali, secondo cui è illegittimo l’arbitrato obbligatorio imposto ex lege, in quanto lesivo del diritto di cui all’art. 24 della Costituzione e quindi della libera scelta delle parti.

Questa evoluzione normativa consolida il ruolo del Collegio come strumento alternativo e collaborativo nella fase esecutiva dell’appalto, assicurando al contempo il rispetto delle garanzie costituzionali e delle prerogative delle parti.

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