L’ANAC sulla possibilità di modifica delle quote di partecipazione di un RTI affidatario
L’ANAC sulla possibilità di modifica delle quote di partecipazione di un RTI affidatario
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo, Avv. Tania Rea
ABSTRACT
L’ANAC con parere di funzione consultiva n. 21 del 21 maggio 2025, con riferimento ad una gara disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, ha ribadito che, sebbene in caso di affidamenti a RTI viga il principio di libera suddivisione delle quote di partecipazione ed esecuzione dei lavori tra le singole imprese riunite, bisogna comunque rispettare la quota di qualificazione della singola impresa riunta.
Tale parere, sebbene riferito a una gara disciplinata dal vecchio Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), fa esplicito riferimento anche al nuovo Codice (D.lgs. n. 36/2023) e conferma l’orientamento già espresso dall’Autorità in linea con la giurisprudenza europea.
INDICE
- Premessa: cos’è il RTI
- Quote di partecipazione e di esecuzione del RTI: ANAC sulle possibili modifiche
- Parere ANAC
Premessa: cos’è il RTI
Come certamente noto, il RTI è un contratto associativo “atipico” fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito con rappresentanza ed in rem propriam (nell’interesse della Stazione Appaltante) conferito da parte delle imprese associate ad una di esse (cd. mandataria), che perciò assume, nei confronti della Stazione Appaltante, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell’offerta sino all’estinzione di ogni rapporto giuridico.
Il RTI è un istituto a carattere pro-concorrenziale dal momento che integra una forma di collaborazione del tutto temporanea tra diversi Operatori economici finalizzata alla partecipazione di una gara pubblica e, in caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto d’appalto in modo da distribuire tra tutte l’impegno imprenditoriale e il rischio finanziario per la realizzazione di un’opera pubblica, per l’esecuzione di un servizio o di una fornitura.
Quote di partecipazione e di esecuzione del RTI: ANAC sulle possibili modifiche
In via preliminare è opportuno rammentare che nell’ambito dei RTI, i requisiti di qualificazione vanno tenuti distinti dalla quota di partecipazione al raggruppamento e dalla quota di esecuzione della prestazione da affidare.
I primi, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione dell’appalto e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa; le quote di partecipazione al RTI, invece, rappresentano la percentuale di “presenza” della singola impresa all’interno del RTI con riflessi, sia sulla responsabilità nei confronti dell’Ente committente, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto; da ultimo, la quota di esecuzione consiste nella parte di lavoro (o servizio o fornitura) che verrà effettivamente realizzata da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.
L’ANAC, con parere di funzione consultiva del 21 maggio 2025, n. 21, con riferimento ad un contratto attuativo di un Accordo quadro aggiudicato con gara disciplinata dal vecchio Codice dei contratti pubblici e, quindi, con espresso richiamo alla disciplina contenuta all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e all’art. 92 del d.p.r. n. 207/2010, si è pronunciata sulla richiesta di modifica delle quote che avrebbe visto la mandataria assumere una quota di partecipazione del 5% e la mandante il 95%, invertendo di fatto i loro ruoli all’interno del RTI.
Sul punto l’Autorità ha dapprima ribadito l’incidenza, sulla disciplina di settore, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea c-642/20 del 28 aprile 2022, che ha determinato il superamento del principio, sancito dall’art. 83, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 di necessaria partecipazione maggioritaria della mandataria, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire; successivamente, ha precisato che nei casi di affidamenti a RTI, sebbene la quota di partecipazione sia libera, deve comunque rispettare la quota di qualificazione, la quale va calcolata in base all’importo complessivo dei lavori, e non della singola categoria. In altri termini, non può la singola impresa assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta.
Ciò detto, l’Autorità ha evidenziato che anche il D.lgs. n. 36/2023 ha confermato la suddetta impostazione, sancendo, da un lato, la piena libertà per le imprese raggruppate in RTI di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, mantenendo tuttavia fermo il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo Operatore economico; parimenti, nel confermare la facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta, il nuovo Codice mantiene la necessità di autorizzazione della Stazione Appaltante.
Più precisamente, quanto sopra trova attualmente conferma nel combinato disposto dell’art. 68, comma 11 e dell’art. 100, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, i quali, rispettivamente prevedono che “i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12.” e che “il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”.
A sua volta, l’art. 30 dell’Allegato II.12 del Codice dispone che “per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
Pertanto, la facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano, quale limite invalicabile, la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dalla singola impresa raggruppata.
In tal senso, una modifica delle quote, proposta dal RTI rispetto a quanto indicato in sede di offerta, può essere autorizzata dalla Stazione Appaltante, a cui è rimessa ogni valutazione sulla compatibilità di tale modifica con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, anche sulla base delle previsioni del bando di gara laddove siano stati riservati alcuni compiti essenziali ad un partecipante del raggruppamento, onde evitare che le stesse siano finalizzate ad eludere l’applicazione del Codice.
