La Corte dei conti sulla corretta contabilizzazione delle incentivazioni alle funzioni tecniche
La Corte dei conti sulla corretta contabilizzazione delle incentivazioni alle funzioni tecniche
A cura di Avv. Tania Rea, Dott.ssa Matilde Massimo
Indice
- Premessa
- Doppia contabilizzazione delle incentivazioni per funzioni tecniche: applicazione a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
- Conclusioni
Premessa
La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 355/2025 affronta il tema della corretta contabilizzazione degli incentivi per le funzioni tecniche attualmente disciplinate all’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) nell’ambito delle concessioni.
In particolare, il Giudice contabile è stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità o meno di effettuare una contabilizzazione specifica degli incentivi per funzioni tecniche in relazione alle concessioni e, precisamente, utilizzando i vari esercizi finanziari in cui l’incentivo diventa esigibile.

Doppia contabilizzazione delle incentivazioni per funzioni tecniche
Il Giudice contabile viene chiamato a rispondere in merito al seguente quesito: “se sia possibile per le concessioni, prevedere la registrazione dell’impegno degli incentivi tecnici ex art. 45 comma 3 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 a valere direttamente sugli esercizi di esigibilità della spesa, anziché imputare l’intero impegno sull’esercizio in corso di gestione nell’ambito degli stanziamenti di spesa corrente appositamente destinati a quanto in oggetto. Così facendo il mandato in quietanza di entrata a favore del titolo terzo tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, da emettere per permettere la contabilizzazione dell’incentivo fra le spese di personale, non verrebbe emesso per l’intero importo nell’anno di inserimento dell’incentivo nel fondo per il salario accessorio, ma con gradualità nei vari esercizi del bilancio in coincidenza della liquidazione dell’incentivo ai dipendenti”.
In via preliminare, il Giudice contabile rammenta che, diversamente da quanto previsto nella previgente disciplina (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016), che circoscriveva il riconoscimento di tali compensi alle sole gare di appalto, l’attuale disciplina ha invece esteso l’ambito di applicazione dei compensi incentivanti a tutte le procedure di affidamento, ivi incluse le concessioni.
Successivamente, lo stesso Giudice ribadisce la corretta applicazione dell’istituto, precisandone la precipua funzione, ovvero quella di remunerare unicamente “il reale svolgimento di funzioni tecniche, per come tipizzate dal legislatore, con conseguente assunzione di responsabilità in sede di riconoscimento dei relativi compensi a beneficio del personale”.
Nel merito, e quindi sulla contabilizzazione degli incentivi, il Giudice contabile rammenta che la contabilizzazione degli stessi per le funzioni tecniche viene normata dal paragrafo 5.2 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, recentemente novellato dal D.M. 10 ottobre 2024.
In particolare, il principio contabile in parola prevede espressamente che l’impegno a valere sugli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 45, comma 3 e seguenti del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., sia registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione.
Il Giudice contabile, mediante un puntuale raffronto del dato testuale delle due versioni normative, dal quale emerge come l’impianto originario resti invariato anche dopo la modifica introdotta, limitatasi ad aggiornare il principio contabile in relazione al nuovo art. 45 del Codice (D.lgs. 36/2023), sostituendo il riferimento al previgente art. 113 del d.lgs. 50/2016, sulla cui base tale principio trovava applicazione esclusivamente nell’ambito degli appalti.
La novella dunque, anziché enunciare un diverso principio contabile, estende la logica precedente anche alle concessioni e a tutti gli altri affidamenti, grazie alla latitudine applicativa dell’art. 45 D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii.
Pertanto, in considerazione dell’analizzato quadro normativo, il Giudice contabile, sottolineando l’importanza di un sistema omogeneo di contabilizzazione, ha riscontrano negativamente il quesito enunciando il seguente principio di diritto “Premessa la ratio dell’istituto degli incentivi tecnici di remunerare lo svolgimento delle funzioni tecniche, per come tipizzate dal legislatore, con conseguente assunzione di responsabilità in sede di riconoscimento dei relativi compensi a beneficio del personale, sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture. Trattasi di un meccanismo complesso, rappresentato dalla doppia contabilizzazione degli incentivi in parola, i cui impegni, a carico degli stanziamenti riguardanti i relativi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, vengono registrati in contabilità dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno cui gli incentivi stessi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione. Viene quindi emesso il relativo mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente l’accertamento dell’entrata per il medesimo importo. Registrato il primo impegno, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata segue l’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione nei confronti dei dipendenti, con imputazione all’esercizio in cui la stessa diviene esigibile, a valere degli stanziamenti riguardanti la spesa di personale. Precisa il principio contabile di riferimento, al par. 5.2 all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, che la copertura della suddetta spesa per gli incentivi tecnici è costituita dall’accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.
Conclusioni
In conclusione, il Giudice contabile risponde negativamente al quesito – e, quindi, chiarisce che non è possibile frazionare la contabilizzazione dell’incentivo – visto che la questione è oramai risolta dal recente adeguamento del paragrafo 5.2 del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2021. Più precisamente, dal dato testuale di detto principio si comprende la complessità dell’attività di contabilizzazione degli incentivi tecnici che ripropone sostanzialmente lo stesso meccanismo, mediante giro contabile, già previsto antecedentemente alla novella di cui al D.M. 10 ottobre 2024.