DURC irregolare dell’Appaltatore: tutele e rischi per il Committente

DURC irregolare dell’Appaltatore: tutele e rischi per il Committente

A cura di Avv. Ugo Altomare e Dott.ssa Alessandra Nania

1. DURC: disciplina generale e ratio della verifica contributiva

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rappresenta la certificazione che attesta l’effettivo adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte dell’Appaltatore. 

La relativa disciplina è dettata dall’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, la quale ha introdotto il sistema di verifica telematica in tempo reale della regolarità contributiva. Tale normativa consente a chiunque vi abbia interesse di accertare la posizione contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e, ove previsto, delle Casse Edili competenti.

La regolarità contributiva costituisce oggi un presupposto imprescindibile per la legittima esecuzione dei pagamenti relativi alle prestazioni d’appalto.

La ratio della normativa risiede nella volontà del legislatore di assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori e di prevenire il rischio di evasione contributiva lungo tutta la fase esecutiva dell’appalto, attraverso una disciplina – della quale si tratterà meglio in seguito – che individua delle specifiche responsabilità, in via solidale, del Committente nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto.

Il Committente, infatti, attraverso il DURC ha il potere-dovere di verificare se il proprio Appaltatore abbia regolarmente assolto gli oneri previdenziali relativi al personale adibito al cantiere.

In altri termini, la verifica della regolarità contributiva rappresenta un presidio di garanzia essenziale, volto a consentire l’erogazione dei corrispettivi dell’Appaltatore solo previa certezza dell’integrale adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi da parte delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, ivi compresi i Subappaltatori.

Da tali disposizioni contrattuali emerge con chiarezza come la regolarità contributiva costituisca un presupposto essenziale ai fini della liquidazione del corrispettivo di appalto maturato dall’Appaltatore.

Oltretutto, tale condizione non si limita solo al rapporto tra Appaltatore e Committente, ma sussiste anche nei rapporti tra Appaltatore e Subappaltatore. Si estende, pertanto, all’intera filiera impiegata nell’esecuzione del contratto.

 

2. La delegazione di pagamento e la responsabilità solidale del Committente

Come anticipato, il legislatore ha espressamente previsto una disciplina volta non solo ad assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori e a prevenire il rischio di evasione contributiva lungo tutta la fase esecutiva dell’appalto, ma anche a individuare specifiche responsabilità in capo al Committente nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

Un tema particolarmente delicato riguarda l’ipotesi di pagamento diretto al Subappaltatore, spesso prospettata come soluzione alternativa in presenza di DURC irregolare dell’Appaltatore.

Sotto il profilo civilistico, tale operazione è riconducibile allo schema della delegazione di pagamento di cui agli articoli 1268 e seguenti del codice civile.

La delegazione di pagamento è l’istituto mediante il quale un debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di pagare il proprio creditore (delegatario). Tale schema comporta l’esistenza di due rapporti sottostanti: il rapporto di provvista, tra delegante e delegato, e il rapporto di valuta, tra delegante e delegatario.

In altri termini, il rapporto di provvista intercorre tra l’Appaltatore (delegante) e il Committente (delegato), mentre il rapporto di valuta tra l’Appaltatore e il Subappaltatore (delegatario).

Occorre ricordare, tuttavia, che la delegazione può assumere due distinte configurazioni:

  1. la delegazione di pagamento (delegatio solvendi), che ricorre quando il debitore incarica un terzo di eseguire il pagamento in favore del proprio creditore, con effetto immediatamente estintivo dell’obbligazione originaria;
  2. la delegazione di debito (delegatio promittendi), nella quale il nuovo debitore si obbliga verso il creditore a pagare in futuro, determinando la creazione di una nuova obbligazione.

Affinché possa configurarsi una delegatio promittendi, è necessario che il Committente, a seguito della richiesta di delegazione di pagamento da parte dell’Appaltatore, riscontri la stessa assumendosi espressamente l’obbligazione nei confronti del creditore.

In tale circostanza, si verrebbe a creare una nuova ed autonoma obbligazione contrattuale tra il delegato e delegatario. Il pagamento nei confronti di quest’ultimo, ove eseguito, andrebbe ad estinguere l’obbligazione originaria; tuttavia, esso non potrebbe comunque prescindere dal rispetto delle condizioni legittimanti il pagamento dal Committente all’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 1269 c.c., il pagamento diretto – se eseguito – svolge una duplice funzione solutoria: da un lato estingue il debito dell’Appaltatore verso il Subappaltatore, nei limiti di quanto pagato; dall’altro estingue, nella medesima misura, il debito del Committente verso l’Appaltatore.

Qualora la delegazione di pagamento sia qualificabile come delegatio solvendi, essa non determinerebbe la nascita di un nuovo ed autonomo rapporto obbligatorio tra delegato e delegatario; di conseguenza, quest’ultimo – Subappaltatore/delegatario – non potrebbe vantare nei confronti del delegato un diritto che prescinda dal rapporto originario tra delegato e delegante e, dunque, nel caso di specie, tra Committente e Appaltatore.

Diversamente, la delegazione di pagamento avrebbe determinato l’insorgere di un nuovo rapporto diretto tra Subappaltatore e Committente, in cui quest’ultimo sarebbe stato obbligato al pagamento prescindendo da ogni questione inerente al rapporto con l’Appaltatore/delegante, il quale avrebbe subito una cesura.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1271 c.c., “Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo”.

Come chiarito dalla dottrina, qualora la delegazione di pagamento sia “titolata” sia per il rapporto di provvista sia per il rapporto di valuta, il delegato può opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante. 

Sulla base delle considerazioni che precedono, si potrebbe dunque ritenere che il delegato/Committente abbia la possibilità di opporsi a un’eventuale richiesta di pagamento avanzata dal Subappaltatore/delegatario per inesigibilità del credito, poiché, sebbene ipoteticamente liquido e certo nel suo ammontare, sussisterebbe comunque la carenza di un DURC regolare in capo all’Appaltatore/delegante, fintanto che tale situazione – contrattualmente ostativa al pagamento – dovesse permanere.

 

3. Responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003

Occorre ora soffermarsi su un ulteriore profilo di rilievo.

L’articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi, il Committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […] nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. […] Il Committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. 

Ai sensi della disposizione richiamata, gli enti previdenziali hanno la facoltà di richiedere direttamente al Committente il pagamento dei contributi non versati dall’Appaltatore qualora quest’ultimo presenti un DURC irregolare.

In altre parole, la responsabilità solidale opererebbe indipendentemente dalle modalità di pagamento adottate e consentirebbe agli enti previdenziali di agire direttamente nei confronti del Committente per il recupero dei contributi non versati dall’Appaltatore.

Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la mancata presentazione del DURC costituisce un inadempimento idoneo a giustificare la sospensione dei pagamenti. In particolare, la Corte di Cassazione, ord. n. 4079 del 9 febbraio 2022, ha affermato che il Committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni in ragione del concreto rischio di esposizione alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.

Di conseguenza, qualora il Committente/delegato procedesse al pagamento dell’importo residuo dovuto in favore dell’Appaltatore/delegante pur essendo consapevole dell’irregolarità del relativo DURC, egli si esporrebbe alla responsabilità solidale nei confronti di INPS e INAIL per i contributi non versati dall’Appaltatore, in qualità di coobbligato ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Pur restando salva la facoltà di regresso nei confronti dell’obbligato principale, il Committente non potrebbe sottrarsi all’obbligo di immediato adempimento nei confronti dell’ente previdenziale.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4079 del 9 febbraio 2022 ha confermato tale orientamento, sostenendo che: “In caso di appalto di servizi, a fronte dell’inadempimento, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il Committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell’art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l’esposizione del Committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276”. 

Tale pronuncia evidenzia come anche la semplice mancata presentazione del DURC integra un inadempimento tale da giustificare la sospensione dei pagamenti da parte del Committente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., in ragione della sinallagmaticità del rapporto e del concreto rischio di esposizione alla responsabilità solidale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si potrebbe dunque ritenere che la condotta maggiormente conforme al dettato normativo e all’orientamento giurisprudenziale sia quella di sospendere il pagamento, tanto nei confronti dell’Appaltatore quanto nei confronti del Subappaltatore, fino all’integrale regolarizzazione della posizione contributiva dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

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